Page 164 - Rassegna 2021-3
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DOTTRINA



                  Sotto il profilo operativo non possono non essere prospettate, fra le altre,
             le questioni relative all’operatività o meno per l’appello della sentenza di non
             luogo e dell’appello della parte civile per i soli interessi civili; l’operatività per gli
             appelli delle decisioni del giudice onorario; la mancata indicazione del termine
             di decorrenza in caso di annullamento con rinvio solo per la determinazione
             della pena; l’operatività o meno del ne bis in idem; la mancata individuazione del
             termine in caso di conversione del ricorso in appello; l’incertezza sull’operativi-
             tà per i rimedi straordinari e in caso di annullamento di una declaratoria di
             inammissibilità.


                  4.Se indubbiamente vanno apprezzate le disponibilità delle risorse mate-
             riali e umane, il giudizio sulla delega per la riforma del processo va sospeso, per
             vedere  come  le  direttive  saranno  declinate,  anche  se  è  significativa  e  molto
             importante la riforma del sistema sanzionatorio, incentrato sulla pena pecunia-
             ria e sulle sanzioni sostitutive, restrittive, ma non carcerarie, nonché sulle con-
             dotte solidaristiche tese al recupero dell’autore del reato, nella visione mirata
             alla funzione rieducativa della pena.
                  Restano perplessità, non marginali, sul nuovo sistema del raccordo tra pre-
             scrizione e improcedibilità, sia per gli incerti margini di quest’ultima previsione,
             sia  per  le  capacità  del  sistema  di  marginalizzare  una  ipotesi  definitoria  che
             annullerebbe ogni decisione di merito.


























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