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DOTTRINA
Come posto in luce dall’AVCP (ora ANAC), la programmazione è un pro-
cesso finalizzato alla determinazione del quadro delle esigenze di un’organizza-
zione, ma anche alla valutazione delle strategie di approvvigionamento, all’otti-
mizzazione delle risorse ed il controllo delle fasi gestionali. Quindi la program-
mazione, anche nel settore del procurement, costituisce concreta attuazione dei
principi di buon andamento, economicità ed efficienza dell’azione amministrativa.
L’importanza della fase di programmazione appare con maggior evidenza
ove si consideri, soprattutto con riferimento agli appalti di lavori, servizi e for-
niture, la carenza di programmazione da parte delle stazioni appaltanti genera
criticità, quali la frammentazione degli affidamenti, il frequente ricorso a proro-
ghe contrattuali non adeguatamente motivate, l’avvio di procedure negoziate
senza bando motivate dalla mera urgenza di provvedere, l’imprecisa definizione
dell’oggetto del contratto con riguardo alle specifiche tecniche e/o alle quantità,
la perdita di controllo della spesa, ecc. Il Codice dei Contratti pubblici ha intro-
dotto l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di adottare programmi plu-
riennali per gli appalti pubblici. Più precisamente, ai sensi dell’art. 21 del
Codice, è prevista una programmazione:
➣ biennale degli acquisti di beni e servizi di valore stimato pari o superiore
a quarantamila euro, che deve risultare coerente rispetto agli altri documenti
programmatori adottati dall’Istituzione e la previsione in bilancio della coper-
tura finanziaria (o, in alternativa, di apporto di capitale privato);
➣ triennale dei lavori e delle opere pubbliche, che consiste nel riepilogo di
tutti i lavori con valore unitario stimato superiore a centomila euro e di tutte le
opere incompiute (a prescindere dall’importo presunto). Anche in questo caso
deve essere garantita coerenza con i documenti pluriennali di pianificazione o
di programmazione, nonché la previsione in bilancio della copertura finanziaria
(ovvero l’apporto di capitale privato).
Le amministrazioni aggiudicatrici, nell’ambito della propria sfera di auto-
nomia decisionale, hanno facoltà di includere nei programmi pluriennali anche
interventi o acquisti di importo inferiore alle soglie obbligatorie. Gli interventi
del programma dei lavori e del programma delle forniture e servizi devono
essere classificati secondo un preciso ordine di priorità. Agli ordini di priorità
è possibile derogare solo in caso di lavori o acquisti imposti da eventi impre-
vedibili o calamitosi, nonché da modifiche dipendenti da sopravvenute dispo-
sizioni di legge o regolamentari ovvero da atti amministrativi adottati a livello
statale o regionale. Nell’ambito di ciascuna amministrazione è individuato un
Referente incaricato di predisporre i programmi, biennale e triennale, l’elenco
annuale e i loro aggiornamenti sulla base dei dati e delle informazioni che gli
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