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LE “SPOSE BAMBINE” E IL FENOMENO DEI MATRIMONI PRECOCI, ALLA STREGUA
DELLA DISCIPLINA INTRODOTTA DAL CODICE ROSSO
Italia con la legge 77/2013), considerata il “primo strumento normativo di lotta
contro la violenza sulle donne giuridicamente vincolante a livello europeo” .
(15)
Già nel Preambolo della Convenzione, il fenomeno dei matrimoni forzati,
insieme ad altre gravi forme di violenza cui solitamente sono esposte le donne,
viene stigmatizzato come violazione dei diritti umani. Varie disposizioni se ne
occupano direttamente: l’articolo 32 della Convenzione tratta delle conseguenze
civili dei matrimoni forzati , mentre l’art. 37, rubricato “Matrimonio forzato”,
(16)
obbliga le parti aderenti alla Convenzione a sanzionare penalmente due diffe-
renti condotte relative al matrimonio frutto di coercizione. La prima consiste
nell’atto di costringere un adulto o un bambino a contrarre matrimonio e la
seconda nell’atto di attirare con l’inganno una persona in un Paese diverso da
quello in cui risiede, al fine di costringerla a contrarre matrimonio. Di matrimo-
nio forzato si occupa anche la Direttiva 2012/29/EU, cosiddetta Direttiva sulla
vittima, la quale, al considerando 17, lo colloca tra quelle pratiche dannose
riconducibili alla violenza di genere che colpiscono una persona proprio a causa
del suo genere .
(17)
Nell’ordinamento italiano le indicazioni provenienti dalle fonti europee
sono state recepite con la legge 19 luglio 2019, n. 69, nota con il nome di
“Codice Rosso” perché concepita nel tentativo di creare una corsia preferenzia-
le per l’accertamento dei reati commessi in danno dei soggetti più vulnerabili,
le vittime di violenze domestiche o di genere. Il disegno di legge, in origine,
recava modifiche al solo codice di procedura penale, ponendosi l’obiettivo di
una efficace e tempestiva risposta ai fatti predetti, da ottenere con interventi sul
piano processuale e organizzativo e non attraverso l’introduzione di ulteriori
reati, né di trattamenti sanzionatori più severi o di nuove misure di prevenzione
o cautelari .
(18)
Soltanto in sede di conversione, il disegno di legge si è arricchito di una
serie di previsioni di natura sostanziale che, da un lato, incidono sulle sanzioni
(15) Così, testualmente, LANZA E., Il matrimonio forzato, cit., 315.
(16) La norma, non ancora attuata nel nostro ordinamento, prevede che le parti aderenti si ado-
perino per mettere a disposizione delle vittime dei rimedi civilistici ad hoc per porre fine al
matrimonio contratto in forma criminosa, in maniera snella e poco onerosa. In dottrina sot-
tolineano i problemi che questa lacuna comporta, PADOVANI T., L’assenza di coerenza mette a
rischio la tenuta del sistema, in Guida al dir., 2019, 37, 53 e DE CRISTOFARO G., “Costrizione o indu-
zione al matrimonio” previsto dall’art. 558-bis c.p. (introdotto dall’art. 7, legge 19 luglio 2019, n. 69), in
Nuove Leggi Civ. Comm., 2019, 6, 1315 ss.
(17) Vale la pena ricordare che la nozione di violenza di genere non è stata recepita nel decreto
legislativo di attuazione della Direttiva (D.Lgs. 212/2015), cfr. RUSSO D., Emergenza “Codice
Rosso”, in Sistema penale, 1/2020, 6, nota 3.
(18) Si veda l’Analisi dell’impatto della Regolamentazione, in Atti Parlamentari, Camera dei
Deputati, A.C.1455, 15, consultabile sul sito www.camera.it.
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