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DOTTRINA



                  Si  tratta  di  particolari  misure  preventive  che  colpiscono  i  soggetti  che,
             nell’esercizio dell’attività imprenditoriale, vedono i loro rapporti con la Pubblica
             Amministrazione  caratterizzati da forme di ingerenza della criminalità orga-
                             (1)
             nizzata.
                  L’interdittiva antimafia è un atto di natura amministrativa adottato dal pre-
             fetto nei confronti di imprese, a seguito della sua valutazione in termini di rilevan-
             za di accertamenti compiuti dagli organi di polizia, che impedisce alle pubbliche
             amministrazioni di stipulare, approvare o autorizzare contratti o subcontratti non-
             ché autorizzare, rilasciare o comunque consentire concessioni ed erogazioni con
             l’impresa destinataria dell’interdittiva, con ciò escludendo la stessa impresa dalla
             possibilità  di  divenire  titolare  di  rapporti  contrattuali  con  la  Pubblica
             Amministrazione a causa dell’incapacità giuridica determinata dall’interdittiva .
                                                                                     (2)
                  Un ruolo centrale nella fase di accertamento è svolto dai cosiddetti GIA,
             i Gruppi Interforze Antimafia costituiti presso ogni Prefettura con compiti di sup-
             portare le attività ispettive poste in essere dal prefetto prima dell’adozione del
             provvedimento antimafia interdittivo .
                                                (3)
                  Il  provvedimento  prefettizio,  che  consiste  “nell’attestazione  della  sussi-
             stenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condi-
             zionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate”  non si fonda
                                                                          (4)
             su dati certi, ma su una valutazione probabilistica in base a indizi gravi, precisi
             e concordanti e non ha natura afflittiva e tende più che altro a impedire che la
             mafia o in generale la criminalità organizzata penetri e si infiltri all’interno del-
             l’economia legale.


             (1)  In base all’art. 83 del D.Lgs. n. 159/2011, l’ambito di applicazione della normativa in esame
                  è riferito alle pubbliche amministrazioni ed agli enti pubblici, anche costituiti in stazione uni-
                  che appaltanti, agli enti ed alle aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e alle socie-
                  tà o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché ai concessio-
                  nari di lavori o di servizi pubblici in occasione della stipulazione, approvazione o autorizza-
                  zione dei contratti e dei subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero
                  prima del rilascio dei provvedimenti di cui all’art. 67 del medesimo decreto legislativo.
             (2)  Art. 94, comma 1, codice.
             (3)  Si tratta come noto di un’articolazione territoriale, operante al livello di ogni Prefettura -
                  Ufficio Territoriale del Governo, del più ampio Gruppo interforze centrale (composto da
                  rappresentanti della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza)
                  operante presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno ed isti-
                  tuito dall’art. 1, comma 385, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per lo svolgimento di atti-
                  vità di monitoraggio, raccolta e analisi delle informazioni antimafia, nonché per il supporto
                  specialistico all’attività di prevenzione amministrativa dei prefetti, anche in relazione alla rea-
                  lizzazione di opere di massimo rilievo e al verificarsi di qualsivoglia emergenza che ne giusti-
                  fichi l’intervento. L’organizzazione del Gruppo interforze centrale è attualmente disciplinata
                  dal DM 15 dicembre 2020 del Ministero dell’interno adottato di concerto con il Ministro del-
                  l’economia e delle finanze e il Ministro della difesa.
             (4)  Art. 84, comma 3, codice.

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