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DOTTRINA



                  Sull’apparato penitenziario incidono le modifiche apportate alla legge
             n. 354/1975. In particolare:
                  ➣ i benefici dell’assegnazione al lavoro all’esterno;
                  ➣ i permessi premio e le misure alternative alla detenzione possono essere
             concessi ai detenuti e agli internati, tra cui coloro che hanno commesso i fatti
             previsti dal nuovo art. 583-quinquies c.p. «solo sulla base dei risultati dell’osser-
             vazione  scientifica  della  personalità  condotta  collegialmente  per  almeno  un
             anno anche con la partecipazione degli esperti» (art. 4-bis, comma 1-quater).
                  Ai fini della concessione degli stessi benefici occorre una preventiva valu-
             tazione da parte del Magistrato di Sorveglianza o del Tribunale di Sorveglianza
             che dichiari la «positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica
             di cui all’art. 13-bis» (art. 4-bis, comma 1-quinquies).
                  Quest’ultimo  articolo  (trattamento  psicologico  dei  condannati  per  reati
             sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori)
             vede l’aggiunta del n. 1-bis che stabilisce percorsi di reinserimento nella società
             e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assi-
             stenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati. La
             modifica si è resa necessaria in quanto il Legislatore, se da un lato con la legge
             n. 69/2019 ha previsto nuovi strumenti volti ad assicurare una maggiore tutela
             alla donna, dall’altro ha necessariamente dovuto tener conto della complessità
             del fenomeno della violenza di genere, non riconducibile a una semplice que-
             stione di sicurezza pubblica o di “allarme sociale”; laddove il problema presenta
             marcate implicazioni di natura socio-culturale, che non possono essere risolte
             con il solo intervento penalistico. In materia di prevenzione tra le novità pro-
             cedurali emerge la modifica della misura cautelare del divieto di avvicinamen-
             to  ai  luoghi  frequentati  dalla  persona  offesa,  per  consentire  al  Giudice  di
             garantire il rispetto della misura coercitiva con la possibilità di applicare le
             procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di
             cui all’art. 275-bis c.p.p. cosiddetto braccialetto elettronico.


             15. Il revenge porn e il Deepfake: la violenza viaggia sulla rete
                  Sulla scia del clamore suscitato dal susseguirsi di casi comunemente defi-
             niti  di  revenge  porn,  particolare  attenzione  merita  l’art.  612-ter  c.p.  rubricato
             “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti” .
                                                                         (65)

             (65)  Legge 19 luglio 2019, n. 69, “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre
                  disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere” (19G00076)
                  (GU Serie Generale, n. 173 del 25 luglio 2019).

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