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BREVI NOTAZIONI IN MATERIA DI AVVALIMENTO
Muovendosi sulla stessa lunghezza d’onda, l’art. 89, comma 11, D.Lgs. n.
50/2016, dispone che “non è ammesso l’avvalimento qualora nell’oggetto del-
l’appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per
le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o
di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali”. Anche
tale previsione, dunque, sembra legittimare il potere della stazione appaltante di
limitare la possibilità per i concorrenti di ricorrere all’avvalimento purché negli
atti di gara sia data adeguata e congrua motivazione circa la particolarità delle pre-
stazioni contrattuali e naturalmente entro il perimetro derogatorio delineato dalla
legge, atteso che “il testo dell’art. 89 cit. non consente alle stazioni appaltanti di
porre limitazioni all’utilizzo dell’avvalimento o di conformare il suo utilizzo, se
non nei limiti di cui alle previsioni dei commi 3 e 4 del medesimo art. 89” .
(32)
5. Avvalimento e requisiti ‘aziendali’: attestazione SOA e certificazione di qualità
Sempre alquanto problematica è stata l’operatività dell’avvalimento in rela-
zione a quei requisiti che, per loro intrinseca natura, sono inscindibilmente lega-
ti all’organizzazione aziendale, quali la certificazione di qualità e l’attestazione
SOA.
Proprio per questa loro caratteristica, pur non mancando posizioni differen-
ti, l’orientamento prevalente li ritiene suscettibili di avvalimento soltanto a condi-
zione che l’ausiliaria metta a disposizione del concorrente anche il complesso
delle risorse aziendali che le hanno consentito di maturare quel requisito. Con par-
ticolare riferimento alla certificazione di qualità, il prevalente orientamento della
giurisprudenza ritiene che essa possa senz’altro essere trasferita per avvalimen-
to in quanto, sintetizzando gli elementi d’eccellenza dei processi produttivi
(33)
aziendali, rientra a pieno titolo tra i requisiti d’idoneità tecnico-organizzativa .
(34)
Corte ha chiarito come non possa escludersi l’esistenza di prestazioni che presentino peculiarità
tali da richiedere una determinata capacità che non si può ottenere associando capacità inferiori
di più operatori. In un’ipotesi del genere l’amministrazione aggiudicatrice potrebbe legittima-
mente esigere che il livello minimo della capacità in questione sia raggiunto da un operatore eco-
nomico unico o, eventualmente, facendo riferimento ad un numero limitato di operatori econo-
mici, laddove siffatta esigenza sia connessa e proporzionata all’oggetto dell’appalto interessato.
Parimenti, prosegue la Corte, non si può escludere che, in circostanze particolari, tenuto conto
della natura e degli obiettivi di un determinato appalto, le capacità di cui dispone un soggetto
terzo, e che sono necessarie all’esecuzione di un determinato appalto, non siano trasmissibili
all’offerente: di talché, in tali ipotesi, l’offerente può fare affidamento su dette capacità solo se il
soggetto terzo partecipa direttamente e personalmente all’esecuzione dell’appalto in questione.
(32) Cons. Stato., sez. Quinta, 23 agosto 2019, n. 5834.
(33) Cons. Stato, sez. Quinta, 15 dicembre 2016, n. 5289.
(34) Cons. Stato, sez. Terza, 14 luglio 2015, n. 3517; Cons. Stato, sez. Quarta, 3 ottobre 2014, n. 4958.
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