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DOTTRINA
Svanito il primo tentativo di rimettere la questione alle Sezioni Unite, il
pensiero del Primo Presidente fu presto sconfessato con la sentenza emessa nel
processo Alba Chiara in cui, in linea con le sentenze Garcea e Romeo, si ritenne
che le “locali” sono articolazioni di organizzazioni mafiose tradizionali in col-
legamento con la casa madre e, «una volta raggiunta la prova dei connotati
distintivi della ‘ndrangheta e del collegamento con la casa madre, la nuova for-
mazione associativa è già in sé pericolosa per l’ordine pubblico, indipendente-
mente dalla manifestazione di forza intimidatrice nel contesto ambientale in cui
è radicata» .
(18)
Con la sentenza relativa al processo Infinito, si è registrato un tentativo
maldestro di sovrapporre i due orientamenti e di incardinare la forza di intimi-
dazione in una doppia dimensione potenziale ed effettuale. Tentativo maldestro
perché, se da un lato nella pronuncia si è ritenuta la necessità che l’associazione
sia in grado di sprigionare una «capacità di intimidazione non solo potenziale, ma
attuale, effettiva ed obiettivamente riscontrabile», dall’altro si è però affermato
che «detta capacità di intimidazione potrà, in concreto, promanare dalla diffusa con-
sapevolezza del collegamento con l’associazione principale, oppure dall’esterioriz-
zazione in loco di condotte integranti gli elementi previsti dall’art. 416-bis c.p.» .
(19)
È evidente, dunque, come una simile rilettura del metodo mafioso sia del tutto
innovativa non seguendo semplicemente l’evoluzione del fenomeno mafia, ma
riscrivendo una diversa disposizione che sopravvaluta la natura di reato di peri-
colo e, svuotando di significato il metodo mafioso, abbandona il modello di
reato a struttura mista previsto dal legislatore.
L’intervento non è di poco conto se si considera la peculiarità del reato
di cui all’art. 416-bis c.p. ove, come si è già evidenziato, tra gli scopi dell’as-
sociazione, sono inseriti anche fini astrattamente leciti che si connotano di
illiceità proprio perché perseguiti attraverso lo sfruttamento della forza di
intimidazione e del vincolo di assoggettamento e omertà che ne deriva. Una
simile interpretazione ha, di fatto, creato un nuovo ‘tipo’ rispetto a quello
previsto dal legislatore, in contrasto con il principio di tipicità oltreché con
quello di prevedibilità, e i contrasti giurisprudenziali sulla sua ammissibilità
hanno contribuito a rendere la materia ancora più imprevedibile. Nonostante
il secondo tentativo di rimettere la questione alle Sezioni Unite, il Primo
Presidente, come si è accennato, ha ritenuto solo apparente il contrasto
(18) Cass. Pen., sez. Quinta, 3 marzo 2015, sent. n. 31666, in Dir. Pen. Cont., 5 ottobre 2015, con
nota di VISCONTI, I giudici di legittimità ancora alle prese con la “mafia silente” al nord: dicono di pen-
sarla allo stesso modo, ma non è così.
(19) Cass. Pen., sez. Seconda, 21-30 aprile 2015, sent. n. 34147, in Dir. Pen. Cont., 5 ottobre 2015,
con nota di VISCONTI, I giudici di legittimità ancora alle prese con la “mafia silente” al nord, cit.
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