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LE “SPOSE BAMBINE” E IL FENOMENO DEI MATRIMONI PRECOCI, ALLA STREGUA
DELLA DISCIPLINA INTRODOTTA DAL CODICE ROSSO
Vale la pena ricordare, rispetto ai fatti commessi all’estero, che non è stato
recepito il secondo comma dell’articolo 37 della Convenzione suddetta, che
incoraggiava la previsione, come autonoma figura di reato, del fatto di attirare
la vittima in territorio estero al fine di costringerla a contrarre matrimonio.
Rimane un vuoto di tutela rispetto all’impulso delle norme sovranazionali,
vuoto che potrebbe ritenersi (parzialmente) colmato dal ricorso alla disciplina
del tentativo: questo ricorre allorquando siano posti in essere atti idonei, diretti
in modo non equivoco, a costringere o indurre taluno alla celebrazione del
matrimonio (o dell’unione civile). Resta da valutare in concreto se, e a quali con-
dizioni, il trasferimento del soggetto passivo all’estero, magari ottenuto tramite
uno stratagemma, possa inquadrarsi come atto tipico ai sensi delle modalità di
condotta descritte dall’articolo 558-bis c.p.
Particolare attenzione merita, infine, il regime circostanziale. Il terzo
comma dell’articolo 558-bis c.p. prevede una circostanza aggravante speciale ad
effetto comune se il fatto è commesso in danno dei minori di anni diciotto,
mentre il quarto comma, come detto, contempla una circostanza aggravante
autonoma per i fatti commessi in danno di un minore di anni quattordici e
introduce una nuova cornice edittale ovvero la pena della reclusione da due a
sette anni.
Queste previsioni circostanziali si fondano sulla pretesa incapacità del
minore a determinarsi alla formazione di un vincolo matrimoniale (ad eccezio-
ne dei casi di emancipazione) e sono modulate secondo il regime di (non) impu-
tabilità previsto dal codice penale. Tuttavia, se la ratio delle aggravanti vuole
essere la protezione dei minori, sarebbe stato più opportuno prevedere delle
fattispecie autonome di reato che prescindessero dai requisiti di violenza e
minaccia (che, peraltro, non sempre si realizzano in danno dei minori che con-
traggono il vincolo, perché questo è percepito come fenomeno naturale in certe
culture) e si concentrassero prettamente sul difetto di consenso .
(34)
In conclusione, appare doveroso segnalare che, allo stato, la norma non ha
trovato ancora concreta applicazione nella prassi giurisprudenziale. Ora, come
prima, le sole pronunce che incidentalmente si occupano di matrimoni forzati
sono quelle del giudice civile in tema di protezione sussidiaria .
(35)
(34) In senso conforme, VALSECCHI A., Codice Rosso, cit., 168; SCHIAVO M., L’introduzione dell’articolo
558-bis del codice penale in materia di costrizione o induzione al matrimonio, cit., 76; in favore di una
previsione autonoma pure le proposte di legge A.C. 792, A.S. 2441 e A.S. 662, consultabili
sui siti istituzionali della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
(35) Si vedano, ad esempio, Cass. civ., Sez. Prima, sentenza 9 marzo 2020 n. 6573; Cass. civ.,
Sez. Prima, sentenza 6 ottobre 2020 n. 21437; Cass. civ., Sez. Prima, sentenza 5 marzo
2021, n. 6228/2021.
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