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                                                DOTTRINA



                    Era l’attenuante (articolo 73, comma 5, DPR 309/1990), oggi fattispecie
               autonoma a seguito della novella di cui al DL 23 dicembre 2013, n. 146, poi
               convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, a prevedere oltre a elementi da
               intendere oggettivamente (la quantità) anche elementi apprezzabili soggettiva-
               mente (i mezzi adoperati, le modalità della condotta, le circostanze che l’hanno
               accompagnata).
                    Le Sezioni Unite Biondi ritengono dunque di ancorare la valutazione, stan-
               te  l’elemento  oggettivo  su  cui  l’aggravante  è  imperniata,  a  un  parametro
               anch’esso oggettivo, senza cadere in eventuali censure quali quelle di cui la Sesta
               Sezione era già stata vittima .
                                          (9)
                    In effetti, il legislatore ha costruito l’intera disciplina degli stupefacenti su
               un doppio binario sanzionatorio, amministrativo (articolo 75 DPR 309/1990 )
                                                                                         (10)
               e penale (articolo 73, comma 1-bis, DPR 309/1990 ), il cui discrimine è indi-
                                                                 (11)
               viduato da tabelle che definiscono i limiti quantitativi massimi previsti. Il legi-
               slatore avrebbe pertanto definito una soglia “verso il basso”, al di sotto delle
               quali l’ordinamento non reagisce con la sanzione penale. Il limite-soglia previsto
               dalle tabelle potrebbe venire in considerazione anche quale limite “verso l’alto”,
               al di sotto del quale non si può parlare di ingente quantità.
                    Compiendo un’operazione che la Corte definisce puramente ricognitiva,
               questa decide di prendere, quale metro e riferimento, i dati tabellari, per indivi-
               duare la soglia oltre la quale può parlarsi di ingente quantità.


               (9)  Cass. Pen., sentenza cit. n. 20119/2010.
               (10)  Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi

                    titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope e(sottoposto, per un periodo
                    da due mesi a un anno, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabel-
                    le I e III previste dall’articolo 14, e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze
                    stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo, a una
                    o più delle seguenti sanzioni amministrative [...]. Ai fini dell’accertamento della destinazione
                    ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente o psicotropa o del medicinale
                    di cui al comma 1, si tiene conto delle seguenti circostanze: a) che la quantità di sostanza stu-
                    pefacente o psicotropa non sia superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro
                    della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Presidenza del Consiglio dei
                    ministri - Dipartimento per le politiche antidroga, nonché della modalità di presentazione
                    delle sostanze stupefacenti o psicotrope, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al con-
                    fezionamento frazionato ovvero ad altre circostanze dell’azione, da cui risulti che le sostanze
                    sono destinate ad un uso esclusivamente personale [...].
               (11)  Con le medesime pene di cui al comma 1 e(punito chiunque, senza l’autorizzazione di cui

                    all’articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente
                    detiene: a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai
                    limiti  massimi  indicati  con  decreto  del  Ministro  della  salute  emanato  di  concerto  con  il
                    Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazio-
                    nale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso
                    lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell’azione,
                    appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale [...].
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