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DOTTRINA



                  Come precisato dalla Commissione europea , nell’appalto pre-commer-
                                                            (21)
             ciale:
                  ➣ il campo di applicazione è limitato ai soli servizi di ricerca e sviluppo, il
             cui  perimetro  può  coprire  esclusivamente  attività  di  ricerca,  elaborazione  di
             soluzioni, messa a punto di prototipi fino allo sviluppo iniziale di quantità limi-
             tate di prodotti o servizi in forma di serie sperimentali;
                  ➣ la produzione o fornitura dei prodotti deve essere limitata e avere il solo
             scopo di incorporare i risultati delle prove sul campo e di dimostrare che il pro-
             dotto o servizio è idoneo per una produzione o una fornitura su larga scala,
             conformemente a norme di qualità appropriate per il settore di riferimento;
                  ➣ l’intera procedura dell’appalto va organizzata in modo da garantire il
             massimo  di  concorrenza,  trasparenza,  apertura,  correttezza  e  fissazione  dei
             prezzi alle condizioni di mercato.
                  L’oggetto del contratto di appalto pre-commerciale può riguardare una o
             più categorie di attività di ricerca e sviluppo (ricerca fondamentale, ricerca indu-
             striale, sviluppo sperimentale). L’appalto pre-commerciale non può compren-
             dere  quei  servizi  di  R&S  che  sono  svolti  in  modo  permanente  e  funzionali
             all’esercizio delle attività ordinarie della pubblica amministrazione, come i ser-
             vizi di consulenza, formazione ecc. .
                                               (22)
                  L’appalto deve essere di durata limitata e può includere lo sviluppo di pro-
             totipi o di quantità limitate di primi prodotti o servizi (sotto forma di serie spe-
             rimentali). L’acquisto di quantità commerciali dei prodotti o servizi non può,
             invece, rientrare nell’oggetto dell’appalto. Il ricorso agli appalti pre-commerciali
             non può e non deve ostacolare la concorrenza nella fase di commercializzazio-
             ne dei beni/servizi, anche nella considerazione che in questa fase sono piena-
             mente applicabili le direttive comunitarie sugli appalti pubblici e i principi del
             trattato. La stazione appaltante non può divulgare sul mercato quelle informa-
             zioni acquisite nella fase di ricerca e sviluppo che danneggerebbero gli interessi
             economico-commerciali delle imprese coinvolte nell’appalto pre-commerciale
             o creerebbero fenomeni distorsivi del mercato.


             12. Orientamenti giurisprudenziali
                  Alla data di elaborazione del presente contributo, la giurisprudenza attinente

             (21)  Commissione  europea,  Comunicazione  della  Commissione  al  Parlamento  europeo,  al
                  Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Appalti pre-
                  commerciali: promuovere l’innovazione per garantire servizi pubblici sostenibili e di elevata
                  qualità in Europa, {SEC(2007) 1668} /* COM/2007/0799, 19 dicembre 2007.
             (22)  ANAC, Comunicato…, cit.

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