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STUPEFACENTI - L’AGGRAVANTE DELL’INGENTE QUANTITÀ
Ritornando al tema degli stupefacenti, i giudici di merito hanno applicato,
ognuno secondo il proprio prudente apprezzamento, l’aggravante di cui al
secondo comma dell’articolo 80 DPR 309/1990.
Facendo riferimento alle “droghe pesanti”, si va dai cento chilogrammi di
cocaina qualificati come ingente quantità a Milano, ai quindici grammi, ritenuti
ingente quantità dall’autorità giudiziaria di Napoli, dai 767 grammi sequestrati a
Foggia e ritenuti integrare l’aggravante de qua, ai 512 grammi sequestrati a
Taranto e giudicati non ingente quantità. Peraltro, un così diversificato panora-
ma sembrava giustificabile quale risultato dell’interpretazione data dalle Sezioni
Unite Primavera del 2000 secondo un criterio “mercantilistico”.
(5)
La Suprema Corte affermava che affinché si potesse parlare di quantità
ingente di stupefacente, fosse necessario che il dato ponderale di sostanza tossica
oggetto del procedimento superasse notevolmente, con accento di eccezionalità,
la quantità usualmente trattata in transazioni del genere nell’ambito territoriale
nel quale il giudice del fatto opera. Fu solo dopo dieci anni che si sentì l’esigenza
di ancorare l’apprezzamento del giudice a un parametro che impedisse risultati
di evidente disarmonia, a fronte di dati quantitativi e qualitativi e di realtà terri-
toriali in tutto assimilabili. La Sesta Sezione affermava, quindi, che ai fini della
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configurabilità della circostanza aggravante dovesse rilevare il criterio oggettivo
del numero dei possibili fruitori finali e non l’area in cui essi insistono.
Aggiungeva che in quanto terminale di confluenza di una rappresentazio-
ne casistica generale, la Corte di Cassazione avrebbe potuto maggiormente
apprezzare i dati derivanti dall’esperienza giudiziaria, e concludeva evidenzian-
do che non potessero integrare l’aggravante de qua quei quantitativi inferiori ai
due chilogrammi e cinquanta chilogrammi, rispettivamente per le “droghe
pesanti” e “leggere”. Conclusione questa che non riscuoteva particolare condi-
visione, stante un orientamento che vedeva nell’individuazione dei parametri
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de quibus un’appropriazione da parte dei giudici del potere legislativo. Il contra-
sto concernente quest’aggravante oggettiva soggettivamente interpretata ha
portato la Corte di Cassazione a esprimersi a le Sezioni Unite (S.U. Biondi ).
(8)
In effetti, l’aggravante prevedeva e prevede un parametro meramente
oggettivo, che le Sezioni Unite Primavera avevano indotto a interpretare con
riferimento al contesto territoriale nel quale il giudice del fatto avesse operato.
(5) Cass. Pen., Sez. Unite, sentenza del 21 giugno 2000, n. 17.
(6) Cass. Pen., Sez. Sesta, sentenza del 2 marzo 2010, n. 20119.
(7) Ex multis, Cass. Pen., Sez. Quarta, sentenza del 3 giugno 2010, n. 25571; sentenza del 1° feb-
braio 2011, n. 9927; sentenza del 29 settembre 2011, n. 38794.
(8) Cass. Pen., Sez. Unite, sentenza del 24 maggio 2012, n. 36258.
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