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IL RUOLO DELLA BIOLOGIA E DELLA GENETICA FORENSE
NELL’ASSISTENZA ALLE VITTIME DI VIOLENZA
3. Gli strumenti della biologia forense nei casi di violenza
3.1. Strumenti e finalità di un’indagine di biologia forense
La biologia forense rappresenta quella disciplina delle scienze criminalisti-
che che si avvale di principi e metodiche analitiche tipiche della moderna bio-
logia molecolare, della biochimica, della genetica umana e di popolazioni e della
biostatistica per compiere accertamenti di laboratorio di quantità, spesso resi-
due, minimali e frequentemente degradate di materiale biologico, rinvenute
sulla scena di un delitto, sul corpo del reato o sulle cose pertinenti ad esso
(34)
(35)
(artt. 253 e 321 c.p.p), con la finalità di contribuire all’identificazione dell’autore
del reato e alla comprensione della dinamica delittuosa.
In particolare, in termini pratico-operativi, una moderna indagine tecnica
di biologia forense nel contesto di un qualsiasi fatto criminoso, ivi inclusi i reati
di violenza e maltrattamento, consente di perseguire tre obiettivi, che di fatto
corrispondono alle fasi consequenziali dell’intero flusso di lavoro degli accerta-
menti di laboratorio (Figura 3):
➣ la ricerca mediante accurata ispezione, anche con l’ausilio di specifici
dispositivi tecnici (ad esempio, le cosiddette lampade forensi), la individuazione e
la descrizione di tracce biologiche sulla scena del crimine e sui reperti acquisiti
sulla scena del crimine;
➣ la caratterizzazione della natura biologica della traccia mediante
saggi biochimici e immunologici, finalizzata a comprenderne la natura bio-
logica o non biologica (diagnosi generica), l’eventuale origine umana (dia-
gnosi di specie) e, infine, la tipologia di materiale biologico umano (diagnosi
regionale);
➣ la caratterizzazione genetica di una traccia tramite l’analisi di tipizzazio-
ne delle regioni polimorfiche del genoma umano (tipizzazione genetica o tipizzazione del
DNA) e, quindi, in presenza di soggetti di confronto, l’identificazione persona-
le del donatore di quella traccia mediante analisi comparativa e valutazione bio-
statistica del peso dell’evidenza .
(36)
(34) Cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso e cose costituenti il prodotto,
il profitto o il prezzo del reato.
(35) Cose che servono, anche indirettamente, ad accertare la consumazione del reato, le sue cir-
costanze e il suo autore come tracce lasciate dal reato e cose che hanno subito le conseguen-
ze del reato.
(36) Il peso dell’evidenza (weight of evidence) è un concetto scientifico tipico del contesto giuridico
che può essere definito come una valutazione quantitativa mediante analisi probabilistica del
grado di supporto che una evidenza scientifica fornisce ad una o più ipotesi sia in ambito
investigativo che probatorio.
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