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DOTTRINA
In particolare, in quella che è stata definita la “sentenza manifesto” in
(4)
tema di associazioni mafiose straniere, i giudici di legittimità hanno riconosciu-
to la necessità dell’estrinsecazione effettiva del metodo pur adeguandolo alla
realtà di riferimento in merito all’intensità dello stesso e alla dimensione quan-
titativa dell’assoggettamento e dell’omertà non tradendo, però, il nucleo di tipi-
cità della norma.
Il secondo fenomeno è quello delle cosiddette mafie autoctone che ha
ricevuto notevole eco nella nota vicenda di Mafia Capitale in cui c’è stato il
«debutto giudiziario» dell’art. 416-bis c.p. quale strumento di repressione di
(5)
intrecci della criminalità politica - amministrativa e criminalità organizzata di
tipo mafioso.
Come noto, nella fase cautelare, la Cassazione ha riconosciuto la sussi-
stenza di un’organizzazione mafiosa, negata dal Tribunale nel giudizio di
primo grado, ritenuta sussistente dai giudici della Corte di Appello e poi
definitamente esclusa dalla Sesta sezione penale della Cassazione che il 22
ottobre 2019 ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte capitolina
relativamente alla mafiosità dell’associazione riqualificandola in associazione
per delinquere semplice e ha cancellato le circostanze aggravanti previste
dall’art. 416-bis 1 c.p. .
(6)
Già nelle due sentenze emesse nella fase cautelare, tenuto conto della
peculiarità dell’organizzazione romana e, in particolare, del ‘tipo’ di intimida-
zione utilizzata, la Suprema Corte aveva affermato che «ai fini della configura-
bilità del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, la forza inti-
midatrice espressa dal vincolo associativo dalla quale derivano assoggettamen-
to e omertà può essere diretta tanto a minacciare la vita o l’incolumità perso-
nale, quanto, anche o soltanto, le essenziali condizioni esistenziali, economiche
o lavorative di specifiche categorie di soggetti.
(4) Cass. Pen., sez. Sesta, 4 ottobre 2001, Hsiang, in Foro it., 2004, pag. 6 secondo la quale la forza
di intimidazione «può passare da mezzi molto forti […] a mezzi semplici come minacce o
percosse rispetto a soggetti che vivendo già in condizioni di clandestinità o di semi-illegalità,
non siano in grado di contrapporte valide difese» e ancora, «l’art. 416-bis c.p. bene è realiz-
zabile anche con riguardo a organizzazioni che senza controllare tutti coloro che vivono o
lavorano in un certo territorio, rivolgono le proprie mire a danno di componenti di una certa
collettività […] a condizione che si avvalgano di metodi tipicamente mafiosi e delle conse-
guenti condizioni di assoggettamento e omertà».
(5) L’espressione è di VISCONTI, A Roma la mafia c’è. E si vede…, in Dir. Pen. Cont., 15 giugno 2015,
pag. 2.
(6) Tra i numerosi commenti alla sentenza, DELLA RAGIONE, “Mafia capitale” e “mafia corrotta”: la
parola definitiva della Suprema Corte nel processo di stabilizzazione giurisprudenziale dell’associazione di
tipo mafioso, in Leg. Pen., 21 ottobre 2020; MEZZETTI, Quel che resta di “mafia capitale”, in
disCrimen, 25 novembre 2020; PIVA, Mafia Capitale: la Cassazione esclude l’associazione mafiosa e le
connesse circostanze aggravanti, in Arch. Pen., 24 ottobre 2019.
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