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INSERTO




                  ➣ una dettagliata catena di custodia dei reperti acquisiti;
                  ➣ la redazione di tutti gli opportuni atti di polizia giudiziaria.
                  Le fasi appena descritte, per quanto ben note da tempo, spesso sono state
             (e, in parte, sono tutt’oggi) caratterizzate da criticità operative e procedurali, anche
             e soprattutto dettate dal fatto che esse presuppongono una interazione, una col-
             laborazione e una integrazione di competenze e professionalità tra loro comple-
             tamente diverse: quelle sanitarie, mediche, infermieristiche e psicologiche, coin-
             volte nelle fasi più iniziali di diagnosi e profilassi, e quelle medico legali e di polizia
             giudiziaria, che in parte si sovrappongono e in parte seguono quelle sanitarie.

             2.2 Le più comuni tipologie dei materiali biologici nei casi di violenza sessuale e maltrattamento

                  In linea di principio ogni contatto interindividuale, diretto (tra le superfici
             corporee  di  due  persone)  o  indiretto  (per  il  tramite  di  oggetti  o  comunque
             superfici che a loro volta entrano in contatto con entrambe le persone), può
             determinare  uno  scambio  di  materiali  biologici,  nelle  scienze  criminalistiche
             definite tracce biologiche, da cui poter identificare gli individui coinvolti.
                  Nelle attuali fonti normative non si riscontra mai una specifica definizione
             di traccia biologica, il cui significato nel decreto di attuazione della legge istitu-
             tiva della Banca Dati Nazionale del DNA viene di fatto assimilato a quello di
             reperto biologico ; nella comune prassi operativa con il termine traccia biologica
                          (5)
             si intende un qualunque tipo di materiale contenente un qualche fluido biologi-
             co o tessuto biologico (sangue, saliva, liquido seminale, cellule epiteliali di sfal-
             damento, ecc.) correlabile ad un evento criminoso (materiale lasciato dall’autore
             del fatto-reato, dalla vittima e da qualunque altro soggetto comunque entrato in
             contatto con la scena del crimine).
                  Da un punto di vista criminalistico le tracce biologiche possono essere
             intese come la parte del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato  poten-
                                                                                (6)
             zialmente utili a identificare colui che le ha lasciate su una scena del crimine,
             mentre, di solito, per reperto biologico si intende di fatto l’intero corpo del
             reato, cioè l’oggetto nel suo complesso ove sono state rilevate le tracce biologi-
             che  (Figura 1).
                (7)
             (5)  Il legislatore, ai sensi dell’art. 2, lett. h), DPR 7 aprile 2016, n. 87, chiarisce: “Reperto biolo-
                  gico: traccia biologica presente su un reperto acquisito sulla scena del delitto o comunque su
                  cose pertinenti al reato”.
             (6)  Vedasi, ad esempio, il dispositivo dell’art. 253 c.p.p.
             (7)  Ad esempio, se su un indumento vengono rilevati aloni di colore rosso bruno che risultano
                  costituiti da materiale ematico umano, ciascun alone rappresenta una traccia, mentre l’intero
                  indumento rappresenta il reperto.

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