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DOTTRINA
Era l’attenuante (articolo 73, comma 5, DPR 309/1990), oggi fattispecie
autonoma a seguito della novella di cui al DL 23 dicembre 2013, n. 146, poi
convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, a prevedere oltre a elementi da
intendere oggettivamente (la quantità) anche elementi apprezzabili soggettiva-
mente (i mezzi adoperati, le modalità della condotta, le circostanze che l’hanno
accompagnata).
Le Sezioni Unite Biondi ritengono dunque di ancorare la valutazione, stan-
te l’elemento oggettivo su cui l’aggravante è imperniata, a un parametro
anch’esso oggettivo, senza cadere in eventuali censure quali quelle di cui la Sesta
Sezione era già stata vittima .
(9)
In effetti, il legislatore ha costruito l’intera disciplina degli stupefacenti su
un doppio binario sanzionatorio, amministrativo (articolo 75 DPR 309/1990 )
(10)
e penale (articolo 73, comma 1-bis, DPR 309/1990 ), il cui discrimine è indi-
(11)
viduato da tabelle che definiscono i limiti quantitativi massimi previsti. Il legi-
slatore avrebbe pertanto definito una soglia “verso il basso”, al di sotto delle
quali l’ordinamento non reagisce con la sanzione penale. Il limite-soglia previsto
dalle tabelle potrebbe venire in considerazione anche quale limite “verso l’alto”,
al di sotto del quale non si può parlare di ingente quantità.
Compiendo un’operazione che la Corte definisce puramente ricognitiva,
questa decide di prendere, quale metro e riferimento, i dati tabellari, per indivi-
duare la soglia oltre la quale può parlarsi di ingente quantità.
(9) Cass. Pen., sentenza cit. n. 20119/2010.
(10) Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi
titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope e(sottoposto, per un periodo
da due mesi a un anno, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabel-
le I e III previste dall’articolo 14, e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze
stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo, a una
o più delle seguenti sanzioni amministrative [...]. Ai fini dell’accertamento della destinazione
ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente o psicotropa o del medicinale
di cui al comma 1, si tiene conto delle seguenti circostanze: a) che la quantità di sostanza stu-
pefacente o psicotropa non sia superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per le politiche antidroga, nonché della modalità di presentazione
delle sostanze stupefacenti o psicotrope, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al con-
fezionamento frazionato ovvero ad altre circostanze dell’azione, da cui risulti che le sostanze
sono destinate ad un uso esclusivamente personale [...].
(11) Con le medesime pene di cui al comma 1 e(punito chiunque, senza l’autorizzazione di cui
all’articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente
detiene: a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai
limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il
Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazio-
nale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso
lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell’azione,
appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale [...].
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