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DOTTRINA



                  Operando  un’interpretazione  sistematica  che  tiene  conto  dei  successivi
             commi dell’articolo 558-bis c.p., si può rivedere questa affermazione e ritenere
             comprese nell’alveo della norma anche le celebrazioni che non hanno effetti
             civili nel nostro ordinamento. Muovono a favore della interpretazione estensiva
             che ne deriva, la previsione, al quarto comma, di una circostanza aggravante
             autonoma che determina la pena in maniera indipendente dal reato base quan-
             do il fatto è commesso in danno di un minore di anni quattordici e la deroga al
             principio di territorialità, contenuta al quinto comma, in base al quale “le dispo-
             sizioni del presente articolo si applicano anche quando il fatto è commesso
             all’estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno
             di cittadino italiano o di straniero residente in Italia” .
                                                               (33)
                  Queste disposizioni rischierebbero di restare lettera morta ove l’evento
             fosse limitato ai vincoli aventi effetti civili nell’ordinamento.
                  La previsione del quinto comma tiene conto del fatto che il fenomeno che
             si intende prevenire e punire tramite l’articolo 558-bis c.p. è di carattere transna-
             zionale, poiché molto spesso l’evento del reato, se non anche la condotta, si
             verifica all’estero. La norma di nuovo conio permette di andare oltre la tutela
             che sarebbe apprestata alle situazioni descritte, sulla scorta delle ordinarie rego-
             le che disciplinano l’applicabilità della legge italiana ai delitti commessi all’este-
             ro, cristallizzate negli articoli 9 e 10 c.p. In particolare, la disciplina ordinaria
             sarebbe più rigorosa sia nel caso di delitto commesso all’estero da cittadino ita-
             liano sia nel caso di delitto comune commesso all’estero da straniero, in quanto
             per la punibilità sarebbe necessaria la richiesta del ministro della Giustizia oltre
             ad altre condizioni. La deroga racchiusa nell’ultimo comma dell’articolo 558-bis c.p.
             attua le indicazioni contenute nell’art. 44 della Convenzione di Istanbul che in
             materia di giurisdizione impone agli Stati aderenti di adottare tutte le misure
             necessarie per garantire la loro competenza per qualsiasi reato previsto ai sensi
             della Convenzione (commesso sia nei confronti di un cittadino sia di uno stra-
             niero residente, anche se i fatti non sono penalmente perseguibili sul territorio
             in cui sono stati commessi). Rispetto alla normativa nazionale, la deroga al prin-
             cipio di territorialità è ammessa in forza del disposto di cui all’articolo 7, n. 5 c.p.,
             che consente di stabilire l’applicabilità della legge penale italiana ai reati com-
             messi all’estero sulla base di speciali disposizioni di legge.


             (33)  Allo  stesso  risultato,  seppur  in  base  ad  un  diverso  ragionamento,  perviene  SCHIAVO M.,
                  L’introduzione dell’articolo 558-bis del codice penale in materia di costrizione o induzione al matrimonio, cit., 73;
                  contra VALSECCHI A., “Codice rosso” e diritto penale sostanziale: le principali novità, in Dir. pen. proc.,
                  2020, 168. Si veda anche il DDL S. 174, consultabile sul sito www.senato.it, che prevedeva una
                  formula più precisa, idonea a prevenire il problema interpretativo evidenziato. Ritiene “auspi-
                  cabile una precisazione normativa”, PEPÈ G., I matrimoni forzati, cit., 4.2.

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