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                                                DOTTRINA



                    La  questione  ha  sempre  riposato  sull’interpretazione  della  locuzione
               “ingente  quantità”,  che  individuerebbe  un  concetto  giuridico  indeterminato,
               pertanto in potenziale violazione del principio di determinatezza e tassatività.
                    Anche il giudice delle leggi si è più volte espresso circa l’utilizzo nelle for-
               mule descrittive dell’illecito penale di espressioni sommarie, di vocaboli polisen-
               si, ovvero di clausole generali o concetti elastici, affermando l’ammissibilità di
               un  tale  utilizzo,  competendo  all’interprete  la  funzione  di  rendere  concrete,
               calandole nella realtà fenomenica, previsioni legislative astratte e apparentemen-
               te indeterminate .
                               (1)
                    Nel 2008, la Quarta Sezione  ha affermato, con riferimento all’articolo 80
                                               (2)
               DPR 309/1990, che il presupposto di operatività dell’aggravante non può “rite-
               nersi indeterminato, rispondendo all’esigenza di evitare l’introduzione di para-
               metri legali precostituiti i quali impedirebbero al giudice di apprezzare in con-
               creto la gravità del fatto e quindi rideterminare la pena in termini di coerente
               proporzionalità rispetto al suo effettivo profilo e alla personalità dell’autore”.
                    La medesima locuzione appare anche in altri settori, come in materia di
               traffico illecito di rifiuti e di pedopornografia. In tema di traffico illecito di rifiu-
               ti, la Terza Sezione  ha affermato l’infondatezza della pretesa indeterminatezza
                                 (3)
               sul presupposto che l’ambito di applicazione della disposizione va riferito al
               quantitativo di materiale complessivamente gestito attraverso una pluralità di
               operazioni, anche se queste ultime, considerate singolarmente, potrebbero esse-
               re di entità modesta. Nel 2011, sempre la Terza Sezione , ha affermato che la
                                                                      (4)
               locuzione di ingente quantità in tema di pedopornografia “rappresenta l’espres-
               sione di una legittima scelta del legislatore di riservare al giudicante il potere di
               considerare un fatto aggravato o attenuato in relazione agli innumerevoli, e mai
               predeterminabili, casi della vita. […] La difficoltà risiede nella individuazione di
               parametri che - senza avere la pretesa di contenere numericamente entro gabbie
               precostituite i concetti da definire - ne delimitino tuttavia i confini”.

               (1)  Corte Cost., sentenze n. 247 del 1997 e n. 69 del 1999. Da ultimo, Corte Cost., sentenza
                    n. 24 del 2019. Essa nel decidere sulle questioni riguardanti tra l’altro gli articoli 1 e 4 del
                    D.Lgs. 159/2011, sollevate con tre diverse ordinanze di rimessione per violazione degli arti-
                    coli 117, 25 e 42 Cost., dopo aver affermato la conformità costituzionale del sequestro e della
                    confisca di prevenzione evidenziando “i principi costituzionali e convenzionali che ne inte-
                    grano lo specifico statuto di garanzia” si sofferma sull’intensa attività interpretativa di legit-
                    timità che delineando i confini concettuali delle categorie di soggetti ricomprese dagli articoli
                    sopra citati le ha ritenute tutte sufficientemente determinate, esprimendosi invece per l’inco-
                    stituzionalità della previsione di cui all’articolo 1, lett. c) (coloro che debbano ritenersi, sulla
                    base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi).
               (2)  Cass. Pen., Sez. Sesta, sentenza del 10 luglio 2008, n. 40792.
               (3)  Cass. Pen., Sez. Terza, sentenza del 20 novembre 2007, n. 358.
               (4)  Cass. Pen., Sez. Terza, sentenza del 31 marzo 2011, n. 17211.
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