Page 39 - Rassegna 2021-2
P. 39
LE “SPOSE BAMBINE” E IL FENOMENO DEI MATRIMONI PRECOCI, ALLA STREGUA
DELLA DISCIPLINA INTRODOTTA DAL CODICE ROSSO
Il matrimonio precoce potrebbe inoltre ritenersi forzato tout court in quan-
to, pur in assenza di costrizione, il consenso prestato dal minore di anni diciotto
non dovrebbe ritenersi valido, per difetto della capacità di consentire .
(8)
L’ordinamento italiano, tuttavia, riconosce validità al consenso manifesta-
to da persona minore di anni diciotto, ma maggiore di anni quattordici in diver-
se occasioni, basandosi - in tali circostanze - sull’accertamento concreto, effet-
tuato caso per caso, dell’esistenza della capacità di intendere e volere, presup-
posto indefettibile di ogni valida manifestazione di volontà .
(9)
L’incapacità di consentire è presunta, in via assoluta, solo per il minore di
anni quattordici: nulla vieterebbe, dunque, di riconoscere l’esistenza di un vali-
do consenso anche nelle situazioni in cui sia celebrato un vincolo che abbia le
caratteristiche di un matrimonio precoce, fermo restando che non sarebbe ido-
neo a produrre conseguenze civili nel nostro ordinamento, tranne nei casi di
ricorso all’istituto dell’emancipazione. Nella prassi, tuttavia, si tratta di situazio-
ni piuttosto rare.
Il matrimonio precoce in assenza di coercizione, perciò, rileva come
matrimonio forzato quando sia accertata, in concreto, l’invalidità del consenso
dovuta all’incapacità di intendere e volere o agli altri vizi della volontà. Negli atti
sovranazionali, il matrimonio precoce è considerato forzato sulla base della pre-
messa che il consenso non sia pieno, libero, e informato .
(10)
Secondo la Forced Marriage Unit, Unità governativa britannica di supporto
per il contrasto alla pratica dei matrimoni forzati, questi ricorrono quando una
od entrambe le parti non prestino (o non siano in grado di prestare) il consenso
e quindi il matrimonio venga indotto tramite pressioni e abusi (di carattere fisi-
co e/o psicologico). In base a questa definizione ne sarebbero elementi essen-
ziali sia il dissenso sia la coercizione.
moni precoci e forzati, nella quale si chiede ai legislatori degli Stati membri della UE di uni-
formare l’età minima per il matrimonio, fissandola a 18 anni). Sul piano dei provvedimenti
vincolanti, invece, assumono un ruolo fondamentale la cosiddetta Convenzione di Istanbul
e la cosiddetta Direttiva sulla vittima, su cui infra.
(8) Così LANZA E., Il matrimonio forzato, cit., 305.
(9) In materia penale, ne è prova - oltre alla disciplina del consenso dell’avente diritto - l’art. 609-quater c.p.,
che restringe l’area del penalmente rilevante ai casi in cui gli atti sessuali siano commessi ai
danni del minore di anni quattordici oppure ai danni del minore di anni sedici o di anni
diciotto quando ricorrano determinati rapporti pregressi con il soggetto passivo idonei a
coartarne la volontà. In materia civile, ne è prova l’art. 84, comma 2, c.c., che per l’ammis-
sione al matrimonio del minore di anni diciotto e maggiore di sedici, richiede che sia accer-
tata, tra l’altro, la sua maturità psico-fisica. Si veda, Cass. pen., Sez. Terza, sentenza 31 maggio 2017,
n. 53135, nella quale è sancita la irrilevanza del matrimonio rom e viene descritta la “tutela
crescente e differenziata per età” contenuta nell’art. 609-quater c.p.
(10) Così, Joint General recommendation n. 31 of the Committee on the Elimination of Discrimination against
Women/general comment no. 18 of the Committee on the Right of the Child on harmful practices, 7.
37