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DOTTRINA
disposizione di beni da descrivere ed individuare con precisione, essendo suffi-
ciente che emerga l’impegno contrattuale della società ausiliaria a mettere a
disposizione della società ausiliata la sua complessiva solidità finanziaria ed il
suo patrimonio esperienziale, garantendo con essi una determinata
affidabilità ed un concreto supplemento di responsabilità .
(42)
Ad avviso di chi scrive tale condivisibile orientamento potrebbe essere
suscettibile di ulteriore sviluppo distinguendo le due diverse tipologie di requisiti
partecipativi noti come “fatturato generico” (o “globale”) e “fatturato specifico”;
infatti, mentre il fatturato globale è indiscutibilmente un indice della comples-
siva solidità finanziaria dell’impresa, quello specifico si connota per un conte-
nuto più esperienziale, essendo riferito allo svolgimento di servizi analoghi a
quelli oggetto della gara. In altri termini, se è vero che l’avvalimento di garanzia
è la “figura nella quale l’ausiliaria mette in campo la propria solidità economica
e finanziaria a servizio dell’aggiudicataria ausiliata, ampliando così lo spettro
della responsabilità per la corretta esecuzione dell’appalto” , il requisito di fat-
(43)
turato specifico non sembra risolversi in un dato meramente finanziario finaliz-
zato solo ad ampliare la base patrimoniale di garanzia per la stazione appaltante
com’è invece il fatturato globale, essendo viceversa collegato all’avvenuta ese-
cuzione (e connessa gestione finanziaria) di commesse analoghe a quella da affi-
darsi ed è quindi preordinato a stimare la capacità dell’impresa di misurarsi con
la gestione e gli impegni finanziari di un contratto afferente il medesimo settore
merceologico.
Di talché, in questo caso, solo attraverso l’effettiva messa a disposizione
delle risorse che hanno consentito di maturare il fatturato specifico può darsi
una qualche consistenza a quella solidità patrimoniale fonte di garanzie per la
Stazione appaltante. Fra l’altro, in merito alla natura del requisito del fatturato
specifico non vi è sempre stata univocità di vedute e tale incertezza interpreta-
tiva ovviamente si riflette anche sul piano della declinazione dell’oggetto del
contratto di avvalimento.
In particolare, secondo alcuni lo scopo del fatturato è essenzialmente
dimostrare l’adeguata dimensione economica dell’impresa esecutrice e pertanto,
in caso di avvalimento, sarebbe sufficiente dimostrare che l’ausiliaria si sia impe-
gnata a mettere a disposizione dell’appaltatore la propria acquisita capacità
finanziaria senza necessità di ulteriori indicazioni; secondo altri, il fatturato non
ha solo una valenza economica contribuendo invece a delineare la dimensione
(42) Cons. Stato, sez. Terza, 4 novembre 2015, n. 5041; Id., sez. Quinta, 27 aprile 2015, n. 2063;
Id., sez. Terza, 2 marzo 2015, n. 1020; Id., 6 febbraio 2014, n. 584.
(43) TAR Campania - Napoli, sez. Prima, 2 febbraio 2011, n. 644.
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