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LE “SPOSE BAMBINE” E IL FENOMENO DEI MATRIMONI PRECOCI, ALLA STREGUA
DELLA DISCIPLINA INTRODOTTA DAL CODICE ROSSO
Non sfugge la peculiare collocazione sistematica dell’articolo 558-bis c.p.,
scivolato tra i delitti contro il matrimonio, disciplinati nel capo I del titolo XI -
“Dei delitti contro la famiglia” - del libro secondo del codice penale, posti a
tutela della regolare costituzione e della stabilità e funzionalità del vincolo
matrimoniale (ora anche della unione civile), che rappresenta, nella visione ori-
ginaria propria del Codice Rocco, la base fondamentale per l’armonico sviluppo
della famiglia, nucleo naturale su cui si fonda la società (cfr. art. 29 Cost.).
Questa collocazione sicuramente ha il merito di evidenziare che i fatti
oggetto di previsione si verificano prevalentemente nell’ambito familiare.
Tuttavia, mai come nel caso dell’articolo 558 bis c.p., è valida quella obiezione,
formulata dalla dottrina più recente in tema di reati contro il matrimonio, che
individua il bene giuridico di categoria, piuttosto, nella libertà di autodetermi-
nazione del nubendo: l’unione non è frutto della libera scelta, per almeno una
delle parti, ed in quanto tale la condotta tipica offende la libertà personale del-
l’individuo in ordine alla decisione di legarsi o meno con un’altra persona in un
vincolo giuridicamente valido . Già talune proposte di legge avevano, invero,
(23)
sostenuto una diversa collocazione sistematica delle disposizioni in materia di
matrimoni forzati, posizionandole talora tra i delitti contro la libertà persona-
le , talaltra tra i delitti contro la libertà morale .
(25)
(24)
È interessante notare il mutamento di prospettiva nell’inquadrare il feno-
meno, avvenuto dai tempi dell’emanazione del Codice Rocco ad oggi. La norma
ricorda l’abrogato articolo 522 c.p. , il quale puniva la condotta di colui che
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con violenza, minaccia o inganno sottraeva o riteneva per fine di matrimonio
una donna non coniugata, punendo pratiche largamente in uso in alcune regioni
del nostro Paese nel 1930, non dissimili da quelle che attualmente sono proprie
della cultura di parte della popolazione immigrata .
(27)
esempio, l’art. 473 c.p.), quelle sulla violenza sessuale e gli atti sessuali con minorenne, le pre-
visioni riguardanti la riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.), la tratta di persone (art. 601 c.p.)
ed il sequestro di persona (art. 605 c.p.).
(23) PISAPIA G. D., Induzione fraudolenta al matrimonio (Diritto penale), in Nov. dig. it., VII, 634,
SPENA A., Reati contro la famiglia, Milano 2012, 83, MONGILLO V., Induzione al matrimonio median-
te inganno, in PREZIOSI S. (a cura di), Delitti contro la famiglia, 2011, 63, che circoscrive il bene
giuridico protetto alla libertà morale e, specificamente, alla libertà matrimoniale.
(24) Cfr. il DDL A.S. 2441 comunicato alla Presidenza il 13 giugno 2016, il DDL A.S. 174
comunicato alla Presidenza il 28 marzo 2018 e il DDL A.S. 662, comunicato alla
Presidenza il 13 luglio 2018, consultabili sul sito istituzionale del Senato della Repubblica.
(25) Cfr. DDL A.S. 638, comunicato alla Presidenza il 13 maggio 2013 e consultabile sul sito www.senato.it.
(26) SEMINARA S., Codice penale, riserva di codice e riforma dei delitti contro la persona, in Riv. it. dir. proc. pen., 2020, 443.
(27) Anche se, in effetti, “il fenomeno presenta caratteristiche trasversali, correlate alle condizioni
socio economiche in cui versano le famiglie, piuttosto che alle specificità culturali dei singoli
contesti”, così, CERATO M., Matrimoni forzati, matrimoni precoci e libertà matrimoniale del minore.
Nota sul nuovo art. 558-bis c.p., in Il Dir. eccl., 2018, 635.
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