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BREVI NOTAZIONI IN MATERIA DI AVVALIMENTO
SOA alla circostanza che il concorrente ausiliato possieda anche una propria
qualificazione SOA, concludendo per la nullità di una simile clausola del bando
per contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione .
(39)
6. Avvalimento di garanzia
Come sopra anticipato, l’avvalimento può avere ad oggetto non solo i requi-
siti tecnici ma anche quelli economico-finanziari, in relazione ai quali l’istituto
assume contorni peculiari. Infatti, differentemente dall’avvalimento “operativo”
che si sostanzia nella messa a disposizione di mezzi e risorse necessari all’esecu-
zione del contratto, l’avvalimento relativo a requisiti economici concerne princi-
palmente l’affidabilità e solidità del concorrente, intesa sotto il duplice profilo di
affrontare finanziariamente l’esecuzione del contratto oggetto di affidamento e di
poter ristorare la Stazione appaltante per eventuali inadempimenti, come ad
esempio il capitale sociale minimo, il fatturato specifico o il fatturato globale .
(40)
In relazione a tale forma di avvalimento, l’orientamento degli interpreti è
abbastanza controverso con riferimento al profilo concernente il grado di spe-
cificità del contratto. Da un lato, vi è la posizione di chi ritiene che anche l’av-
valimento di garanzia, ampliando la base di responsabilità per la corretta esecu-
zione dell’appalto, non deve rimanere astratto, cioè svincolato da qualsivoglia
collegamento con risorse materiali o immateriali, poiché ciò snaturerebbe l’isti-
tuto finendo col frustare anche la funzione di garanzia. In altri termini, proprio
per la sua peculiare funzione, l’avvalimento di garanzia può assicurare alla sta-
zione appaltante un partner commerciale con solidità patrimoniale proporziona-
ta ai rischi di inadempimento contrattuale solo se rende palese la concreta
disponibilità attuale di risorse e dotazioni aziendali di cui si dà mandato all’au-
siliata di avvalersi .
(41)
Dall’altro lato, vi è chi ritiene che nel cosiddetto “avvalimento di garanzia”
la prestazione oggetto dell’obbligazione non è rappresentata dal prestito di
strutture e mezzi ma dall’impegno dell’ausiliaria a garantire con le proprie risor-
se economiche l’ausiliata e, di conseguenza, la Stazione appaltante. In quest’ot-
tica, non occorrerebbe che la dichiarazione negoziale costitutiva dell’impegno
contrattuale si riferisca a specifici beni patrimoniali (o ad indici materiali atti ad
esprimere una determinata consistenza patrimoniale) e dunque alla messa a
(39) Cons. Stato, Ad. Plen., 16 ottobre 2020, n. 22.
(40) Cons. Stato, sez. Quinta, 12 febbraio 2020, n. 1120.
(41) Cons. Stato, sez. Terza, 22 gennaio 2014, n. 294; Id., 18 aprile 2011, n. 2344; Id., sez. Quinta,
6 agosto 2012, n. 4510.
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