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DOTTRINA
➢ come debbano essere individuati i fattori della moltiplicazione il cui pro-
dotto determina il confine inferiore dell’ingente quantità nell’ipotesi di reati
concernenti le cosiddette droghe leggere”.
La Suprema Corte precisa che nessuna modifica di sistema possa essere
evocata, dal momento che la legge citata del 2014 non apporta alcuna modifica
a un sistema tabellare di più antica memoria. L’unica modifica risiedeva nella
differenza della pena base sulla quale applicare l’aumento. Pertanto, le Sezioni
Unite 2020 confermano l’attualità delle conclusioni cui si è giunti nel 2012 per
la definizione dei criteri di individuazione della circostanza aggravante, tranne
nella parte riferita al parametro da prendere come riferimento.
In effetti, le Sezioni Unite Biondi avrebbero sbagliato a considerare il
limite-soglia, che al momento della decisione avrebbe dovuto essere pari a
cinquecento milligrammi e non mille milligrammi come indicato in sentenza.
Il DM 4 agosto 2006 che aumentando il moltiplicatore del valore di principio
attivo della dose media singola (venticinque milligrammi) da venti a quaranta,
aveva portato a mille il valore soglia del THC era stato annullato per vizi di
motivazione dal TAR Lazio.
Pertanto, si sono verificati dei disallineamenti, per cui mentre taluni giudici
applicavano la proporzione uno a duemila, che avrebbe portato alla soglia
minima di un chilogrammo, altri , seguendo il filo logico della motivazione
(13)
della sentenza Biondi, per rispettare le proporzioni e rendere omogeneo il prin-
cipio ivi statuito, hanno affermato che l’aggravante de qua non fosse ravvisabile
quando la quantità di principio attivo fosse stata inferiore a quattromila volte il
valore massimo in mg, determinato per detta sostanza nella tabella allegata al
DM 11 aprile 2006.
In definitiva, la Suprema Corte, pur confermando la validità del ragiona-
mento - anche con riferimento ai dati giudiziari - posto alla base della sentenza
Biondi, corregge i fattori del calcolo, modificando il moltiplicatore da duemila a
quattromila, così che il risultato sia aderente con l’esito dell’indagine cristalliz-
zato in quella sentenza, ovvero che la soglia minima, perché si possa intendere
ingente una quantità di stupefacente di tipo leggero, sia di due chilogrammi di
principio attivo, stante la discrezionalità del giudice, qualora quest’ultimo dovesse
superare tale limite.
(13) Cass. Pen., Sez. Terza, sentenza del 28 settembre 2016, n. 47978.
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