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DOTTRINA



             disposizione di beni da descrivere ed individuare con precisione, essendo suffi-
             ciente  che  emerga  l’impegno  contrattuale  della  società  ausiliaria  a  mettere  a
             disposizione della società ausiliata la sua complessiva solidità finanziaria ed il
             suo  patrimonio  esperienziale,  garantendo  con  essi  una  determinata
             affidabilità ed un concreto supplemento di responsabilità .
                                                                    (42)
                  Ad  avviso  di  chi  scrive  tale  condivisibile  orientamento  potrebbe  essere
             suscettibile di ulteriore sviluppo distinguendo le due diverse tipologie di requisiti
             partecipativi noti come “fatturato generico” (o “globale”) e “fatturato specifico”;
             infatti, mentre il fatturato globale è indiscutibilmente un indice della comples-
             siva solidità finanziaria dell’impresa, quello specifico si connota per un conte-
             nuto più esperienziale, essendo riferito allo svolgimento di servizi analoghi a
             quelli oggetto della gara. In altri termini, se è vero che l’avvalimento di garanzia
             è la “figura nella quale l’ausiliaria mette in campo la propria solidità economica
             e finanziaria a servizio dell’aggiudicataria ausiliata, ampliando così lo spettro
             della responsabilità per la corretta esecuzione dell’appalto” , il requisito di fat-
                                                                     (43)
             turato specifico non sembra risolversi in un dato meramente finanziario finaliz-
             zato solo ad ampliare la base patrimoniale di garanzia per la stazione appaltante
             com’è invece il fatturato globale, essendo viceversa collegato all’avvenuta ese-
             cuzione (e connessa gestione finanziaria) di commesse analoghe a quella da affi-
             darsi ed è quindi preordinato a stimare la capacità dell’impresa di misurarsi con
             la gestione e gli impegni finanziari di un contratto afferente il medesimo settore
             merceologico.
                  Di talché, in questo caso, solo attraverso l’effettiva messa a disposizione
             delle risorse che hanno consentito di maturare il fatturato specifico può darsi
             una qualche consistenza a quella solidità patrimoniale fonte di garanzie per la
             Stazione appaltante. Fra l’altro, in merito alla natura del requisito del fatturato
             specifico non vi è sempre stata univocità di vedute e tale incertezza interpreta-
             tiva ovviamente si riflette anche sul piano della declinazione dell’oggetto del
             contratto di avvalimento.
                  In  particolare,  secondo  alcuni  lo  scopo  del  fatturato  è  essenzialmente
             dimostrare l’adeguata dimensione economica dell’impresa esecutrice e pertanto,
             in caso di avvalimento, sarebbe sufficiente dimostrare che l’ausiliaria si sia impe-
             gnata  a  mettere  a  disposizione  dell’appaltatore  la  propria  acquisita  capacità
             finanziaria senza necessità di ulteriori indicazioni; secondo altri, il fatturato non
             ha solo una valenza economica contribuendo invece a delineare la dimensione

             (42)  Cons. Stato, sez. Terza, 4 novembre 2015, n. 5041; Id., sez. Quinta, 27 aprile 2015, n. 2063;
                  Id., sez. Terza, 2 marzo 2015, n. 1020; Id., 6 febbraio 2014, n. 584.
             (43)  TAR Campania - Napoli, sez. Prima, 2 febbraio 2011, n. 644.

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