Page 38 - Rassegna 2021-2
P. 38
DOTTRINA
Dallo studio, condotto su una popolazione di circa tremila persone, è
emerso che su un totale di 142 individui sposati quasi il cinquanta per cento si
era unito in matrimonio prima di aver compiuto i diciotto anni (i più, con età
compresa tra i sedici e i diciassette anni e alcuni nella fascia dodici - quindici
anni). Tra questi, si nota una netta prevalenza di ragazze (settantadue per cento
contro il ventotto per cento di ragazzi).
Nel complesso, è emerso che il tasso di matrimoni precoci presso le barac-
copoli della città di Roma è del settantasette per cento, attestandosi su un livello
addirittura superiore rispetto a quello evidenziato in Nigeria, Paese che detiene
mestamente il record mondiale di matrimoni precoci .
(6)
2. Matrimoni precoci e matrimoni forzati
Più volte, il matrimonio precoce non è frutto della libera e consapevole
scelta dei nubendi, ma è imposto. In tal senso, nella sostanza, esso si trasforma
in un matrimonio forzato, caratterizzato dal dissenso di almeno uno dei nuben-
di che viene sovente costretto o indotto a contrarre il vincolo matrimoniale, in
violazione dei principi acquisiti sia dalle convenzioni internazionali, sia dalle
legislazioni nazionali (basti pensare, a livello di fonte sovraordinata, all’articolo
29 della Costituzione), che elevano la libertà di autodeterminazione e la sostan-
ziale parità tra uomo e donna a fondamenti irrinunciabili del vincolo matrimo-
niale giuridicamente valido .
(7)
(6) La ricerca, presentata nel 2017, si riferisce al biennio 2014-2016, pubblicata in “Non ho l’età”.
I matrimoni precoci nelle baraccopoli della città di Roma, in www.21luglio.org/non-leta-matrimo-
ni-precoci-nelle-baraccopoli-della-citta-roma/.
(7) Nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani della Assemblea Generale delle Nazioni
Unite (1948) all’art. 16 è stabilito che “il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il
libero consenso dei futuri coniugi”. Analogamente si esprime l’art. 1 della Convenzione sul
consenso al matrimonio, sull’età minima per il matrimonio e sulla registrazione dei matrimo-
ni (1962) e la Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le
donne (1979), CEDAW, ratificata dall’Italia con legge n. 132 del 14 marzo 1985, che all’art. 16
richiama espressamente la parità tra uomo e donna in materia matrimoniale. La raccoman-
dazione generale n. 21 (13° sessione, 1994) del Comitato CEDAW, peraltro, fa della libertà
di scelta della donna nel contrarre il matrimonio un elemento essenziale per l’affermazione
della sua dignità umana e condanna fermamente le pratiche dei matrimoni forzati. Per un più
ampio catalogo delle fonti internazionali, si veda LANZA E., Il matrimonio forzato fra problemi
definitori e obbligo di penalizzazione, in Ind. pen., 2016, 308 ss. In ambito europeo, sono numerosi
i provvedimenti di soft law in cui l’Assemblea parlamentare del Consiglio di Europa prende
posizione in relazione ai matrimoni precoci ed ai matrimoni forzati dichiarando che violano
i diritti umani [cfr. Risoluzione 1468, (2005), su Forced marriages and child marriages e la
Raccomandazione 1723, (2005), nella quale si mette in luce l’importanza di elaborare una dif-
fusa strategia di contrasto al fenomeno dei matrimoni precoci e forzati, da attuare attraverso
campagne di sensibilizzazione su più livelli] e suggerisce azioni di contrasto (cfr. Risoluzione
del Parlamento europeo del 4 luglio 2018, verso una strategia esterna della UE contro i matri-
36