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                                                DOTTRINA



               quale strumento di ‘dialogo’ con la Pubblica Amministrazione e la fama crimi-
               nale dell’associazione avrebbe altresì consentito di ‘far scendere a patti’ anche
               funzionari più restii a farlo; sull’altro, con il ricorso alla forza di intimidazione
               nei confronti degli imprenditori concorrenti nel settore degli appalti con la con-
               seguenza di procedure pubbliche ad excludendum.
                    Orbene, tale orientamento, cassato dai giudici di legittimità, da un lato ha
               espresso un principio di diritto che non pare criticabile: quello relativo all’appli-
               cabilità dell’art. 416-bis c.p. anche ad organizzazioni non legate a mafie stori-
               che ; dall’altro sembra aver in qualche modo destrutturato il metodo mafioso
                   (11)
               o, quantomeno, notevolmente affievolendone la portata.


               4.  Mafie delocalizzate: l’ultimo tentativo (non riuscito) di una pronuncia
                  delle Sezioni Unite
                    Con ordinanza n. 15768 del 15 marzo 2019, la Prima sezione penale della
               Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la decisione sul quesito «se
               sia configurabile il reato di cui all’art. 416-bis c.p. con riguardo a un’articolazione
               periferica (cosiddetta locale) di un sodalizio mafioso, radicata in un’area territo-
               riale diversa da quella di operatività dell’organizzazione “madre”, anche in difet-
               to della esteriorizzazione, nel differente territorio di insediamento, della forza
               intimidatrice e della relativa condizione di assoggettamento e di omertà, qualora
               emerga la derivazione e il collegamento della nuova struttura territoriale con
               l’organizzazione e i rituali del sodalizio di riferimento». La decisione del Primo
               Presidente  della  Cassazione  di  non  accogliere  la  richiesta  di  rimessione  alle
               Sezioni Unite costituisce l’epilogo - invero già tentato nel 2015  - del contrasto
                                                                           (12)
               giurisprudenziale (giudicato solo apparente dal Presidente) sorto in merito alla
               necessità di concretizzazione del metodo mafioso al fine della configurabilità
               del reato di cui all’art. 416-bis c.p.


               (11)  Già riconosciuta, peraltro, nel caso della Mala del Brenta nella sentenza Cass. Pen., sez. Prima,
                    19 aprile 2012, n. 35627.
               (12)  La Seconda sezione della Corte di cassazione, con ordinanza del 25 marzo 2015 n. 815, aveva
                    già provato a sollecitare l’intervento delle Sezioni Unite (peraltro si tratta della stessa vicenda
                    giudiziaria per la quale la questione è stata rimessa ora alla massima composizione della cas-
                    sazione), ma il Primo Presidente aveva ritenuto non particolarmente rilevante il contrasto e
                    comunque superabile senza l’intervento delle Sezioni Unite. In particolare, secondo quanto
                    affermato dal Primo Presidente, «il panorama giurisprudenziale complessivamente conside-
                    rato sembra convergere nell’affermazione di principio secondo cui l’integrazione della fatti-
                    specie di associazione di tipo mafioso implica che un sodalizio criminale sia in grado di spri-
                    gionare, per il sol fatto della sua esistenza, una capacità di intimidazione non soltanto poten-
                    ziale, ma attuale, effettiva ed obiettivamente riscontrabile, capace di piegare ai propri fini la
                    volontà di quanti vengono a contatto con i suoi componenti».
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