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DOTTRINA
5. Considerazioni conclusive
Il fenomeno dei matrimoni precoci e forzati - come già accennato - è for-
temente legato alle pratiche culturali e religiose invalse in alcune culture stranie-
re (proprie delle regioni africane e asiatiche, ma anche dell’Europa dell’Est) e in
particolari gruppi etnici italiani. Si tratta di fenomeni che per gli appartenenti a
tali culture, minoritarie in Italia, sono espressione del naturale sviluppo dell’in-
dividuo nella società di appartenenza, mentre per la maggior parte della collet-
tività si riferiscono a pratiche che violano i diritti fondamentali delle persone e
che ora sono considerate reato. Le caratteristiche tratteggiate sono proprie dei
reati culturalmente motivati , legati al multiculturalismo dovuto ai flussi immi-
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gratori. È allora lecito chiedersi - in vista della applicazione concreta della
norma - se e in che termini le motivazioni culturali e religiose possano influen-
zare la risposta punitiva statale.
Ai fini della soluzione del quesito, sembra essenziale bilanciare la necessità
di preservare le tradizioni sociali e religiose minoritarie, all’insegna di un profi-
cuo incontro tra culture, con quella di non vedere, per questo, calpestati i prin-
cipi che fondano l’ordinamento statale e i diritti inviolabili . Ciò indurrebbe a
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non ritenere possibile, nell’ambito considerato, la rilevanza della cosiddetta cul-
tural defense. Proprio in virtù del fatto che il fenomeno coercitivo nella sfera
matrimoniale (o delle unioni civili) nasce sul terreno dei reati culturalmente
motivati, appare necessario intervenire anche su piani diversi rispetto a quello
penalistico poiché, paradossalmente, il diritto penale non è sufficiente a contra-
stare tali fenomeni. Servirebbero interventi mirati di sensibilizzazione della
popolazione, di mediazione culturale, di forme d’aiuto per le vittime che abbia-
no presentato denuncia e che siano esposte a ritorsioni da parte delle stesse
famiglie di origine; prevedere, inoltre, programmi di formazione specifica per
gli operatori scolastici, sociali e per le forze di polizia. Pesa, in quest’ottica, la
clausola dell’invarianza finanziaria contenuta all’articolo 21 della legge 69/2019,
per cui ogni intervento deve essere supportato dalle risorse di cui già dispongo-
no le varie amministrazioni statali coinvolte .
(38)
(36) Sui reati culturali, BASILE F., Immigrazione e reati culturalmente motivati. Il diritto penale nelle società
multiculturali, Milano, 2010, DE MAGLIE C., I reati culturalmente motivati. Ideologie e modelli penali,
Pisa, 2010, BERNARDI A., Il “fattore culturale” nel sistema penale, Torino 2010. Più recentemente,
HELFER M., Reati culturalmente motivati, in Dig. disc. pen., Agg. X, 2018.
(37) In questi termini, si muove anche la giurisprudenza più recente che ha elaborato, al riguardo,
la teoria dello “sbarramento invalicabile”, cfr. Cass. pen. Sez. Terza, sentenza 2 luglio 2018
n. 29613, nella quale si delinea anche l’ipotesi di effettuare un test per accertare la motivazio-
ne culturale ai fini di una sua eventuale rilevanza giuridica, BASILE F., Reati culturalmente moti-
vati, in Dir. pen. cont., 2019, 100.
(38) MENDITTO F., DI NICOLA TRAVAGLINI P., Codice Rosso, cit., 116.
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