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                                                DOTTRINA



                    In particolare, in quella che è stata definita la “sentenza manifesto”  in
                                                                                       (4)
               tema di associazioni mafiose straniere, i giudici di legittimità hanno riconosciu-
               to la necessità dell’estrinsecazione effettiva del metodo pur adeguandolo alla
               realtà di riferimento in merito all’intensità dello stesso e alla dimensione quan-
               titativa dell’assoggettamento e dell’omertà non tradendo, però, il nucleo di tipi-
               cità della norma.
                    Il secondo fenomeno è quello delle cosiddette mafie autoctone che ha
               ricevuto notevole eco nella nota vicenda di Mafia Capitale in cui c’è stato il
               «debutto giudiziario»  dell’art. 416-bis c.p. quale strumento di repressione di
                                    (5)
               intrecci della criminalità politica - amministrativa e criminalità organizzata di
               tipo mafioso.
                    Come noto, nella fase cautelare, la Cassazione ha riconosciuto la sussi-
               stenza  di  un’organizzazione  mafiosa,  negata  dal  Tribunale  nel  giudizio  di
               primo  grado,  ritenuta  sussistente  dai  giudici  della  Corte  di  Appello  e  poi
               definitamente esclusa dalla Sesta sezione penale della Cassazione che il 22
               ottobre  2019  ha  annullato  senza  rinvio  la  sentenza  della  Corte  capitolina
               relativamente alla mafiosità dell’associazione riqualificandola in associazione
               per  delinquere  semplice  e  ha  cancellato  le  circostanze  aggravanti  previste
               dall’art. 416-bis 1 c.p. .
                                    (6)
                    Già nelle due sentenze emesse nella fase cautelare, tenuto conto della
               peculiarità dell’organizzazione romana e, in particolare, del ‘tipo’ di intimida-
               zione utilizzata, la Suprema Corte aveva affermato che «ai fini della configura-
               bilità del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, la forza inti-
               midatrice espressa dal vincolo associativo dalla quale derivano assoggettamen-
               to e omertà può essere diretta tanto a minacciare la vita o l’incolumità perso-
               nale, quanto, anche o soltanto, le essenziali condizioni esistenziali, economiche
               o lavorative di specifiche categorie di soggetti.

               (4)  Cass. Pen., sez. Sesta, 4 ottobre 2001, Hsiang, in Foro it., 2004, pag. 6 secondo la quale la forza
                    di intimidazione «può passare da mezzi molto forti […] a mezzi semplici come minacce o
                    percosse rispetto a soggetti che vivendo già in condizioni di clandestinità o di semi-illegalità,
                    non siano in grado di contrapporte valide difese» e ancora, «l’art. 416-bis c.p. bene è realiz-
                    zabile anche con riguardo a organizzazioni che senza controllare tutti coloro che vivono o
                    lavorano in un certo territorio, rivolgono le proprie mire a danno di componenti di una certa
                    collettività […] a condizione che si avvalgano di metodi tipicamente mafiosi e delle conse-
                    guenti condizioni di assoggettamento e omertà».
               (5)  L’espressione è di VISCONTI, A Roma la mafia c’è. E si vede…, in Dir. Pen. Cont., 15 giugno 2015,
                    pag. 2.
               (6)   Tra i numerosi commenti alla sentenza, DELLA RAGIONE, “Mafia capitale” e “mafia corrotta”: la
                    parola definitiva della Suprema Corte nel processo di stabilizzazione giurisprudenziale dell’associazione di
                    tipo  mafioso,  in  Leg.  Pen.,  21  ottobre  2020;  MEZZETTI,  Quel  che  resta  di  “mafia  capitale”,  in
                    disCrimen, 25 novembre 2020; PIVA, Mafia Capitale: la Cassazione esclude l’associazione mafiosa e le
                    connesse circostanze aggravanti, in Arch. Pen., 24 ottobre 2019.
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