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VIOLENZA DOMESTICA: UN MALE DAI TANTI VOLTI
A tal proposito, dei riferimenti legislativi comparati vengono dagli Stati
Uniti, in particolare dalla California, dove in considerazione della elevata peri-
colosità sociale creata dal Deepfake, il 3 ottobre del 2019 è stato promulgato
un atto legislativo che rappresenta una importante frontiera nella lotta al
fenomeno.
In particolare, l’Assembly Bill No. 602 vieta la creazione e la diffusione di
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qualsiasi materiale sessualmente esplicito non autorizzato dal diretto interessa-
to: tale disposizione, di ampissima portata, supera anche le più recenti norma-
tive in materia di revenge porn, specificando che tali condotte costituiscono reato
a prescindere dal loro intento lesivo, poiché intrinsecamente contrarie ai diritti
fondamentali dei cittadini. Sarà d’ora in poi diritto di ogni cittadino californiano
denunciare l’autore di un Deepfake a carattere pornografico, così come senza
autorizzazione dell’ignaro protagonista sarà reato creare questo tipo di materia-
le. A tal proposito, è indubbio che le immagini di Deepfake, considerato il loro
aspetto incredibilmente realistico e la loro diffusione in grado di ledere la repu-
tazione, la dignità e la libertà personale della vittima, possa assumere rilevanza
penale anche nel nostro ordinamento giuridico.
Il problema sorge per la pubblicazione e la diffusione di immagini e video
multimediali sessualmente espliciti realizzati artificialmente in quanto ad oggi
non esiste una fattispecie ad hoc che tuteli le vittime. Al momento infatti la sola
ipotesi in cui inscrivere la condotta di chi sfrutta l’intelligenza artificiale per
“spogliare” una donna e diffondere contenuti multimediali pornografici fake
che la riguardano è quella di reato ex art. 612-ter c.p. ovvero “Diffusione illecita
di immagini o video sessualmente espliciti”. Tale articolo, comunemente cono-
sciuto come revenge porn, è volto a tutelare la riservatezza di contenuti multime-
diali che potrebbero ledere la reputazione e la dignità della persona offesa in
quanto sessualmente espliciti. Esso punisce non solo la condotta di chi dopo
aver realizzato o ottenuto le immagini le diffonde per primo senza il consenso
della persona ritratta, ma anche quella di coloro che hanno ricevuto tali imma-
gini da altri, o le hanno scaricate dal web, e le hanno diffuse, al fine di recare
nocumento alle vittime.
È previsto inoltre l’aggravante nel caso in cui i fatti sono commessi da ex
partner e/o attraverso strumenti informatici o telematici. Tuttavia questa forma
di tutela non sembra essere specificamente prevista per poter essere applicata
alle immagini create artificialmente.
(72) Depiction of individual using digital or electronic technology: sexually explicit material: cause of action. “An act to
add Section 1708.86 to the Civil Code, relating to privacy”. Secretary of State. October 03, 2019.
Link: https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=201920200AB602.
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