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L’ACQUISIZIONE DEI TABULATI DOPO LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
30 giugno 2003, n. 196, prevedendo, tra l’altro, che l’accesso del pubblico mini-
stero ai dati sia subordinato all’autorizzazione del giudice.
3.Il punto centrale resta quello legato alla legittimazione ad autorizzare
l’acquisizione dei tabulati.
Le connotazioni del pubblico ministero, al di là di quanto possa derivare
dalla disciplina dell’Estonia, consente di escludere che, pur nella (possibile) fun-
zione di garanzia, connessa alla raccolta di indagini a favore dell’imputato, il
ruolo di “parte” del pubblico ministero contrapposto a quello dell’imputato
possa connotarlo di quegli elementi idonei ad incidere su diritti fondamentali
dell’imputato, in quanto persona, cioè, in quanto soggetto connotato di una
sfera di garanzie particolari ed incomprimibili.
Non potrebbe, peraltro, potersi far riferimento - al di là di ogni altra con-
siderazione - ad un’altra autorità che non sia, nel nostro sistema, quella del giu-
dice. La riserva di giurisdizione, a fronte di diritti a copertura costituzionale,
non appare superabile.
Come anticipato, l’ordine del giorno è preciso al riguardo, in linea con la
decisione della Corte di Giustizia (sono così superate le contrarie affermazioni
di Cass. 10 dicembre 2019, n. 5741; Cass. 24 aprile 2018, n. 33851; in relazione
a Corte di Giustizia 8 aprile 2014 Digital Rights Ireland e 21 dicembre 2016 Tele2
Svezia).
Si è prospettata la possibilità che in presenza di ragioni di urgenza il prov-
vedimento venga disposto dal pubblico ministero.
Il dato, prospettato dai primi interpreti, trova riscontro in un passaggio
nella motivazione della sentenza della Corte di Giustizia. Va, tuttavia, ribadito
con forza che la regola della legittimazione deve riguardare il giudice e che l’in-
tervento d’urgenza del Pubblico Ministero possa costituire solo l’eccezione.
Residuerebbero da definire le questioni “soggettive” ed “oggettive” alle
quali si è accennato ed alle quali fa riferimento anche il citato ordine del giorno,
che dovrebbero essere di competenza del solo legislatore.
Sotto il primo aspetto, infatti, a differenza di quanto previsto per le inter-
cettazioni telefoniche, stante la natura degli atti in questione, appare necessario
che il provvedimento autorizzativo contenga un preciso collegamento tra i reati
di cui al procedimento e il soggetto ai quali i dati si riferiscono.
Sotto il profilo oggettivo, oltre alla indicazione delle finalità investigative,
per le quali la conoscenza di quegli atti risulta necessaria, dovranno essere indi-
cati l’arco temporale, i luoghi e i mezzi ai quali i dati si riferiscono.
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