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LE “SPOSE BAMBINE” E IL FENOMENO DEI MATRIMONI PRECOCI, ALLA STREGUA
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                     Il capoverso si incentra su una condotta induttiva, caratterizzata dall’ap-
               profittamento delle condizioni (tra loro alternative) di vulnerabilità, inferiorità
               psichica o di necessità in cui versa la persona offesa e dal contestuale abuso
               della relazione intercorrente con la vittima (che può essere di tipo familiare,
               domestico o lavorativo) o abuso dell’autorità, derivante dall’affidamento della
               persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia .
                                                                                      (29)
                     L’induzione  consiste  sostanzialmente  in  una  pressione  psicologica,  che
               influenza la volontà della vittima determinandola ad agire nel senso voluto dal-
               l’autore . Ai fini dell’integrazione della fattispecie, per scongiurare un’interpre-
                       (30)
               tazione  analogica  in  malam  partem  della  norma,  occorre  che  siano  presenti
               entrambe le modalità descritte di induzione della vittima a contrarre il matrimo-
               nio, quelle soggettive riferite alla vittima e quelle consistenti nei suoi rapporti
               pregressi con il reo . Ciononostante, si delinea una modalità di realizzazione
                                  (31)
               dell’illecito  che  comporta  l’ampliamento  della  tutela  penale  oltre  l’ambito
               descritto al primo comma, poiché sono attratte nella sfera del penalmente rile-
               vante anche condotte più moderate rispetto alla costrizione che non lascia alter-
               nativa alcuna. L’induzione, così delineata, genera un consenso che esiste, ma che
               è invalido, in quanto estorto. In questi termini, la norma sarebbe idonea a puni-
               re anche il fenomeno dei matrimoni precoci quando il consenso sia viziato .
                                                                                        (32)
                     L’articolo 558-bis c.p. sembra peccare di chiarezza rispetto al significato da
               attribuire alle nozioni di “matrimonio o unione civile” che, come detto, rappre-
               sentano l’evento costitutivo del reato. La celebrazione del vincolo, infatti, desi-
               gna il momento consumativo del reato. In base ad una interpretazione tassativa,
               la norma dovrebbe applicarsi solamente ai matrimoni aventi effetti civili o alle
               unioni civili. Così, però, resterebbero fuori dal suo ambito applicativo i molti
               casi  riconducibili  proprio  a  quei  fenomeni  presi  di  mira  dal  legislatore  che
               sovente hanno luogo all’estero e/o in base a riti non riconosciuti nel nostro
               ordinamento e sarebbe frustrata la ratio della norma.

               (29)  Sulle condizioni soggettive, si vedano MENDITTO F., DI NICOLA TRAVAGLINI P., Codice Rosso.
                     Il contrasto alla violenza di genere: dalle fonti sovranazionali agli strumenti applicativi, Milano, 2020, 107 ss.
                     e SCHIAVO M., L’introduzione dell’articolo 558-bis del codice penale in materia di costrizione o induzione
                     al matrimonio, in ROMANO B., MARANDOLA A., Codice Rosso. Commento alla l. 19 luglio 2019, n. 69,
                     in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, Pisa, 2020, 71 ss. Per definire le
                     caratteristiche dei rapporti intercorrenti tra la vittima e il reo, si può fare riferimento a dot-
                     trina e giurisprudenza formatesi attorno all’art. 572 c.p. Si veda, in argomento, DEL TUFO M.,
                     Delitti contro la famiglia, in Pulitanò (a cura di), Diritto penale, Parte speciale, Vol. I, 498.
               (30)  BALBI G., Violenza e abuso sessuale, in Pulitanò (a cura di), Diritto penale, cit., Vol. I, 292.
               (31)  PAVICH G., Costrizione o induzione al matrimonio, in MARANDOLA A., PAVICH G., Codice rosso.
                     L. n. 69/2019, Milano 2019, 20.
               (32)  In senso conforme, il Parere dell’Autorità Garante per i Diritti dell’Infanzia e l’Adolescenza, cit., al
                     punto 8 d).

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