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INSERTO



             intenda intraprendere un percorso giudiziario per perseguire il/i colpevole/i e
             devono essere garantiti anche se la vittima non ha manifestato al momento l’in-
             tenzione di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
                  Il personale sanitario, come previsto dal DPCM del 24 novembre 2017,
             deve essere quindi adeguatamente formato, in quanto di fronte all’assistenza
             delle vittime di violenza non ci si improvvisa, nulla viene lasciato al caso: non
             si deve andare alla ricerca del kit, del protocollo, dello specialista del caso, del
             medico legale, del biologo molecolare. I percorsi devono essere ben tracciati e
             le unità di crisi pronte ad intervenire adeguatamente in ogni momento; la mag-
             gior parte dei dipartimenti di emergenza della nostra realtà nazionale sono dota-
             ti di protocolli per i percorsi assistenziali delle vittime di maltrattamento/vio-
             lenza e di kit dedicati per la raccolta delle prove forensi.
                  È necessario accogliere la vittima in un ambiente riservato, fornito di ido-
             nea  illuminazione  al  fine  di  consentire  un  accurato  esame  clinico,  che  può
             richiedere più competenze mediche specialistiche anche in virtù dei fluidi bio-
             logici e delle eventuali tracce biologiche da raccogliere; è anche necessario un
             tavolo di appoggio per la compilazione della documentazione e per l’etichetta-
             tura dei reperti/campioni.
                  Ogni aspetto dell’assistenza sanitaria e delle procedure relative alla raccolta
             delle prove deve essere spiegato alla vittima di violenza in maniera approfondita
             al fine di ottenere un valido consenso, sia sul versante clinico che su quello foren-
             se, che si impone venga formalmente raccolto in accordo alla normativa vigen-
             te  e accluso alla documentazione relativa all’accertamento posto in essere. In
              (32)
             molte Aziende Sanitarie/Ospedaliere sono in uso nei casi di violenza cartelle cli-
             niche dedicate, al fine di facilitare la raccolta dei dati e delle prove; è bene evitare
             il ricorso ad acronimi o abbreviazioni che potrebbero suggerire diverse interpre-
             tazioni del dato raccolto. È fondamentale documentare il più possibile mediante
             rilievi fotografici sia le eventuali lesioni che le regioni ove viene effettuato il tam-
             ponamento per la ricerca di materiale biologico; in molti casi è indispensabile
             ricorrere a riferimento metrico. L’esame clinico, a cui deve partecipare anche il
             medico legale se presente nella realtà sanitaria ove si rivolge la vittima, inizia con
             la valutazione dello stato mentale di quest’ultima, al fine di verificare da una parte
             la validità del consenso alle procedure previste dai percorsi assistenziali dall’altra
             l’attendibilità della raccolta anamnestica, che deve guidare sia l’esame clinico che
             la raccolta delle prove. In molti casi di disabilità temporanea è opportuno, fatte
             salve esigenze cliniche non procrastinabili, rimandare la valutazione del caso.

             (32)  Legge 22 dicembre 2017, n. 219, Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate
                  di trattamento, (GU Serie Generale n. 12 del 16 gennaio 2018).

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