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DOTTRINA
8. Il partenariato per l’innovazione
Le pubbliche amministrazioni possono ricorrere al partenariato per l’in-
novazione quando l’esigenza di sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e
di acquistare i prodotti che ne risultano non può trovare soddisfazione mediante
ciò che il libero mercato offre. L’elemento principale che contraddistingue il
partenariato rispetto alle altre procedure di appalto innovativo concerne il fatto
che il nuovo processo si verifica durante l’esecuzione del contratto stesso .
(12)
Nell’ambito della maggior parte delle altre procedure. Il partenariato per l’inno-
vazione (art. 65 del Codice), si struttura lungo un processo articolato in quattro fasi:
➣ la prequalificazione, come per la procedura competitiva con negoziazione e il
dialogo competitivo, la stazione appaltante pubblica un bando di gara, a cui pos-
sono partecipare tutti i soggetti operanti sul mercato e interessati all’appalto. La
pubblica amministrazione seleziona almeno tre soggetti, individuando quelli con le
migliori capacità nel campo dell’innovazione e con adeguata e comprovata espe-
rienza nel settore della ricerca e sviluppo. I candidati selezionati sono inviati a pre-
sentare un preliminare progetto di ricerca e innovazione, rispondente ai requisiti
minimi e attinente all’oggetto dell’appalto (intesa come esigenza prospettata);
➣ la negoziazione, la stazione appaltante inizia a negoziare con i partecipanti,
discutendo i progetti preliminari e le eventuali successive varianti proposte.
Tutti gli aspetti possono essere oggetto di negoziazione, ad eccezione dei requi-
siti minimi individuati dalla pubblica amministrazione per soddisfare i propri
bisogni. Nel corso di questa fase la stazione appaltante può escludere progres-
sivamente quei candidati che a seguito degli ulteriori approfondimenti interve-
nuti non hanno dimostrato di avere tutte le caratteristiche necessarie per otte-
nere l’affidamento dell’appalto. Al termine della negoziazione l’ente pubblico
individua l’operatore a cui affidare il contratto di partenariato, stipulando il rela-
tivo atto negoziale (che includerà non solo i tradizionali servizi di ricerca e svi-
luppo, ma anche le conseguenti prestazioni di produzione e consegna);
➣ l’esecuzione contrattuale, l’impresa aggiudicataria esegue le prestazioni con-
trattuali e può richiedere il pagamento step-by-step, man mano che si concludono
le singole fasi del contratto;
➣ la consegna della soluzione innovativa, che può consistere non necessariamente in
un bene tangibile ma anche in un servizio o un’opera. La stazione appaltante può
interrompere il contratto anticipatamente, anche prima della consegna della soluzione
innovativa oggetto del contratto, solo nell’ipotesi in cui durante la fase di ricerca e svi-
luppo non dovessero essere conseguiti gli obiettivi di realizzazione fissati nel contrat-
to e non dovessero emergere gli adeguati requisiti minimi di innovazione richiesti.
(12) Commissione europea, Orientamenti in materia di appalti per l’innovazione, maggio 2018.
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