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DOTTRINA



             di determinate fattispecie, inasprendole o prevedendo nuove circostanze aggra-
             vanti e, dall’altro, consistono nell’introduzione di nuove figure di reato .
                                                                                 (19)
                  Certamente si tratta di norme emblematiche della contemporanea “pas-
             sione del punire” , ma - tra queste - è da salutare con molto favore la previ-
                             (20)
             sione come reato della coazione al matrimonio, sia nell’ottica di una maggior
             tutela dei diritti fondamentali della persona sia di una più ampia sensibilizzazio-
             ne dei consociati rispetto alla portata offensiva della condotta descritta.
                  L’articolo 7 della legge 69/2019 ha introdotto nel codice penale l’articolo
             558-bis, rubricato “Costrizione ed induzione al matrimonio”, il quale prevede
             due ipotesi, entrambe punite con la pena della reclusione da uno a cinque anni,
             modellate, dal punto di vista della condotta, sul diverso tipo di coercizione eser-
             citato sulla vittima che contrae il vincolo matrimoniale (o l’unione civile). La
             norma, al primo comma, sanziona chiunque con violenza o minaccia, costringe
             una  persona  a  contrarre  matrimonio  o  unione  civile  e,  al  secondo  comma,
             chiunque la induce a contrarre quei vincoli, approfittando delle sue condizioni
             di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità con abuso delle relazioni
             familiari, domestiche, lavorative o dell’autorità derivante dall’affidamento della
             persona per le ragioni espressamente previste. Questa disposizione, con la quale
             è  stata  data  attuazione  all’articolo  37,  primo  comma,  della  Convenzione  di
             Istanbul , diviene la previsione tipica da applicare alle condotte riconducibili
                    (21)
             al fenomeno dei cosiddetti matrimoni forzati e, a certe condizioni, anche dei
             matrimoni precoci .
                              (22)
             (19)  Il riferimento è alla violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del
                  divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-bis c.p.), la diffu-
                  sione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.), la deformazione
                  dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.) oltre
                  all’art. 558-bis c.p. Cfr. il testo definitivo, DDL S. 1200, approvato il 17 luglio 2019, consul-
                  tabile sul sito www.senato.it.
             (20)  FASSIN D., Punire. Una passione contemporanea, Feltrinelli, 2018. In senso critico rispetto all’au-
                  mento dello strumentario penale BASILE F., La tutela delle donne dalla violenza dell’uomo: dal Codice
                  Rocco al Codice Rosso, in Diritto e Uomo, 20 novembre 2020, che afferma come punire non basti,
                  in assenza di politiche sociali efficaci. Analogamente, PECORELLA C., Violenza di genere e siste-
                  ma penale, in Dir. pen. proc., 2019, 9, 1181 ss.
             (21)  Il recepimento del contenuto dell’art. 37 della Convenzione di Istanbul è parziale, poiché né
                  l’art. 558-bis c.p., né altra norma, contemplano espressamente il fatto dell’adescamento, pre-
                  visto dal secondo comma dell’art. 37, sebbene alcune proposte di legge contenessero la pre-
                  visione di una norma tesa a punire le condotte di induzione di taluno a recarsi all’estero al
                  fine di contrarre matrimonio (cfr. Proposta di legge C. 792 presentata il 27 giugno 2018 e
                  DDL S. 662 comunicato alla Presidenza il 13 luglio 2018, consultabili, rispettivamente, sul
                  sito www.camera.it e www.senato.it).
             (22)  Prima dell’entrata in vigore della legge 69/2019, i fatti riconducibili al fenomeno dei matri-
                  moni forzati o precoci erano puniti ai sensi di altre disposizioni normative, tra cui l’art. 610 c.p.
                  - la più adatta - che punisce la violenza privata. Inoltre, potevano trovare applicazione, ricor-
                  rendone gli elementi essenziali, le norme relative ai delitti contro l’assistenza familiare (ad

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