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                                                DOTTRINA



               1.  Premessa: la centralità del metodo mafioso nella struttura dell’art. 416-bis c.p.
                    Con l’introduzione dell’art. 416-bis all’interno del codice penale ad opera
               della cosiddetta Legge Rognoni - La Torre si è colmata la lacuna dell’ordina-
               mento che non prevedeva una norma ad hoc in grado di identificare le peculiarità
               delle associazioni di tipo mafioso che rendevano non agevole la repressione di
               questo particolare fenomeno criminale con la fattispecie generale prevista dal-
               l’art. 416 c.p. Come noto, la peculiarità delle associazioni di tipo mafioso è data
               proprio dalla connotazione dell’art. 416-bis c.p. quale modello di reato a strut-
               tura mista per cui non basta la sussistenza dell’organizzazione, ma è necessario
               il concreto utilizzo della forza di intimidazione e lo sfruttamento del vincolo di
               assoggettamento e omertà che ne deriva.
                    Tale caratteristica discende dal fatto che le associazioni di tipo mafioso
               possono essere connotate dalla compresenza di finalità illecite e lecite poste in
               essere  dagli  associati,  come  evincibile  dal  testo  stesso  della  disposizione,  a
               norma del quale tra le finalità poste in essere dall’associazione vi è anche quella
               di «acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di
               attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici».
               Proprio per tale ragione, il metodo mafioso rappresenta il ‘cuore pulsante’ del-
               l’art. 416-bis c.p. e, secondo un’interpretazione letterale della norma, è necessa-
               rio che esso venga in qualche modo esternalizzato: il punto di partenza non può
               che essere il dato letterale della disposizione che, come è stato autorevolmente
               affermato, con l’utilizzo dell’indicativo presente “si avvalgono” , richiede l’uso
                                                                            (1)
               effettivo e non meramente potenziale della forza di intimidazione.
                    Come noto, il delitto in commento viene qualificato come reato di pericolo
               e  ciò  ha  spesso  consentito  che  nell’applicazione  concreta  il  metodo  mafioso
               abbia perso di consistenza quale requisito oggettivo e si è finiti spesso per ‘accon-
               tentarsi’ di un giudizio prognostico del suo utilizzo meramente potenziale.
                    Del resto, non può negarsi che l’art. 416-bis c.p. sia una fattispecie che
               risente notevolmente dei connotati storici, sociologici e antropologici che la
               contraddistinguono e l’evoluzione del fenomeno ‘mafia’ non solo dal punto di
               vista sociale, ma anche a livello di organizzazione strutturale e geografica si
               ripercuote direttamente sull’evoluzione giurisprudenziale della fattispecie.


               2.  Metodo mafioso ed evoluzione delle associazioni mafiose
                    La prassi giurisprudenziale relativa a tre fenomeni di mafiosità diversi dalle

               (1)  Cfr. MERENDA, VISCONTI, Metodo mafioso e partecipazione nell’art. 416-bis c.p. tra teoria e diritto
                    vivente, in Dir. Pen. Cont., 24 gennaio 2019, pag. 2.
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