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LE “SPOSE BAMBINE” E IL FENOMENO DEI MATRIMONI PRECOCI, ALLA STREGUA
                             DELLA DISCIPLINA INTRODOTTA DAL CODICE ROSSO



               Italia con la legge 77/2013), considerata il “primo strumento normativo di lotta
               contro la violenza sulle donne giuridicamente vincolante a livello europeo” .
                                                                                         (15)
               Già  nel  Preambolo  della  Convenzione,  il  fenomeno  dei  matrimoni  forzati,
               insieme ad altre gravi forme di violenza cui solitamente sono esposte le donne,
               viene stigmatizzato come violazione dei diritti umani. Varie disposizioni se ne
               occupano direttamente: l’articolo 32 della Convenzione tratta delle conseguenze
               civili dei matrimoni forzati , mentre l’art. 37, rubricato “Matrimonio forzato”,
                                         (16)
               obbliga le parti aderenti alla Convenzione a sanzionare penalmente due diffe-
               renti condotte relative al matrimonio frutto di coercizione. La prima consiste
               nell’atto di costringere un adulto o un bambino a contrarre matrimonio e la
               seconda nell’atto di attirare con l’inganno una persona in un Paese diverso da
               quello in cui risiede, al fine di costringerla a contrarre matrimonio. Di matrimo-
               nio forzato si occupa anche la Direttiva 2012/29/EU, cosiddetta Direttiva sulla
               vittima,  la  quale,  al  considerando  17,  lo  colloca  tra  quelle  pratiche  dannose
               riconducibili alla violenza di genere che colpiscono una persona proprio a causa
               del suo genere .
                             (17)
                     Nell’ordinamento italiano le indicazioni provenienti dalle fonti europee
               sono  state  recepite  con  la  legge  19  luglio  2019,  n.  69,  nota  con  il  nome  di
               “Codice Rosso” perché concepita nel tentativo di creare una corsia preferenzia-
               le per l’accertamento dei reati commessi in danno dei soggetti più vulnerabili,
               le vittime di violenze domestiche o di genere. Il disegno di legge, in origine,
               recava modifiche al solo codice di procedura penale, ponendosi l’obiettivo di
               una efficace e tempestiva risposta ai fatti predetti, da ottenere con interventi sul
               piano processuale e organizzativo e non attraverso l’introduzione di ulteriori
               reati, né di trattamenti sanzionatori più severi o di nuove misure di prevenzione
               o cautelari .
                         (18)
                     Soltanto in sede di conversione, il disegno di legge si è arricchito di una
               serie di previsioni di natura sostanziale che, da un lato, incidono sulle sanzioni

               (15)  Così, testualmente, LANZA E., Il matrimonio forzato, cit., 315.
               (16)  La norma, non ancora attuata nel nostro ordinamento, prevede che le parti aderenti si ado-
                     perino per mettere a disposizione delle vittime dei rimedi civilistici ad hoc per porre fine al
                     matrimonio contratto in forma criminosa, in maniera snella e poco onerosa. In dottrina sot-
                     tolineano i problemi che questa lacuna comporta, PADOVANI T., L’assenza di coerenza mette a
                     rischio la tenuta del sistema, in Guida al dir., 2019, 37, 53 e DE CRISTOFARO G., “Costrizione o indu-
                     zione al matrimonio” previsto dall’art. 558-bis c.p. (introdotto dall’art. 7, legge 19 luglio 2019, n. 69), in
                     Nuove Leggi Civ. Comm., 2019, 6, 1315 ss.
               (17)  Vale la pena ricordare che la nozione di violenza di genere non è stata recepita nel decreto
                     legislativo di attuazione della Direttiva (D.Lgs. 212/2015), cfr. RUSSO D., Emergenza “Codice
                     Rosso”, in Sistema penale, 1/2020, 6, nota 3.
               (18)  Si  veda  l’Analisi  dell’impatto  della  Regolamentazione,  in  Atti  Parlamentari,  Camera  dei
                     Deputati, A.C.1455, 15, consultabile sul sito www.camera.it.

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