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LE “SPOSE BAMBINE” E IL FENOMENO DEI MATRIMONI PRECOCI, ALLA STREGUA
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                     Non sfugge la peculiare collocazione sistematica dell’articolo 558-bis c.p.,
               scivolato tra i delitti contro il matrimonio, disciplinati nel capo I del titolo XI -
               “Dei delitti contro la famiglia” - del libro secondo del codice penale, posti a
               tutela  della  regolare  costituzione  e  della  stabilità  e  funzionalità  del  vincolo
               matrimoniale (ora anche della unione civile), che rappresenta, nella visione ori-
               ginaria propria del Codice Rocco, la base fondamentale per l’armonico sviluppo
               della famiglia, nucleo naturale su cui si fonda la società (cfr. art. 29 Cost.).
                     Questa  collocazione  sicuramente  ha  il  merito  di  evidenziare  che  i  fatti
               oggetto  di  previsione  si  verificano  prevalentemente  nell’ambito  familiare.
               Tuttavia, mai come nel caso dell’articolo 558 bis c.p., è valida quella obiezione,
               formulata dalla dottrina più recente in tema di reati contro il matrimonio, che
               individua il bene giuridico di categoria, piuttosto, nella libertà di autodetermi-
               nazione del nubendo: l’unione non è frutto della libera scelta, per almeno una
               delle parti, ed in quanto tale la condotta tipica offende la libertà personale del-
               l’individuo in ordine alla decisione di legarsi o meno con un’altra persona in un
               vincolo giuridicamente valido . Già talune proposte di legge avevano, invero,
                                            (23)
               sostenuto una diversa collocazione sistematica delle disposizioni in materia di
               matrimoni forzati, posizionandole talora tra i delitti contro la libertà persona-
               le , talaltra tra i delitti contro la libertà morale .
                                                             (25)
                 (24)
                     È interessante notare il mutamento di prospettiva nell’inquadrare il feno-
               meno, avvenuto dai tempi dell’emanazione del Codice Rocco ad oggi. La norma
               ricorda l’abrogato articolo 522 c.p. , il quale puniva la condotta di colui che
                                                 (26)
               con violenza, minaccia o inganno sottraeva o riteneva per fine di matrimonio
               una donna non coniugata, punendo pratiche largamente in uso in alcune regioni
               del nostro Paese nel 1930, non dissimili da quelle che attualmente sono proprie
               della cultura di parte della popolazione immigrata .
                                                                (27)
                     esempio, l’art. 473 c.p.), quelle sulla violenza sessuale e gli atti sessuali con minorenne, le pre-
                     visioni riguardanti la riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.), la tratta di persone (art. 601 c.p.)
                     ed il sequestro di persona (art. 605 c.p.).
               (23)  PISAPIA G. D., Induzione fraudolenta al matrimonio (Diritto penale), in Nov. dig. it., VII, 634,
                     SPENA A., Reati contro la famiglia, Milano 2012, 83, MONGILLO V., Induzione al matrimonio median-
                     te inganno, in PREZIOSI S. (a cura di), Delitti contro la famiglia, 2011, 63, che circoscrive il bene
                     giuridico protetto alla libertà morale e, specificamente, alla libertà matrimoniale.
               (24)  Cfr. il DDL A.S. 2441 comunicato alla Presidenza il 13 giugno 2016, il DDL A.S. 174
                     comunicato  alla  Presidenza  il  28  marzo  2018  e  il  DDL  A.S.  662,  comunicato  alla
                     Presidenza il 13 luglio 2018, consultabili sul sito istituzionale del Senato della Repubblica.
               (25)  Cfr. DDL A.S. 638, comunicato alla Presidenza il 13 maggio 2013 e consultabile sul sito www.senato.it.
               (26)  SEMINARA S., Codice penale, riserva di codice e riforma dei delitti contro la persona, in Riv. it. dir. proc. pen., 2020, 443.
               (27)  Anche se, in effetti, “il fenomeno presenta caratteristiche trasversali, correlate alle condizioni
                     socio economiche in cui versano le famiglie, piuttosto che alle specificità culturali dei singoli
                     contesti”, così, CERATO M., Matrimoni forzati, matrimoni precoci e libertà matrimoniale del minore.
                     Nota sul nuovo art. 558-bis c.p., in Il Dir. eccl., 2018, 635.

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