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STUPEFACENTI - L’AGGRAVANTE DELL’INGENTE QUANTITÀ
Per cui, “non può ritenersi ingente [quel] quantitativo di sostanza stupefa-
cente che non superi di duemila volte il predetto valore-soglia (espresso in mg
nella tabella)”, moltiplicatore desunto dal materiale giudiziario a disposizione
dell’Ufficio del Massimario della Corte. La soglia così determinata non mortifi-
cherebbe l’apprezzamento del giudice, dal momento che, se il quantitativo
dovesse attestarsi su soglie superiori al limite, resterebbe discrezionale la valu-
tazione sulla sussistenza dell’aggravante e sul quantum di pena eventualmente da
irrogare.
Dopo la sentenza Biondi, la giurisprudenza delle sezioni semplici si sarebbe
conformata ai principi espressi, che tuttavia sarebbero stati posti in discussione a
seguito della vicenda normativa scaturita con la sentenza della Corte
Costituzionale n. 32 del 2014. Il legislatore, anche se il giudice delle leggi ha affer-
mato che dovesse tornare ad applicarsi la normativa antecedente al 2006, è inter-
venuto con il DL 20 marzo 2014, n. 36, poi convertito in legge 16 marzo 2014,
n. 79 . La novella ha ripristinato la distinzione fra sostanze di tipo pesante e
(12)
leggero e, tra le altre cose, ha ridefinito la regolamentazione delle sanzioni
amministrative per le condotte aventi ad oggetto sostanze stupefacenti per uso
personale, reiterando la disposizione di cui all’articolo 73, comma 1-bis, e ha
disposto la perdurante efficacia del decreto ministeriale che fissa i valori-soglia
emanato nel vigore della Fini-Giovanardi.
Secondo un orientamento riassorbito dalla giurisprudenza successiva, tali
interventi avrebbero dovuto comportare la rimeditazione dei presupposti per
l’applicazione dell’aggravante, “in considerazione dell’accresciuto tasso di
modulazione normativa, difficilmente compatibile con una interpretazione ten-
denzialmente soltanto aritmetica e dunque automatica dell’aggravante”. A que-
sto indirizzo giurisprudenziale, se ne opponeva un altro, prevalente, che consi-
derava ancora validi i criteri enunciati dalle Sezioni Unite Biondi basati sul rap-
porto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile.
Di qui, il contrasto giurisprudenziale che ha portato all’ordinanza di
rimessione, articolata su due diversi quesiti:
➢ “se mantenga validità il criterio per la determinazione dell’ingente quan-
tità fissato dalla sentenza delle Sezioni Unite Biondi, fondato sul rapporto (uno
a duemila) fra quantità massima detenibile come prevista nell’elenco allegato al
DM 11 aprile 2006 e quantità di principio attivo contenuto nella sostanza
oggetto della condotta, ferma la discrezionalità giudiziale in caso di superamen-
to del limite così ottenuto;
(12) Il medesimo provvedimento, all’articolo 2, ha peraltro confermato le soglie-limite di cui al
DM 11 aprile 2006.
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