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BREVI NOTAZIONI IN MATERIA DI AVVALIMENTO



               SOA alla circostanza che il concorrente ausiliato possieda anche una propria
               qualificazione SOA, concludendo per la nullità di una simile clausola del bando
               per contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione .
                                                                                 (39)


               6.  Avvalimento di garanzia
                     Come sopra anticipato, l’avvalimento può avere ad oggetto non solo i requi-
               siti tecnici ma anche quelli economico-finanziari, in relazione ai quali l’istituto
               assume contorni peculiari. Infatti, differentemente dall’avvalimento “operativo”
               che si sostanzia nella messa a disposizione di mezzi e risorse necessari all’esecu-
               zione del contratto, l’avvalimento relativo a requisiti economici concerne princi-
               palmente l’affidabilità e solidità del concorrente, intesa sotto il duplice profilo di
               affrontare finanziariamente l’esecuzione del contratto oggetto di affidamento e di
               poter  ristorare  la  Stazione  appaltante  per  eventuali  inadempimenti,  come  ad
               esempio il capitale sociale minimo, il fatturato specifico o il fatturato globale .
                                                                                        (40)
                     In relazione a tale forma di avvalimento, l’orientamento degli interpreti è
               abbastanza controverso con riferimento al profilo concernente il grado di spe-
               cificità del contratto. Da un lato, vi è la posizione di chi ritiene che anche l’av-
               valimento di garanzia, ampliando la base di responsabilità per la corretta esecu-
               zione dell’appalto, non deve rimanere astratto, cioè svincolato da qualsivoglia
               collegamento con risorse materiali o immateriali, poiché ciò snaturerebbe l’isti-
               tuto finendo col frustare anche la funzione di garanzia. In altri termini, proprio
               per la sua peculiare funzione, l’avvalimento di garanzia può assicurare alla sta-
               zione appaltante un partner commerciale con solidità patrimoniale proporziona-
               ta  ai  rischi  di  inadempimento  contrattuale  solo  se  rende  palese  la  concreta
               disponibilità attuale di risorse e dotazioni aziendali di cui si dà mandato all’au-
               siliata di avvalersi .
                                (41)
                     Dall’altro lato, vi è chi ritiene che nel cosiddetto “avvalimento di garanzia”
               la  prestazione  oggetto  dell’obbligazione  non  è  rappresentata  dal  prestito  di
               strutture e mezzi ma dall’impegno dell’ausiliaria a garantire con le proprie risor-
               se economiche l’ausiliata e, di conseguenza, la Stazione appaltante. In quest’ot-
               tica, non occorrerebbe che la dichiarazione negoziale costitutiva dell’impegno
               contrattuale si riferisca a specifici beni patrimoniali (o ad indici materiali atti ad
               esprimere  una  determinata  consistenza  patrimoniale)  e  dunque  alla  messa  a


               (39)  Cons. Stato, Ad. Plen., 16 ottobre 2020, n. 22.
               (40)  Cons. Stato, sez. Quinta, 12 febbraio 2020, n. 1120.
               (41)  Cons. Stato, sez. Terza, 22 gennaio 2014, n. 294; Id., 18 aprile 2011, n. 2344; Id., sez. Quinta,
                     6 agosto 2012, n. 4510.

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