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                             STUPEFACENTI - L’AGGRAVANTE DELL’INGENTE QUANTITÀ



                       Per cui, “non può ritenersi ingente [quel] quantitativo di sostanza stupefa-
                  cente che non superi di duemila volte il predetto valore-soglia (espresso in mg
                  nella tabella)”, moltiplicatore desunto dal materiale giudiziario a disposizione
                  dell’Ufficio del Massimario della Corte. La soglia così determinata non mortifi-
                  cherebbe  l’apprezzamento  del  giudice,  dal  momento  che,  se  il  quantitativo
                  dovesse attestarsi su soglie superiori al limite, resterebbe discrezionale la valu-
                  tazione sulla sussistenza dell’aggravante e sul quantum di pena eventualmente da
                  irrogare.
                       Dopo la sentenza Biondi, la giurisprudenza delle sezioni semplici si sarebbe
                  conformata ai principi espressi, che tuttavia sarebbero stati posti in discussione a
                  seguito  della  vicenda  normativa  scaturita  con  la  sentenza  della  Corte
                  Costituzionale n. 32 del 2014. Il legislatore, anche se il giudice delle leggi ha affer-
                  mato che dovesse tornare ad applicarsi la normativa antecedente al 2006, è inter-
                  venuto con il DL 20 marzo 2014, n. 36, poi convertito in legge 16 marzo 2014,
                  n. 79 . La novella ha ripristinato la distinzione fra sostanze di tipo pesante e
                       (12)
                  leggero  e,  tra  le  altre  cose,  ha  ridefinito  la  regolamentazione  delle  sanzioni
                  amministrative per le condotte aventi ad oggetto sostanze stupefacenti per uso
                  personale, reiterando la disposizione di cui all’articolo 73, comma 1-bis, e ha
                  disposto la perdurante efficacia del decreto ministeriale che fissa i valori-soglia
                  emanato nel vigore della Fini-Giovanardi.
                       Secondo un orientamento riassorbito dalla giurisprudenza successiva, tali
                  interventi avrebbero dovuto comportare la rimeditazione dei presupposti per
                  l’applicazione  dell’aggravante,  “in  considerazione  dell’accresciuto  tasso  di
                  modulazione normativa, difficilmente compatibile con una interpretazione ten-
                  denzialmente soltanto aritmetica e dunque automatica dell’aggravante”. A que-
                  sto indirizzo giurisprudenziale, se ne opponeva un altro, prevalente, che consi-
                  derava ancora validi i criteri enunciati dalle Sezioni Unite Biondi basati sul rap-
                  porto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile.
                       Di  qui,  il  contrasto  giurisprudenziale  che  ha  portato  all’ordinanza  di
                  rimessione, articolata su due diversi quesiti:
                       ➢ “se mantenga validità il criterio per la determinazione dell’ingente quan-
                  tità fissato dalla sentenza delle Sezioni Unite Biondi, fondato sul rapporto (uno
                  a duemila) fra quantità massima detenibile come prevista nell’elenco allegato al
                  DM  11  aprile  2006  e  quantità  di  principio  attivo  contenuto  nella  sostanza
                  oggetto della condotta, ferma la discrezionalità giudiziale in caso di superamen-
                  to del limite così ottenuto;


                  (12)  Il medesimo provvedimento, all’articolo 2, ha peraltro confermato le soglie-limite di cui al
                       DM 11 aprile 2006.
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