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DOTTRINA
di determinate fattispecie, inasprendole o prevedendo nuove circostanze aggra-
vanti e, dall’altro, consistono nell’introduzione di nuove figure di reato .
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Certamente si tratta di norme emblematiche della contemporanea “pas-
sione del punire” , ma - tra queste - è da salutare con molto favore la previ-
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sione come reato della coazione al matrimonio, sia nell’ottica di una maggior
tutela dei diritti fondamentali della persona sia di una più ampia sensibilizzazio-
ne dei consociati rispetto alla portata offensiva della condotta descritta.
L’articolo 7 della legge 69/2019 ha introdotto nel codice penale l’articolo
558-bis, rubricato “Costrizione ed induzione al matrimonio”, il quale prevede
due ipotesi, entrambe punite con la pena della reclusione da uno a cinque anni,
modellate, dal punto di vista della condotta, sul diverso tipo di coercizione eser-
citato sulla vittima che contrae il vincolo matrimoniale (o l’unione civile). La
norma, al primo comma, sanziona chiunque con violenza o minaccia, costringe
una persona a contrarre matrimonio o unione civile e, al secondo comma,
chiunque la induce a contrarre quei vincoli, approfittando delle sue condizioni
di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità con abuso delle relazioni
familiari, domestiche, lavorative o dell’autorità derivante dall’affidamento della
persona per le ragioni espressamente previste. Questa disposizione, con la quale
è stata data attuazione all’articolo 37, primo comma, della Convenzione di
Istanbul , diviene la previsione tipica da applicare alle condotte riconducibili
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al fenomeno dei cosiddetti matrimoni forzati e, a certe condizioni, anche dei
matrimoni precoci .
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(19) Il riferimento è alla violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del
divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-bis c.p.), la diffu-
sione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.), la deformazione
dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.) oltre
all’art. 558-bis c.p. Cfr. il testo definitivo, DDL S. 1200, approvato il 17 luglio 2019, consul-
tabile sul sito www.senato.it.
(20) FASSIN D., Punire. Una passione contemporanea, Feltrinelli, 2018. In senso critico rispetto all’au-
mento dello strumentario penale BASILE F., La tutela delle donne dalla violenza dell’uomo: dal Codice
Rocco al Codice Rosso, in Diritto e Uomo, 20 novembre 2020, che afferma come punire non basti,
in assenza di politiche sociali efficaci. Analogamente, PECORELLA C., Violenza di genere e siste-
ma penale, in Dir. pen. proc., 2019, 9, 1181 ss.
(21) Il recepimento del contenuto dell’art. 37 della Convenzione di Istanbul è parziale, poiché né
l’art. 558-bis c.p., né altra norma, contemplano espressamente il fatto dell’adescamento, pre-
visto dal secondo comma dell’art. 37, sebbene alcune proposte di legge contenessero la pre-
visione di una norma tesa a punire le condotte di induzione di taluno a recarsi all’estero al
fine di contrarre matrimonio (cfr. Proposta di legge C. 792 presentata il 27 giugno 2018 e
DDL S. 662 comunicato alla Presidenza il 13 luglio 2018, consultabili, rispettivamente, sul
sito www.camera.it e www.senato.it).
(22) Prima dell’entrata in vigore della legge 69/2019, i fatti riconducibili al fenomeno dei matri-
moni forzati o precoci erano puniti ai sensi di altre disposizioni normative, tra cui l’art. 610 c.p.
- la più adatta - che punisce la violenza privata. Inoltre, potevano trovare applicazione, ricor-
rendone gli elementi essenziali, le norme relative ai delitti contro l’assistenza familiare (ad
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