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DOTTRINA
L’articolo 522 c.p. era collocato nel capo sui delitti contro la libertà sessuale
- che a loro volta erano ricompresi trai i delitti contro la moralità pubblica e il
buon costume - mentre il legislatore del 2019 ha preferito inserire la norma nel
capo che tutela l’istituzione familiare.
Non si può non notare come, in realtà, la collocazione più idonea sarebbe
stata, per entrambe le norme, tra i delitti contro la libertà morale.
4. La fattispecie di costrizione e induzione al matrimonio
L’articolo 558-bis c.p. disciplina un reato comune (soggetto attivo può
essere “chiunque”), a forma vincolata, la cui consumazione richiede la realizza-
zione di particolari modalità di condotta, attraverso le quali l’autore costringe o
induce la vittima a contrarre matrimonio o unione civile.
La disposizione costituisce un esempio di norma a più fattispecie, poiché
descrive condotte tra loro alternative che, seppur integrate congiuntamente,
determinano la commissione di un unico reato. L’elemento psicologico consiste
nel dolo generico, cioè nella rappresentazione e volontà di usare le modalità
della condotta tipizzate prevedendo come conseguenza che la vittima contrarrà
matrimonio o unione civile.
Il primo comma è imperniato sulla costrizione attuata tramite violenza o
minaccia e disciplina un’ipotesi speciale di violenza privata (art. 610 c.p.), quali-
ficata dalla diversa natura dell’atto che la vittima è costretta a porre in essere,
poiché l’evento costitutivo del reato consiste specificamente nel contrarre
matrimonio o una unione civile. La costrizione tramite violenza è tale da non
lasciare al soggetto passivo alcuna possibilità di autodeterminarsi ad agire diver-
samente, mentre la costrizione operata per il tramite della minaccia consiste
nella prospettazione al soggetto passivo di un male futuro e ingiusto, finalizzata
ad ottenere dalla vittima il fare .
(28)
Si tratta, quindi, di un reato strutturato sul dissenso rispetto al quale il
consenso del soggetto passivo, lungi dal rilevare come causa di giustificazio-
ne, rappresenta un limite di fattispecie. Se il consenso c’è la condotta è atipica.
Il legislatore, in realtà, avrebbe ben potuto prescindere dai requisiti modali
della condotta e prevedere la sola volontà contraria ai fini della integrazione
del reato.
(28) Per una più precisa definizione dei requisiti modali della condotta sia consentito rimandare
alla copiosa letteratura in tema di violenza privata (cfr., per tutti, MEZZETTI E., Violenza pri-
vata e minaccia, in Dig. Disc. Pen., XV, 1999, 264 ss.) e di violenza sessuale (art. 609-bis c.p.) che
pure prevede le medesime modalità coercitive. In argomento, si veda per tutti, ROMANO B.,
Delitti contro la sfera sessuale della persona, Milano, 2016, 111 ss.
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