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BREVI NOTAZIONI IN MATERIA DI AVVALIMENTO



                     Particolarmente  complesso,  ad  esempio,  è  sempre  stato  il  rapporto  fra
               avvalimento e gare per l’affidamento di beni culturali, in relazione alle quali una
               prima stesura del DPR n. 207/2010 aveva escluso l’operatività dell’istituto; la
               previsione fu poi espunta nella versione definitiva, anche alla luce delle perples-
               sità sollevate in sede consultiva dal Consiglio di Stato sulla base della conside-
               razione per cui “una norma regolamentare non può escludere l’applicazione di
               norme primarie” .
                                (28)
                     Il  nuovo  codice,  invece,  esclude  espressamente  l’operatività  dell’avvali-
               mento nella materia dei beni culturali, disponendo all’art. 146 che “per i con-
               tratti di cui al presente capo, considerata la specificità del settore ai sensi dell’ar-
               ticolo 36 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, non trova appli-
               cazione l’istituto dell’avvalimento, di cui all’articolo 89 del presente codice”.
                     Parimenti complesso si è poi rivelato il rapporto fra avvalimento e requisiti
               strettamente connessi all’apparato organizzativo e gestionale dell’azienda, quali
               ad esempio le certificazioni di qualità (su cui vds. infra) e l’iscrizione all’Albo
               nazionale dei gestori ambientali.
                     In relazione a quest’ultimo requisito, l’acuto contrasto giurisprudenziale
               che  si  era  sviluppato  è  stato  risolto  in  sede  legislativa,  stabilendo  l’art.  89,
               comma 10, D.Lgs. n. 50/2016 che “l’avvalimento non è ammesso per soddisfa-
               re  il  requisito  dell’iscrizione  all’Albo  nazionale  dei  gestori  ambientali  di  cui
               all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” .
                                                                         (29)
                     Il legislatore ha quindi convalidato l’orientamento giurisprudenziale che
               declinava tale requisito come strettamente personale, presupponendo una spe-
               cifica organizzazione aziendale per il corretto espletamento di attività delicate o
               pericolose e caratterizzate dall’impiego di attrezzature e di competenze speciali.
                     In quest’ottica, la possibilità di avvalersi della struttura aziendale dell’im-
               presa ausiliaria non soddisfa i requisiti previsti dalla normativa in materia a tute-
               la del bene ambientale anche perché non può essere rimessa alla libera scelta
               dell’impresa ausiliata l’individuazione delle modalità (e della quantità) di utilizzo
               delle risorse della struttura aziendale ausiliaria che è in possesso dell’autorizza-
               zione a svolgere l’attività di che trattasi, il che non è conciliabile con interessi di
               primario rilievo come la tutela dell’ambiente che, nel caso di specie, il legislatore
               ha voluto garantire prevedendo, per i soggetti che gestiscono rifiuti, l’obbligo
               di iscrizione all’Albo in questione .
                                                (30)

               (28)  Cons. Stato, sez. atti normativi, 17 settembre 2007, n. 3262.
               (29)  Analoga previsione era stata inserita nell’art. 49, comma 1-bis, D.Lgs. n. 163/2006 ad opera
                     dell’art. 34, comma 2, DL n. 133/2014, conv. dalla legge n. 164/2014.
               (30)  Cons. Stato, sez. Quinta, 28 luglio 2015, n. 3698.

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