Page 78 - Rassegna 2021-2
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                                                DOTTRINA



                    Secondo la Cassazione, per quanto suggestivi, non bastano i rituali di affi-
               liazione che secondo le massime di esperienza non possono che far pensare ad
               una condotta di partecipazione , né bastano forme di collegamento interno
                                              (21)
               tra ‘nuclei’ della consorteria che diano riscontro di moduli organizzativi e rituali
               riconducibili alla cosiddetta casa madre, ma è necessaria l’estrinsecazione del
               metodo  mafioso:  la  fama  criminale,  seppure  altrove  strutturata,  deve  essere
               spesa sul territorio di riferimento.


































               (21)  Occorre evidenziare come con ordinanza 28 gennaio 2021, n. 5071 sia stata rimessa alle Sezioni
                    Unite la questione se l’affiliazione rituale alle mafie storiche, non seguita da atti di militanza asso-
                    ciativa, integri il delitto di associazione di tipo mafioso. Nel momento in cui si scrive, è disponi-
                    bile solo l’informazione provvisoria della decisione emessa il 27 maggio 2021 secondo cui «la
                    condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si sostanzia nello stabile inserimento
                    dell’agente nella struttura organizzativa della associazione. Tale inserimento deve dimostrarsi
                    idoneo, per le caratteristiche assunte nel caso concreto, a dare luogo alla “messa a disposizione”
                    del sodalizio stesso, per il perseguimento dei comuni fini criminosi. Nel rispetto del principio di
                    materialità ed offensività della condotta, l’affiliazione rituale può costituire indizio grave della
                    condotta di partecipazione al sodalizio, ove risulti - sulla base di consolidate e comprovate mas-
                    sime di esperienza - alla luce degli elementi di contesto che ne comprovino la serietà ed effetti-
                    vità, l’espressione non di una mera manifestazione di volontà, bensì di un patto reciprocamente
                    vincolante e produttivo di un’offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione».
                    Per  un  commento,  di  poco  successivo  all’ordinanza  di  rimessione  si  veda  V.  MAIELLO,
                    L’affiliazione rituale alle mafie storiche al vaglio delle Sezioni Unite, in Sistema Penale, 10 maggio 2021.
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