Page 132 - Rassegna 2021-3
P. 132

DOTTRINA



                  Come in tutti gli altri casi di avvalimento, si deve trattare di una messa a
             disposizione  effettiva  e  non  fittizia,  non  potendosi  ammettere  il  cosiddetto
             “prestito” della sola certificazione di qualità quale mero documento e senza
             quel minimo d’apparato dell’ausiliaria atta a dar senso al prestito stesso, a secon-
             da dei casi i mezzi, il personale, il know how, le prassi e tutti gli altri elementi
             aziendali qualificanti .
                                (35)
                  Sotto questo profilo, è stato chiarito che siffatta certificazione, in quanto
             finalizzata  ad  assicurare  l’espletamento  del  servizio  o  della  fornitura  da  una
             impresa secondo il livello qualitativo accertato dall’apposito organismo e sulla
             base di parametri rigorosi delineati a livello internazionale che danno rilievo
             all’organizzazione complessiva della relativa attività ed all’intero svolgimento
             delle  diverse  fasi  di  lavoro,  non  può  essere  oggetto  di  avvalimento  senza  la
             messa a disposizione di tutto o di quella parte del complesso aziendale del sog-
             getto al quale è stato riconosciuto il sistema di qualità, occorrente per l’effettua-
             zione del servizio o della fornitura .
                                              (36)
                  Ad analoghe conclusioni è giunto da tempo il prevalente indirizzo della
             giurisprudenza anche con riferimento all’attestazione SOA, ritenendo che “l’at-
             testazione SOA costituisce il frutto di una valutazione complessiva degli svariati
             elementi facenti parti dell’organizzazione aziendale, che non coincide con la
             mera sommatoria degli stessi e che non ne consente una considerazione atomi-
             stica. Conseguente il contratto di avvalimento finalizzato a munire l’impresa
             ausiliata dell’attestazione SOA necessaria per partecipare alla gara deve avere ad
             oggetto il prestito dell’insieme delle dette risorse” . In altri termini l’impresa
                                                             (37)
             ausiliaria deve impegnarsi, non semplicemente a prestargli il requisito richiesto
             quale mera entità astratta o soltanto alcuni mezzi, ma a mettere a disposizione
             del concorrente tutte le risorse e l’apparato organizzativo che hanno giustificato
             l’attribuzione di quella specifica qualificazione SOA .
                                                              (38)
                  Infatti, il requisito sintetizzato documentalmente nella certificazione SOA
             è inscindibilmente collegato al dato esperienziale dell’avvenuta esecuzione di
             commesse analoghe a quella da affidarsi, essendo preordinato a stimare la capa-
             cità dell’impresa di misurarsi con la gestione e gli impegni finanziari di un con-
             tratto afferente il medesimo settore merceologico. Tanto tali principi risultano
             pacifici in giurisprudenza che di recente l’Adunanza plenaria ha altresì escluso
             che  la  Stazione  appaltante  possa  subordinare  l’avvalimento  dell’attestazione


             (35)  Cons. Stato, sez. Quinta, 11 luglio 2014, n. 3574.
             (36)  Cons. Stato, sez. Terza, 7 aprile 2014, n. 1636.
             (37)  Cons. Stato, sez. Quinta, 23 febbraio 2017, n. 852.
             (38)  Cons. Stato, sez. Quinta, 16 maggio 2017, n. 2316; Id., 12 maggio 2017, n. 2226; Id., 13 febbraio 2017, n. 601.

             130
   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137