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INTERDITTIVE ANTIMAFIA ALLA PROVA DEL DIALOGO TRA CORTI E LEGISLATORE
L’istituto in questione, applicabile anche in caso di imprese destinatarie di
informazione interdittiva antimafia e che, a differenza della confisca e del
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sequestro, non pregiudica l’integrità aziendale ed anzi ne preserva la sua conti-
nuità, evitando le perdite economiche e salvaguardandone i livelli occupazionali,
pur mantenendo invariati gli organi amministrativi e di direzione dell’azienda,
vede a questi affiancati un giudice delegato e un amministratore giudiziario:
quest’ultimo riferisce periodicamente, almeno bimestralmente, gli esiti dell’atti-
vità di controllo al giudice e al pubblico ministero .
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Le attività di controllo possono concretizzarsi nella previsione all’interno
del provvedimento che dispone il controllo giudiziario di una serie di obblighi
a carico dell’azienda tra i quali:
➣ non cambiare la sede, la denominazione e la ragione sociale, l’oggetto
sociale e la composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza
e non compiere fusioni o altre trasformazioni senza l’autorizzazione da parte
del giudice delegato;
➣ adempiere ad eventuali doveri informativi nei confronti dell’ammini-
stratore giudiziario ;
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➣ informare preventivamente l’amministratore giudiziario circa eventuali
forme di finanziamento della società da parte dei soci o di terzi;
➣ adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi
degli articoli 6, 7 e 24-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ;
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(12) Art. 34-bis, comma 6, Codice che prevede accanto al controllo giudiziario cosiddetto “volon-
tario” oggetto della nostra analisi anche il controllo giudiziario cosiddetto “prescrittivo” che
condivide i medesimi presupposti e che viene disposto dal giudice di prevenzione anche in
assenza di una informazione antimafia interdittiva, (art. 34-bis, comma 1).
(13) A. G. DIANA, Il controllo giudiziario delle aziende, Pacini Giuridica, Pisa, 2019, pagg. 47-178.
(14) Ci si riferisce in modo particolare a quanto previsto dall’art. 34-bis, comma 2, lett. a) che pre-
vede la possibilità per il tribunale di imporre nei confronti di chi ha la proprietà, l’uso o l’am-
ministrazione dei beni e delle aziende oggetto di misura interdittiva, l’obbligo di comunicare
al questore e al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in
cui si trovano i beni se si tratta di residenti all’estero, ovvero della sede legale se si tratta di
un’impresa, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamen-
to ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti e
gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a settemila euro o del
valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al reddito della persona o al patrimonio e
al volume d’affari dell’impresa. Tale obbligo deve essere assolto entro dieci giorni dal com-
pimento dell’atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere
nell’anno precedente.
(15) Si intende rimarcare in tale sede il recente orientamento del giudice amministrativo che, con
riferimento alle misure di self cleaning, ha ribadito la necessità di verificare “l’effettiva idoneità
delle misure stesse a recidere quei collegamenti e cointeressenze con le associazioni criminali
che hanno fondato l’adozione della informazione antimafia” non essendo invece sufficienti
misure elusive adottate al solo scopo di eliminare in apparenza gli effetti del provvedimento
prefettizio interdittivo, (Cons. Stato, sez. Terza, 19 giugno 2020, n. 3945).
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