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DOTTRINA
Come in tutti gli altri casi di avvalimento, si deve trattare di una messa a
disposizione effettiva e non fittizia, non potendosi ammettere il cosiddetto
“prestito” della sola certificazione di qualità quale mero documento e senza
quel minimo d’apparato dell’ausiliaria atta a dar senso al prestito stesso, a secon-
da dei casi i mezzi, il personale, il know how, le prassi e tutti gli altri elementi
aziendali qualificanti .
(35)
Sotto questo profilo, è stato chiarito che siffatta certificazione, in quanto
finalizzata ad assicurare l’espletamento del servizio o della fornitura da una
impresa secondo il livello qualitativo accertato dall’apposito organismo e sulla
base di parametri rigorosi delineati a livello internazionale che danno rilievo
all’organizzazione complessiva della relativa attività ed all’intero svolgimento
delle diverse fasi di lavoro, non può essere oggetto di avvalimento senza la
messa a disposizione di tutto o di quella parte del complesso aziendale del sog-
getto al quale è stato riconosciuto il sistema di qualità, occorrente per l’effettua-
zione del servizio o della fornitura .
(36)
Ad analoghe conclusioni è giunto da tempo il prevalente indirizzo della
giurisprudenza anche con riferimento all’attestazione SOA, ritenendo che “l’at-
testazione SOA costituisce il frutto di una valutazione complessiva degli svariati
elementi facenti parti dell’organizzazione aziendale, che non coincide con la
mera sommatoria degli stessi e che non ne consente una considerazione atomi-
stica. Conseguente il contratto di avvalimento finalizzato a munire l’impresa
ausiliata dell’attestazione SOA necessaria per partecipare alla gara deve avere ad
oggetto il prestito dell’insieme delle dette risorse” . In altri termini l’impresa
(37)
ausiliaria deve impegnarsi, non semplicemente a prestargli il requisito richiesto
quale mera entità astratta o soltanto alcuni mezzi, ma a mettere a disposizione
del concorrente tutte le risorse e l’apparato organizzativo che hanno giustificato
l’attribuzione di quella specifica qualificazione SOA .
(38)
Infatti, il requisito sintetizzato documentalmente nella certificazione SOA
è inscindibilmente collegato al dato esperienziale dell’avvenuta esecuzione di
commesse analoghe a quella da affidarsi, essendo preordinato a stimare la capa-
cità dell’impresa di misurarsi con la gestione e gli impegni finanziari di un con-
tratto afferente il medesimo settore merceologico. Tanto tali principi risultano
pacifici in giurisprudenza che di recente l’Adunanza plenaria ha altresì escluso
che la Stazione appaltante possa subordinare l’avvalimento dell’attestazione
(35) Cons. Stato, sez. Quinta, 11 luglio 2014, n. 3574.
(36) Cons. Stato, sez. Terza, 7 aprile 2014, n. 1636.
(37) Cons. Stato, sez. Quinta, 23 febbraio 2017, n. 852.
(38) Cons. Stato, sez. Quinta, 16 maggio 2017, n. 2316; Id., 12 maggio 2017, n. 2226; Id., 13 febbraio 2017, n. 601.
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