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VIOLENZA DOMESTICA: UN MALE DAI TANTI VOLTI



                     A tal proposito, dei riferimenti legislativi comparati vengono dagli Stati
               Uniti, in particolare dalla California, dove in considerazione della elevata peri-
               colosità sociale creata dal Deepfake, il 3 ottobre del 2019 è stato promulgato
               un  atto  legislativo  che  rappresenta  una  importante  frontiera  nella  lotta  al
               fenomeno.
                     In particolare, l’Assembly Bill No. 602  vieta la creazione e la diffusione di
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               qualsiasi materiale sessualmente esplicito non autorizzato dal diretto interessa-
               to: tale disposizione, di ampissima portata, supera anche le più recenti norma-
               tive in materia di revenge porn, specificando che tali condotte costituiscono reato
               a prescindere dal loro intento lesivo, poiché intrinsecamente contrarie ai diritti
               fondamentali dei cittadini. Sarà d’ora in poi diritto di ogni cittadino californiano
               denunciare l’autore di un Deepfake a carattere pornografico, così come senza
               autorizzazione dell’ignaro protagonista sarà reato creare questo tipo di materia-
               le. A tal proposito, è indubbio che le immagini di Deepfake, considerato il loro
               aspetto incredibilmente realistico e la loro diffusione in grado di ledere la repu-
               tazione, la dignità e la libertà personale della vittima, possa assumere rilevanza
               penale anche nel nostro ordinamento giuridico.
                     Il problema sorge per la pubblicazione e la diffusione di immagini e video
               multimediali sessualmente espliciti realizzati artificialmente in quanto ad oggi
               non esiste una fattispecie ad hoc che tuteli le vittime. Al momento infatti la sola
               ipotesi in cui inscrivere la condotta di chi sfrutta l’intelligenza artificiale per
               “spogliare” una donna e diffondere contenuti multimediali pornografici fake
               che la riguardano è quella di reato ex art. 612-ter c.p. ovvero “Diffusione illecita
               di immagini o video sessualmente espliciti”. Tale articolo, comunemente cono-
               sciuto come revenge porn, è volto a tutelare la riservatezza di contenuti multime-
               diali che potrebbero ledere la reputazione e la dignità della persona offesa in
               quanto sessualmente espliciti. Esso punisce non solo la condotta di chi dopo
               aver realizzato o ottenuto le immagini le diffonde per primo senza il consenso
               della persona ritratta, ma anche quella di coloro che hanno ricevuto tali imma-
               gini da altri, o le hanno scaricate dal web, e le hanno diffuse, al fine di recare
               nocumento alle vittime.
                     È previsto inoltre l’aggravante nel caso in cui i fatti sono commessi da ex
               partner e/o attraverso strumenti informatici o telematici. Tuttavia questa forma
               di tutela non sembra essere specificamente prevista per poter essere applicata
               alle immagini create artificialmente.


               (72)  Depiction of  individual using digital or electronic technology: sexually explicit material: cause of  action. “An act to
                     add Section 1708.86 to the Civil Code, relating to privacy”. Secretary of State. October 03, 2019.
                     Link: https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=201920200AB602.

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