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DOTTRINA



                  Quelle sin qui esposte rappresentano limitazione “normative” all’operati-
             vità dell’istituto, nel senso che la valutazione di incompatibilità tra alcuni settori
             e l’avvalimento rappresenta una scelta di politica legislativa. Tema diverso è se,
             a fronte di prestazioni negoziali particolarmente delicate, la Stazione appaltante
             possa di propria iniziativa limitare il ricorso all’avvalimento nel bando di gara.
             Pur non essendo una circostanza molto frequente, questa possibilità è stata rico-
             nosciuta dalla Corte di giustizia dell’Unione europea che al riguardo ha ritenuto
             che “gli articoli 47, paragrafo 2, e 48, paragrafo 3, della direttiva 2004/18, letti
             in combinato disposto con l’articolo 44, paragrafo 2, di tale direttiva, devono
             essere interpretati nel senso che: non è escluso che l’esercizio di tale diritto [di
             ricorrere all’avvalimento - ndr] possa essere limitato, in circostanze particolari,
             tenuto conto dell’oggetto dell’appalto in questione e delle finalità dello stesso.
                  È quanto avviene, in particolare, quando le capacità di cui dispone un sog-
             getto terzo, e che sono necessarie all’esecuzione di detto appalto, non siano tra-
             smissibili al candidato o all’offerente, di modo che quest’ultimo può avvalersi di
             dette capacità solo se il soggetto terzo partecipa direttamente e personalmente
             all’esecuzione di tale appalto” .
                                         (31)
             (31)  CGUE, 7 aprile 2016 (C-324/14). La vicenda scrutinata dal Giudice di Lussemburgo trae origine
                  da una procedura indetta dall’amministrazione per i servizi di nettezza urbana della città di
                  Varsavia per l’aggiudicazione di un appalto pubblico relativo a servizi di pulizia meccanica mul-
                  tifunzionale delle strade della città nella stagione invernale ed estiva. La pulizia invernale oggetto
                  di tale appalto consiste essenzialmente nella prevenzione e nell’eliminazione degli strati di ghiac-
                  cio mediante lo spargimento di prodotti antigelo e l’utilizzo di spazzaneve sulle carreggiate di
                  talune categorie di strade, mentre la pulizia estiva consiste nello spazzare e lavare con acqua le
                  carreggiate. Alla procedura prendeva parte anche un’impresa che, per la dimostrazione del pos-
                  sesso dei requisiti tecnici ai fini della partecipazione alla gara, in primo luogo faceva valere alcuni
                  servizi pregressi svolti in proprio e in secondo luogo allegava alla propria offerta un impegno di
                  un’altra società che le avrebbe messo a disposizione le proprie capacità. In sede di verifica del
                  possesso dei requisiti, l’amministrazione riteneva che le conoscenze e l’esperienza della società
                  ausiliaria non potessero essere messe a disposizione in assenza di una partecipazione personale
                  ed effettiva di tale società alla realizzazione dell’appalto in questione e, dopo un articolato con-
                  traddittorio procedimentale, escludeva la concorrente dalla procedura. Fra le altre questioni sot-
                  toposte al suo scrutinio, la Corte era chiamata a precisare le condizioni che devono essere rispet-
                  tate affinché un operatore economico possa fare affidamento sulle capacità di altri soggetti per
                  partecipare alle procedure di gara e a chiarire le modalità secondo cui deve realizzarsi la messa a
                  disposizione delle risorse necessarie da parte di tali soggetti e, quindi, l’eventuale partecipazione
                  degli stessi all’esecuzione dell’appalto di cui trattasi. Inoltre, alla Corte era stato chiesto di chiarire
                  se l’amministrazione aggiudicatrice possa indicare espressamente, nel bando di gara o nel capi-
                  tolato d’oneri, regole precise secondo cui un operatore economico può fare affidamento sulle
                  capacità di altri soggetti. Nell’inquadrare le questioni sottoposte al proprio scrutinio, la Corte ha
                  innanzitutto ribadito alcuni principi fondamentali operanti in materia, chiarendo che sebbene
                  l’offerente sia libero di stabilire vincoli con i soggetti sulle cui capacità fa affidamento e di sce-
                  gliere la natura giuridica di tali vincoli, egli è comunque tenuto a dimostrare che, in sede di ese-
                  cuzione del contratto, avrà effettiva disponibilità dei mezzi di tali soggetti. Rispetto a tali capisaldi
                  dell’istituto dell’avvalimento, la Corte ha ulteriormente sviluppato anche altri principi particolar-
                  mente importanti. In particolare, ha precisato che il ricorso all’istituto dell’avvalimento può esse-
                  re limitato in casi eccezionali. Infatti, quanto alle ipotesi di avvalimento plurimo e frazionato, la

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