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                                                DOTTRINA



                    b)l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, come modificata dalla
               direttiva 2009/136, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell’articolo 52,
               paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel
               senso che esso osta ad una normativa nazionale, la quale renda il pubblico mini-
               stero, il cui compito è di dirigere il procedimento istruttorio penale e di eserci-
               tare, eventualmente, l’azione penale in un successivo procedimento, competen-
               te ad autorizzare l’accesso di un’autorità pubblica ai dati relativi al traffico e ai
               dati relativi all’ubicazione ai fini di un’istruttoria penale.


                    2.È evidente il contrasto con la disciplina prevista dal nostro sistema proces-
               suale nel quale l’articolo 132, comma 3, D.Lgs. n. 196 del 2003 consente l’acquisi-
               zione dei tabulati ad iniziativa del pubblico ministero. Del resto, modificando un
               primo orientamento (Cass. Sez. Unite 13 luglio 1998, Gallieri), il Supremo Collegio
               riunito, nel giro di soli due anni, aveva conferito la legittimazione al pubblico mini-
               stero (Cass. Sez. Unite 23 febbraio 2000, D’Amuri e 21 giugno 2000, Tammaro).
                    Una  prima  questione,  indotta  dalla  decisione  della  Corte  di  Giustizia
               riguarda l’inoperatività immediata o meno nel nostro sistema processuale.
                    I  primi  pronunciamenti  presentano  un  quadro  molto  articolato.  Ferma
               restando l’impossibilità che la nuova disciplina riguardi le acquisizioni degli uffi-
               ci di procura effettuati prima della decisione europea, per le attività successive
               a fianco a richiesta delle procure accolte dai giudici delle indagini preliminari, si
               affiancano decisioni di rigetto, ma anche richieste di pronunce da parte della
               Corte di Giustizia, attraverso il cosiddetto rinvio pregiudiziale.
                    Si renderà necessario, in ogni caso, al fine di fare chiarezza un intervento
               del Governo o del Parlamento.
                    Del resto, infatti, una immediata risposta, di natura “politica”, è stata
               assunta proprio dal Parlamento con l’approvazione di un ordine del giorno
               che impegna il Governo ad adeguare la normativa italiana alle disposizioni di
               cui all’articolo 15, par. 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo
               e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e
               alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (diret-
               tiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), come modifi-
               cata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
               25  novembre  2009,  conformemente  all’interpretazione  datane  dalla  Corte  di
               Giustizia dell’Unione europea quanto alle condizioni soggettive e oggettive di
               applicabilità, apportando le opportune modifiche al codice di procedura penale
               e al Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo

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