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DOTTRINA
Sempre sotto questo profilo, in linea con l’indicazione esplicita della Corte
di Giustizia - la lotta contro le forme gravi di criminalità o la prevenzione di
gravi minacce alla sicurezza pubblica - risulta necessario precisare quali sono i
reati in ordine ai quali l’attività de qua è consentita.
Una prima ipotesi alla quale si è ipotizzato di fare riferimento è quella di
rimandare alle indicazioni delittuose di cui all’articolo 266 c.p.p., relativamente,
cioè, ai reati per i quali sono consentite le intercettazioni telefoniche.
Non può escludersi, tuttavia, per un verso, la possibilità di esclusioni e, per
un altro, di qualche ampliamento.
4.Sottolineato che l’azione legislativa non riguarderà l’attività di inquisizio-
ne preventiva che resterà disciplinata dall’articolo 226, comma 4, disp. att. c.p.p.,
va evidenziato come il legislatore sia chiamato ad una delicata ricerca di bilan-
ciamento tra le esigenze di accertamento e di repressione delle attività illecite e
la tutela dei diritti dei cittadini, nel caso di specie, oggetto di una pregnante tute-
la costituzionale.
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