Page 49 - Rassegna 2021-2
P. 49
LE “SPOSE BAMBINE” E IL FENOMENO DEI MATRIMONI PRECOCI, ALLA STREGUA
DELLA DISCIPLINA INTRODOTTA DAL CODICE ROSSO
Grava anche la mancata istituzione di un “osservatorio nazionale”, voluto
dall’articolo 11 della Convenzione di Istanbul e proposto in alcuni progetti di
legge , che avrebbe prodotto una mappatura aggiornata del fenomeno utile,
(39)
altresì, alla sua prevenzione.
In merito alla futura applicazione della norma in esame, non possono non
evidenziarsi alcune ulteriori criticità di interesse per gli operatori del diritto.
Intanto, a livello processuale, occorrerà interrogarsi sui profili probatori
del reato sia per evitare il rischio di una vittimizzazione secondaria sia per tro-
vare una soluzione soddisfacente all’ipotetico conflitto di interessi tra minore
offeso e autore del reato, se genitore esercente la potestà genitoriale o tutore
della vittima . Inoltre, la legge 69/2019 non riporta l’art. 558-bis c.p. alla vio-
(40)
lenza domestica o di genere, per cui non sono applicabili ai fatti contemplati le
norme processuali volte ad imprimere una maggiore celerità nell’avvio dell’ac-
certamento del fatto, né l’articolo 165, ultimo comma c.p., che subordina la
sospensione condizionale della pena all’esperimento di percorsi di recupero.
Infine, l’articolo 558-bis c.p. non è menzionato tra quelle norme per le
quali è prevista l’ammissione al gratuito patrocinio e, in base alla sanzione edit-
tale, non è possibile ricorrere alle intercettazioni telefoniche (se non nelle forme
aggravate) né procedere al fermo.
Il peso di queste (e delle altre) imperfezioni (segnalate retro) nella discipli-
na sulla costrizione ed induzione al matrimonio dovrà essere misurato sul
campo ma nel frattempo non si può che apprezzare la norma come primo
passo nella giusta direzione.
(39) Cfr. le proposte di legge A.C. 792 e A.S. 174.
(40) CERATO M., Matrimoni forzati, cit., 627 ss.
47