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DOTTRINA
Operando un’interpretazione sistematica che tiene conto dei successivi
commi dell’articolo 558-bis c.p., si può rivedere questa affermazione e ritenere
comprese nell’alveo della norma anche le celebrazioni che non hanno effetti
civili nel nostro ordinamento. Muovono a favore della interpretazione estensiva
che ne deriva, la previsione, al quarto comma, di una circostanza aggravante
autonoma che determina la pena in maniera indipendente dal reato base quan-
do il fatto è commesso in danno di un minore di anni quattordici e la deroga al
principio di territorialità, contenuta al quinto comma, in base al quale “le dispo-
sizioni del presente articolo si applicano anche quando il fatto è commesso
all’estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno
di cittadino italiano o di straniero residente in Italia” .
(33)
Queste disposizioni rischierebbero di restare lettera morta ove l’evento
fosse limitato ai vincoli aventi effetti civili nell’ordinamento.
La previsione del quinto comma tiene conto del fatto che il fenomeno che
si intende prevenire e punire tramite l’articolo 558-bis c.p. è di carattere transna-
zionale, poiché molto spesso l’evento del reato, se non anche la condotta, si
verifica all’estero. La norma di nuovo conio permette di andare oltre la tutela
che sarebbe apprestata alle situazioni descritte, sulla scorta delle ordinarie rego-
le che disciplinano l’applicabilità della legge italiana ai delitti commessi all’este-
ro, cristallizzate negli articoli 9 e 10 c.p. In particolare, la disciplina ordinaria
sarebbe più rigorosa sia nel caso di delitto commesso all’estero da cittadino ita-
liano sia nel caso di delitto comune commesso all’estero da straniero, in quanto
per la punibilità sarebbe necessaria la richiesta del ministro della Giustizia oltre
ad altre condizioni. La deroga racchiusa nell’ultimo comma dell’articolo 558-bis c.p.
attua le indicazioni contenute nell’art. 44 della Convenzione di Istanbul che in
materia di giurisdizione impone agli Stati aderenti di adottare tutte le misure
necessarie per garantire la loro competenza per qualsiasi reato previsto ai sensi
della Convenzione (commesso sia nei confronti di un cittadino sia di uno stra-
niero residente, anche se i fatti non sono penalmente perseguibili sul territorio
in cui sono stati commessi). Rispetto alla normativa nazionale, la deroga al prin-
cipio di territorialità è ammessa in forza del disposto di cui all’articolo 7, n. 5 c.p.,
che consente di stabilire l’applicabilità della legge penale italiana ai reati com-
messi all’estero sulla base di speciali disposizioni di legge.
(33) Allo stesso risultato, seppur in base ad un diverso ragionamento, perviene SCHIAVO M.,
L’introduzione dell’articolo 558-bis del codice penale in materia di costrizione o induzione al matrimonio, cit., 73;
contra VALSECCHI A., “Codice rosso” e diritto penale sostanziale: le principali novità, in Dir. pen. proc.,
2020, 168. Si veda anche il DDL S. 174, consultabile sul sito www.senato.it, che prevedeva una
formula più precisa, idonea a prevenire il problema interpretativo evidenziato. Ritiene “auspi-
cabile una precisazione normativa”, PEPÈ G., I matrimoni forzati, cit., 4.2.
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