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DOTTRINA
1. Premessa: la centralità del metodo mafioso nella struttura dell’art. 416-bis c.p.
Con l’introduzione dell’art. 416-bis all’interno del codice penale ad opera
della cosiddetta Legge Rognoni - La Torre si è colmata la lacuna dell’ordina-
mento che non prevedeva una norma ad hoc in grado di identificare le peculiarità
delle associazioni di tipo mafioso che rendevano non agevole la repressione di
questo particolare fenomeno criminale con la fattispecie generale prevista dal-
l’art. 416 c.p. Come noto, la peculiarità delle associazioni di tipo mafioso è data
proprio dalla connotazione dell’art. 416-bis c.p. quale modello di reato a strut-
tura mista per cui non basta la sussistenza dell’organizzazione, ma è necessario
il concreto utilizzo della forza di intimidazione e lo sfruttamento del vincolo di
assoggettamento e omertà che ne deriva.
Tale caratteristica discende dal fatto che le associazioni di tipo mafioso
possono essere connotate dalla compresenza di finalità illecite e lecite poste in
essere dagli associati, come evincibile dal testo stesso della disposizione, a
norma del quale tra le finalità poste in essere dall’associazione vi è anche quella
di «acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di
attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici».
Proprio per tale ragione, il metodo mafioso rappresenta il ‘cuore pulsante’ del-
l’art. 416-bis c.p. e, secondo un’interpretazione letterale della norma, è necessa-
rio che esso venga in qualche modo esternalizzato: il punto di partenza non può
che essere il dato letterale della disposizione che, come è stato autorevolmente
affermato, con l’utilizzo dell’indicativo presente “si avvalgono” , richiede l’uso
(1)
effettivo e non meramente potenziale della forza di intimidazione.
Come noto, il delitto in commento viene qualificato come reato di pericolo
e ciò ha spesso consentito che nell’applicazione concreta il metodo mafioso
abbia perso di consistenza quale requisito oggettivo e si è finiti spesso per ‘accon-
tentarsi’ di un giudizio prognostico del suo utilizzo meramente potenziale.
Del resto, non può negarsi che l’art. 416-bis c.p. sia una fattispecie che
risente notevolmente dei connotati storici, sociologici e antropologici che la
contraddistinguono e l’evoluzione del fenomeno ‘mafia’ non solo dal punto di
vista sociale, ma anche a livello di organizzazione strutturale e geografica si
ripercuote direttamente sull’evoluzione giurisprudenziale della fattispecie.
2. Metodo mafioso ed evoluzione delle associazioni mafiose
La prassi giurisprudenziale relativa a tre fenomeni di mafiosità diversi dalle
(1) Cfr. MERENDA, VISCONTI, Metodo mafioso e partecipazione nell’art. 416-bis c.p. tra teoria e diritto
vivente, in Dir. Pen. Cont., 24 gennaio 2019, pag. 2.
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