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                                                           DOTTRINA





                                                    L’acquisizione dei tabulati

                                                    dopo  la  sentenza  della

                             Professore             Corte di Giustizia
                         Giorgio Spangher
                                         (*)



                       1. Il delicato tema dell’acquisizione al processo penale dei tabulati telefonici,
                  che coinvolgono gli aspetti tutelati del diritto alla riservatezza (articolo 15 Cost.)
                  è  stato  oggetto  di  una  importante  decisione  della  Corte  di  Giustizia  del
                  Lussemburgo, investito dalla Corte Suprema dell’Estonia.
                       Con questa decisione la Corte (Grande Sezione) con la sentenza del 2
                  marzo 2021 ha dichiarato:
                       a)l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento
                  europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati per-
                  sonali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche
                  (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), come modi-
                  ficata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
                  25 novembre 2009, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell’articolo 52,
                  paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve esse-
                  re interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, la quale
                  consenta l’accesso di autorità pubbliche ad un insieme di dati relativi al traffico
                  o di dati relativi all’ubicazione, idonei a fornire informazioni sulle comunicazio-
                  ni effettuate da un utente di un mezzo di comunicazione elettronica o sull’ubi-
                  cazione delle apparecchiature terminali da costui utilizzate e a permettere di
                  trarre precise conclusioni sulla sua vita privata, per finalità di prevenzione, ricerca,
                  accertamento e perseguimento di reati, senza che tale accesso sia circoscritto a
                  procedure aventi per scopo la lotta contro le forme gravi di criminalità o la pre-
                  venzione  di  gravi  minacce  alla  sicurezza  pubblica,  e  ciò  indipendentemente
                  dalla durata del periodo per il quale l’accesso ai dati suddetti viene richiesto,
                  nonché dalla quantità o dalla natura dei dati disponibili per tale periodo;


                  (*)  Già Ordinario di Procedura Penale.
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