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IL PROBLEMA DELL’ESTERNALIZZAZIONE DEL METODO MAFIOSO
NEL CASO DELLE COSIDDETTE MAFIE DELOCALIZZATE
affermando che «il prisma rappresentato dai variegati arresti sul tema, può
sostanzialmente ricondursi ad unità là dove si considera il presupposto erme-
neutico comune che anche nel caso della delocalizzazione richiede, per poter
riconoscere la natura mafiosa dell’articolazione territoriale, una capacità inti-
midatrice effettiva e riscontrabile». Il Presidente, specificando che ci sono due
alternative di delocalizzazione: la prima che vede un nuovo aggregato che
costituisce una struttura autonoma e originale pur proponendosi di adottare la
stessa metodica delinquenziale delle “mafie storiche” e la seconda in cui il
nuovo aggregato si pone come mera articolazione territoriale di una tradizio-
nale organizzazione mafiosa, in stretto rapporto di dipendenza e collegamento
funzionale con la “casa madre”, ha chiarito qual è la differenza tra le due spo-
stando, tuttavia, in tal modo, il problema sul tema della corretta valutazione
delle evidenze probatorie.
In particolare, «la differenza tra le due manifestazioni non attiene alla
capacità intimidatrice del sodalizio, che è comunque una precondizione neces-
saria per la configurabilità del reato, quanto alla forma di esteriorizzazione del
metodo mafioso, richiedendosi, solo nel primo caso, la verifica di tutti i pre-
supposti costitutivi del reato e dunque l’esteriorizzazione del metodo mafioso
con le sue ricadute nell’ambiente esterno in termini di assoggettamento e
omertà. Qualora, invece, si tratti di un’articolazione periferica dell’organizza-
zione mafiosa radicata nell’area tradizionale di competenza, in presenza di uni-
voci elementi dimostrativi di un collegamento funzionale ed organico con la
casa madre, la cellula viene, invece, considerata quale promanazione dell’origi-
naria struttura delinquenziale di cui non può che ripetere i tratti distintivi,
compresa la forza intimidatrice e la capacità di condizionare l’ambiente circo-
stante».
A ben vedere, la lettura offerta dal Presidente non sembra risolvere defi-
nitivamente la questione e non pare potersi escludere una persistente disomo-
geneità delle future pronunce giurisprudenziali giacché i giudici di legittimità
hanno più volte denunciato il contrasto sul tema.
Tuttavia, in seguito al tentativo andato in fumo di dirimere una volta per
tutte il contrasto, la Prima sezione della Cassazione ha recentemente annul-
(20)
lato senza rinvio la sentenza emessa nei confronti dei due imputati ritenuti
responsabili di partecipazione in associazione mafiosa con particolare riferi-
mento ad una cellula cosiddetta “locale” della ‘ndrangheta operante in
Svizzera.
(20) Cass. Pen., sez. Prima, 29 novembre 2019 (dep. 20 dicembre 2019), sent. n. 51489, in Sistema
Penale, con nota di VISCONTI.
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