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LE “SPOSE BAMBINE” E IL FENOMENO DEI MATRIMONI PRECOCI, ALLA STREGUA
DELLA DISCIPLINA INTRODOTTA DAL CODICE ROSSO
Il capoverso si incentra su una condotta induttiva, caratterizzata dall’ap-
profittamento delle condizioni (tra loro alternative) di vulnerabilità, inferiorità
psichica o di necessità in cui versa la persona offesa e dal contestuale abuso
della relazione intercorrente con la vittima (che può essere di tipo familiare,
domestico o lavorativo) o abuso dell’autorità, derivante dall’affidamento della
persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia .
(29)
L’induzione consiste sostanzialmente in una pressione psicologica, che
influenza la volontà della vittima determinandola ad agire nel senso voluto dal-
l’autore . Ai fini dell’integrazione della fattispecie, per scongiurare un’interpre-
(30)
tazione analogica in malam partem della norma, occorre che siano presenti
entrambe le modalità descritte di induzione della vittima a contrarre il matrimo-
nio, quelle soggettive riferite alla vittima e quelle consistenti nei suoi rapporti
pregressi con il reo . Ciononostante, si delinea una modalità di realizzazione
(31)
dell’illecito che comporta l’ampliamento della tutela penale oltre l’ambito
descritto al primo comma, poiché sono attratte nella sfera del penalmente rile-
vante anche condotte più moderate rispetto alla costrizione che non lascia alter-
nativa alcuna. L’induzione, così delineata, genera un consenso che esiste, ma che
è invalido, in quanto estorto. In questi termini, la norma sarebbe idonea a puni-
re anche il fenomeno dei matrimoni precoci quando il consenso sia viziato .
(32)
L’articolo 558-bis c.p. sembra peccare di chiarezza rispetto al significato da
attribuire alle nozioni di “matrimonio o unione civile” che, come detto, rappre-
sentano l’evento costitutivo del reato. La celebrazione del vincolo, infatti, desi-
gna il momento consumativo del reato. In base ad una interpretazione tassativa,
la norma dovrebbe applicarsi solamente ai matrimoni aventi effetti civili o alle
unioni civili. Così, però, resterebbero fuori dal suo ambito applicativo i molti
casi riconducibili proprio a quei fenomeni presi di mira dal legislatore che
sovente hanno luogo all’estero e/o in base a riti non riconosciuti nel nostro
ordinamento e sarebbe frustrata la ratio della norma.
(29) Sulle condizioni soggettive, si vedano MENDITTO F., DI NICOLA TRAVAGLINI P., Codice Rosso.
Il contrasto alla violenza di genere: dalle fonti sovranazionali agli strumenti applicativi, Milano, 2020, 107 ss.
e SCHIAVO M., L’introduzione dell’articolo 558-bis del codice penale in materia di costrizione o induzione
al matrimonio, in ROMANO B., MARANDOLA A., Codice Rosso. Commento alla l. 19 luglio 2019, n. 69,
in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, Pisa, 2020, 71 ss. Per definire le
caratteristiche dei rapporti intercorrenti tra la vittima e il reo, si può fare riferimento a dot-
trina e giurisprudenza formatesi attorno all’art. 572 c.p. Si veda, in argomento, DEL TUFO M.,
Delitti contro la famiglia, in Pulitanò (a cura di), Diritto penale, Parte speciale, Vol. I, 498.
(30) BALBI G., Violenza e abuso sessuale, in Pulitanò (a cura di), Diritto penale, cit., Vol. I, 292.
(31) PAVICH G., Costrizione o induzione al matrimonio, in MARANDOLA A., PAVICH G., Codice rosso.
L. n. 69/2019, Milano 2019, 20.
(32) In senso conforme, il Parere dell’Autorità Garante per i Diritti dell’Infanzia e l’Adolescenza, cit., al
punto 8 d).
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