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IL RUOLO DELLA BIOLOGIA E DELLA GENETICA FORENSE
                                NELL’ASSISTENZA ALLE VITTIME DI VIOLENZA



               3.  Gli strumenti della biologia forense nei casi di violenza

               3.1. Strumenti e finalità di un’indagine di biologia forense

                     La biologia forense rappresenta quella disciplina delle scienze criminalisti-
               che che si avvale di principi e metodiche analitiche tipiche della moderna bio-
               logia molecolare, della biochimica, della genetica umana e di popolazioni e della
               biostatistica per compiere accertamenti di laboratorio di quantità, spesso resi-
               due,  minimali  e  frequentemente  degradate  di  materiale  biologico,  rinvenute
               sulla scena di un delitto, sul corpo del reato  o sulle cose pertinenti ad esso
                                                         (34)
                                                                                         (35)
               (artt. 253 e 321 c.p.p), con la finalità di contribuire all’identificazione dell’autore
               del reato e alla comprensione della dinamica delittuosa.
                     In particolare, in termini pratico-operativi, una moderna indagine tecnica
               di biologia forense nel contesto di un qualsiasi fatto criminoso, ivi inclusi i reati
               di violenza e maltrattamento, consente di perseguire tre obiettivi, che di fatto
               corrispondono alle fasi consequenziali dell’intero flusso di lavoro degli accerta-
               menti di laboratorio (Figura 3):
                     ➣ la ricerca mediante accurata ispezione, anche con l’ausilio di specifici
               dispositivi tecnici (ad esempio, le cosiddette lampade forensi), la individuazione e
               la descrizione di tracce biologiche sulla scena del crimine e sui reperti acquisiti
               sulla scena del crimine;
                     ➣ la  caratterizzazione  della  natura  biologica  della  traccia  mediante
               saggi biochimici e immunologici, finalizzata a comprenderne la natura bio-
               logica o non biologica (diagnosi generica), l’eventuale origine umana (dia-
               gnosi di specie) e, infine, la tipologia di materiale biologico umano (diagnosi
               regionale);
                     ➣ la caratterizzazione genetica di una traccia tramite l’analisi di tipizzazio-
               ne delle regioni polimorfiche del genoma umano (tipizzazione genetica o tipizzazione del
               DNA) e, quindi, in presenza di soggetti di confronto, l’identificazione persona-
               le del donatore di quella traccia mediante analisi comparativa e valutazione bio-
               statistica del peso dell’evidenza .
                                          (36)
               (34)  Cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso e cose costituenti il prodotto,
                     il profitto o il prezzo del reato.
               (35)  Cose che servono, anche indirettamente, ad accertare la consumazione del reato, le sue cir-
                     costanze e il suo autore come tracce lasciate dal reato e cose che hanno subito le conseguen-
                     ze del reato.
               (36)  Il peso dell’evidenza (weight of  evidence) è un concetto scientifico tipico del contesto giuridico
                     che può essere definito come una valutazione quantitativa mediante analisi probabilistica del
                     grado di supporto che una evidenza scientifica fornisce ad una o più ipotesi sia in ambito
                     investigativo che probatorio.

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