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DOTTRINA



                  Come posto in luce dall’AVCP (ora ANAC), la programmazione è un pro-
             cesso finalizzato alla determinazione del quadro delle esigenze di un’organizza-
             zione, ma anche alla valutazione delle strategie di approvvigionamento, all’otti-
             mizzazione delle risorse ed il controllo delle fasi gestionali. Quindi la program-
             mazione, anche nel settore del procurement, costituisce concreta attuazione dei
             principi di buon andamento, economicità ed efficienza dell’azione amministrativa.
                  L’importanza della fase di programmazione appare con maggior evidenza
             ove si consideri, soprattutto con riferimento agli appalti di lavori, servizi e for-
             niture, la carenza di programmazione da parte delle stazioni appaltanti genera
             criticità, quali la frammentazione degli affidamenti, il frequente ricorso a proro-
             ghe contrattuali non adeguatamente motivate, l’avvio di procedure negoziate
             senza bando motivate dalla mera urgenza di provvedere, l’imprecisa definizione
             dell’oggetto del contratto con riguardo alle specifiche tecniche e/o alle quantità,
             la perdita di controllo della spesa, ecc. Il Codice dei Contratti pubblici ha intro-
             dotto l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di adottare programmi plu-
             riennali  per  gli  appalti  pubblici.  Più  precisamente,  ai  sensi  dell’art.  21  del
             Codice, è prevista una programmazione:
                  ➣ biennale degli acquisti di beni e servizi di valore stimato pari o superiore
             a quarantamila euro, che deve risultare coerente rispetto agli altri documenti
             programmatori adottati dall’Istituzione e la previsione in bilancio della coper-
             tura finanziaria (o, in alternativa, di apporto di capitale privato);
                  ➣ triennale dei lavori e delle opere pubbliche, che consiste nel riepilogo di
             tutti i lavori con valore unitario stimato superiore a centomila euro e di tutte le
             opere incompiute (a prescindere dall’importo presunto). Anche in questo caso
             deve essere garantita coerenza con i documenti pluriennali di pianificazione o
             di programmazione, nonché la previsione in bilancio della copertura finanziaria
             (ovvero l’apporto di capitale privato).
                  Le amministrazioni aggiudicatrici, nell’ambito della propria sfera di auto-
             nomia decisionale, hanno facoltà di includere nei programmi pluriennali anche
             interventi o acquisti di importo inferiore alle soglie obbligatorie. Gli interventi
             del programma dei lavori e del programma delle forniture e servizi devono
             essere classificati secondo un preciso ordine di priorità. Agli ordini di priorità
             è possibile derogare solo in caso di lavori o acquisti imposti da eventi impre-
             vedibili o calamitosi, nonché da modifiche dipendenti da sopravvenute dispo-
             sizioni di legge o regolamentari ovvero da atti amministrativi adottati a livello
             statale o regionale. Nell’ambito di ciascuna amministrazione è individuato un
             Referente incaricato di predisporre i programmi, biennale e triennale, l’elenco
             annuale e i loro aggiornamenti sulla base dei dati e delle informazioni che gli


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