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                                                DOTTRINA



                    ➢ come debbano essere individuati i fattori della moltiplicazione il cui pro-
               dotto  determina  il  confine  inferiore  dell’ingente  quantità  nell’ipotesi  di  reati
               concernenti le cosiddette droghe leggere”.
                    La Suprema Corte precisa che nessuna modifica di sistema possa essere
               evocata, dal momento che la legge citata del 2014 non apporta alcuna modifica
               a un sistema tabellare di più antica memoria. L’unica modifica risiedeva nella
               differenza della pena base sulla quale applicare l’aumento. Pertanto, le Sezioni
               Unite 2020 confermano l’attualità delle conclusioni cui si è giunti nel 2012 per
               la definizione dei criteri di individuazione della circostanza aggravante, tranne
               nella parte riferita al parametro da prendere come riferimento.
                    In  effetti,  le  Sezioni  Unite Biondi avrebbero sbagliato a considerare il
               limite-soglia, che al momento della decisione avrebbe dovuto essere pari a
               cinquecento milligrammi e non mille milligrammi come indicato in sentenza.
               Il DM 4 agosto 2006 che aumentando il moltiplicatore del valore di principio
               attivo della dose media singola (venticinque milligrammi) da venti a quaranta,
               aveva portato a mille il valore soglia del THC era stato annullato per vizi di
               motivazione dal TAR Lazio.
                    Pertanto, si sono verificati dei disallineamenti, per cui mentre taluni giudici
               applicavano  la  proporzione  uno  a  duemila,  che  avrebbe  portato  alla  soglia
               minima di un chilogrammo, altri , seguendo il filo logico della motivazione
                                                (13)
               della sentenza Biondi, per rispettare le proporzioni e rendere omogeneo il prin-
               cipio ivi statuito, hanno affermato che l’aggravante de qua non fosse ravvisabile
               quando la quantità di principio attivo fosse stata inferiore a quattromila volte il
               valore massimo in mg, determinato per detta sostanza nella tabella allegata al
               DM 11 aprile 2006.
                    In definitiva, la Suprema Corte, pur confermando la validità del ragiona-
               mento - anche con riferimento ai dati giudiziari - posto alla base della sentenza
               Biondi, corregge i fattori del calcolo, modificando il moltiplicatore da duemila a
               quattromila, così che il risultato sia aderente con l’esito dell’indagine cristalliz-
               zato in quella sentenza, ovvero che la soglia minima, perché si possa intendere
               ingente una quantità di stupefacente di tipo leggero, sia di due chilogrammi di
               principio attivo, stante la discrezionalità del giudice, qualora quest’ultimo dovesse
               superare tale limite.






               (13)  Cass. Pen., Sez. Terza, sentenza del 28 settembre 2016, n. 47978.
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