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LE “SPOSE BAMBINE” E IL FENOMENO DEI MATRIMONI PRECOCI, ALLA STREGUA
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                     Vale la pena ricordare, rispetto ai fatti commessi all’estero, che non è stato
               recepito il secondo comma dell’articolo 37 della Convenzione suddetta, che
               incoraggiava la previsione, come autonoma figura di reato, del fatto di attirare
               la  vittima  in  territorio  estero  al  fine  di  costringerla  a  contrarre  matrimonio.
               Rimane  un  vuoto  di  tutela  rispetto  all’impulso  delle  norme  sovranazionali,
               vuoto che potrebbe ritenersi (parzialmente) colmato dal ricorso alla disciplina
               del tentativo: questo ricorre allorquando siano posti in essere atti idonei, diretti
               in  modo  non  equivoco,  a  costringere  o  indurre  taluno  alla  celebrazione  del
               matrimonio (o dell’unione civile). Resta da valutare in concreto se, e a quali con-
               dizioni, il trasferimento del soggetto passivo all’estero, magari ottenuto tramite
               uno stratagemma, possa inquadrarsi come atto tipico ai sensi delle modalità di
               condotta descritte dall’articolo 558-bis c.p.
                     Particolare  attenzione  merita,  infine,  il  regime  circostanziale.  Il  terzo
               comma dell’articolo 558-bis c.p. prevede una circostanza aggravante speciale ad
               effetto comune se il fatto è commesso in danno dei minori di anni diciotto,
               mentre il quarto comma, come detto, contempla una circostanza aggravante
               autonoma per i fatti commessi in danno di un minore di anni quattordici e
               introduce una nuova cornice edittale ovvero la pena della reclusione da due a
               sette anni.
                     Queste  previsioni  circostanziali  si  fondano  sulla  pretesa  incapacità  del
               minore a determinarsi alla formazione di un vincolo matrimoniale (ad eccezio-
               ne dei casi di emancipazione) e sono modulate secondo il regime di (non) impu-
               tabilità previsto dal codice penale. Tuttavia, se la ratio delle aggravanti vuole
               essere la protezione dei minori, sarebbe stato più opportuno prevedere delle
               fattispecie  autonome  di  reato  che  prescindessero  dai  requisiti  di  violenza  e
               minaccia (che, peraltro, non sempre si realizzano in danno dei minori che con-
               traggono il vincolo, perché questo è percepito come fenomeno naturale in certe
               culture) e si concentrassero prettamente sul difetto di consenso .
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                     In conclusione, appare doveroso segnalare che, allo stato, la norma non ha
               trovato ancora concreta applicazione nella prassi giurisprudenziale. Ora, come
               prima, le sole pronunce che incidentalmente si occupano di matrimoni forzati
               sono quelle del giudice civile in tema di protezione sussidiaria .
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               (34)  In senso conforme, VALSECCHI A., Codice Rosso, cit., 168; SCHIAVO M., L’introduzione dell’articolo
                     558-bis del codice penale in materia di costrizione o induzione al matrimonio, cit., 76; in favore di una
                     previsione autonoma pure le proposte di legge A.C. 792, A.S. 2441 e A.S. 662, consultabili
                     sui siti istituzionali della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
               (35)  Si vedano, ad esempio, Cass. civ., Sez. Prima, sentenza 9 marzo 2020 n. 6573; Cass. civ.,
                     Sez. Prima, sentenza 6 ottobre 2020 n. 21437; Cass. civ., Sez. Prima, sentenza 5 marzo
                     2021, n. 6228/2021.

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