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DOTTRINA
L’acquisizione dei tabulati
dopo la sentenza della
Professore Corte di Giustizia
Giorgio Spangher
(*)
1. Il delicato tema dell’acquisizione al processo penale dei tabulati telefonici,
che coinvolgono gli aspetti tutelati del diritto alla riservatezza (articolo 15 Cost.)
è stato oggetto di una importante decisione della Corte di Giustizia del
Lussemburgo, investito dalla Corte Suprema dell’Estonia.
Con questa decisione la Corte (Grande Sezione) con la sentenza del 2
marzo 2021 ha dichiarato:
a)l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati per-
sonali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche
(direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), come modi-
ficata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 novembre 2009, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell’articolo 52,
paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve esse-
re interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, la quale
consenta l’accesso di autorità pubbliche ad un insieme di dati relativi al traffico
o di dati relativi all’ubicazione, idonei a fornire informazioni sulle comunicazio-
ni effettuate da un utente di un mezzo di comunicazione elettronica o sull’ubi-
cazione delle apparecchiature terminali da costui utilizzate e a permettere di
trarre precise conclusioni sulla sua vita privata, per finalità di prevenzione, ricerca,
accertamento e perseguimento di reati, senza che tale accesso sia circoscritto a
procedure aventi per scopo la lotta contro le forme gravi di criminalità o la pre-
venzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica, e ciò indipendentemente
dalla durata del periodo per il quale l’accesso ai dati suddetti viene richiesto,
nonché dalla quantità o dalla natura dei dati disponibili per tale periodo;
(*) Già Ordinario di Procedura Penale.
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