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                          IL PROBLEMA DELL’ESTERNALIZZAZIONE DEL METODO MAFIOSO
                               NEL CASO DELLE COSIDDETTE MAFIE DELOCALIZZATE



                  affermando  che  «il  prisma  rappresentato  dai  variegati  arresti  sul  tema,  può
                  sostanzialmente ricondursi ad unità là dove si considera il presupposto erme-
                  neutico comune che anche nel caso della delocalizzazione richiede, per poter
                  riconoscere la natura mafiosa dell’articolazione territoriale, una capacità inti-
                  midatrice effettiva e riscontrabile». Il Presidente, specificando che ci sono due
                  alternative  di  delocalizzazione:  la  prima  che  vede  un  nuovo  aggregato  che
                  costituisce una struttura autonoma e originale pur proponendosi di adottare la
                  stessa  metodica  delinquenziale  delle  “mafie  storiche”  e  la  seconda  in  cui  il
                  nuovo aggregato si pone come mera articolazione territoriale di una tradizio-
                  nale organizzazione mafiosa, in stretto rapporto di dipendenza e collegamento
                  funzionale con la “casa madre”, ha chiarito qual è la differenza tra le due spo-
                  stando, tuttavia, in tal modo, il problema sul tema della corretta valutazione
                  delle evidenze probatorie.
                       In particolare, «la differenza tra le due manifestazioni non attiene alla
                  capacità intimidatrice del sodalizio, che è comunque una precondizione neces-
                  saria per la configurabilità del reato, quanto alla forma di esteriorizzazione del
                  metodo mafioso, richiedendosi, solo nel primo caso, la verifica di tutti i pre-
                  supposti costitutivi del reato e dunque l’esteriorizzazione del metodo mafioso
                  con  le  sue  ricadute  nell’ambiente  esterno  in  termini  di  assoggettamento  e
                  omertà. Qualora, invece, si tratti di un’articolazione periferica dell’organizza-
                  zione mafiosa radicata nell’area tradizionale di competenza, in presenza di uni-
                  voci elementi dimostrativi di un collegamento funzionale ed organico con la
                  casa madre, la cellula viene, invece, considerata quale promanazione dell’origi-
                  naria  struttura  delinquenziale  di  cui  non  può  che  ripetere  i  tratti  distintivi,
                  compresa la forza intimidatrice e la capacità di condizionare l’ambiente circo-
                  stante».
                       A ben vedere, la lettura offerta dal Presidente non sembra risolvere defi-
                  nitivamente la questione e non pare potersi escludere una persistente disomo-
                  geneità delle future pronunce giurisprudenziali giacché i giudici di legittimità
                  hanno più volte denunciato il contrasto sul tema.
                       Tuttavia, in seguito al tentativo andato in fumo di dirimere una volta per
                  tutte il contrasto, la Prima sezione della Cassazione  ha recentemente annul-
                                                                    (20)
                  lato senza rinvio la sentenza emessa nei confronti dei due imputati ritenuti
                  responsabili di partecipazione in associazione mafiosa con particolare riferi-
                  mento  ad  una  cellula  cosiddetta  “locale”  della  ‘ndrangheta  operante  in
                  Svizzera.


                  (20)  Cass. Pen., sez. Prima, 29 novembre 2019 (dep. 20 dicembre 2019), sent. n. 51489, in Sistema
                       Penale, con nota di VISCONTI.
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