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                          IL PROBLEMA DELL’ESTERNALIZZAZIONE DEL METODO MAFIOSO
                               NEL CASO DELLE COSIDDETTE MAFIE DELOCALIZZATE



                       Con riguardo alla delocalizzazione soprattutto di cellule di ‘ndrangheta al
                  nord, il problema maggiore è quello dell’effettivo dispiegamento della forza di
                  intimidazione. Le ‘mafie derivate’ si inseriscono infatti in un contesto territoriale
                  e sociale in cui la società civile «si mostra refrattaria alla comprensione dei codici
                  di comunicazione della mafia» . Per superare l’impasse, nella sentenza Romeo i
                                               (13)
                  giudici di legittimità, partendo dal presupposto della natura unitaria della ‘ndran-
                  gheta, avevano ritenuto che «la finalità della commissione di delitti, tipica delle
                  associazioni mafiose, non debba necessariamente estrinsecarsi nella effettiva pre-
                  cedente commissione di reati fine, essendo sufficiente la mera struttura illecita
                  dell’organizzazione finalizzata alla programmazione e realizzazione di reati quale
                  finalità della consorteria mafiosa» . Tale pronuncia si poneva in contrasto con
                                                  (14)
                  una precedente sentenza di legittimità  in cui era stato invece sostenuto che il
                                                       (15)
                  concetto di mafia silente è ontologicamente incompatibile con il tipo di reato
                  previsto dall’art. 416-bis c.p. ove è esplicitamente richiesta l’estrinsecazione della
                  forza intimidatrice. Tuttavia, i giudici della sentenza Romeo ritennero non si trat-
                  tasse di un contrasto, ma di una interpretazione evolutiva che partiva ora dal pre-
                  supposto di unitarietà della ‘ndrangheta, sconosciuto agli estensori della sentenza
                  del 2006. Successivamente, anche preso atto dell’unitarietà della mafia calabrese,
                  nell’aprile 2012  veniva nuovamente ribadita la necessità dell’effettiva estrinse-
                                 (16)
                  cazione del metodo mafioso. Nello stesso filone interpretativo della sentenza
                  Romeo si inseriva anche la Garcea del 2012 in cui i giudici di legittimità avevano
                  sostenuto che «raggiunta la prova dei requisiti strutturali della ‘ndrangheta e del
                  collegamento con la “casa madre”, la nuova formazione è di per sé pericolosa
                  per l’ordine pubblico, indipendentemente dalla manifestazione di forza intimida-
                  trice nel contesto ambientale in cui è radicata» . Secondo l’orientamento che
                                                               (17)
                  ritiene compatibile il ‘silenzio’ con la struttura dell’art. 416-bis c.p., la diffusività
                  del fenomeno mafioso è ormai un fatto noto anche fuori dai territori di origine
                  e, pertanto, l’intimidazione è ormai linguaggio ovunque comprensibile.

                  (13)  Cfr. BALSAMO, RECCHIONE, Mafie al nord. L’interpretazione dell’art. 416-bis c.p. e l’efficacia degli stru-
                       menti di contrasto, in Dir. Pen. Cont., 18 ottobre 2013, pag. 11.
                  (14)  Cass. Pen., sez. Terza, 11 gennaio 2012, sent. n. 4304, ROMEO, in C.E.D. Cass., 252205.
                  (15)  Cass. Pen., sez. Quinta, 13 febbraio 2006, sent. n. 19141, in C.E.D. Cass., 234403. In tale sen-
                       tenza, lungi dal sostenere che non è configurabile l’associazione in mancanza dei reati - fine,
                       i giudici di legittimità hanno inteso specificare che in mancanza dei reti - scopo è ancora più
                       necessaria la prova di una concreta esteriorizzazione del metodo mafioso.
                  (16)  Cass. Pen., sez. Quinta, 24 aprile 2012, sent. n. 31512, in C.E.D. Cass., 254031.
                  (17)  Cass. Pen., sez. Prima, 11 ottobre 2012, sent. n. 5888, in C.E.D. Cass., 252418. Nella mede-
                       sima pronuncia, fu affermato che «per qualificare come mafiosa un’organizzazione criminale
                       è necessaria la capacità potenziale, anche se non attuale, di sprigionare, per il solo fatto della
                       sua esistenza, una carica intimidatrice idonea a piegare ai propri fini la volontà di quanti ven-
                       gono in contatto con gli affiliati dell’organismo criminale».
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