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VIOLENZA DOMESTICA: UN MALE DAI TANTI VOLTI



                     Il testo si compone di ventuno articoli, che individuano un ventaglio di
               reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere. Da un punto
               di vista strutturale il cosiddetto Codice Rosso prevede una serie di modifiche di
               diritto penale sostanziale, processuale e penitenziario. Non mancano, d’altro
               canto, innovazioni sul terreno delle misure di prevenzione. Con riferimento al
               diritto penale sostanziale emergono modifiche al codice di rito atte a velocizzare
               l’instaurazione del procedimento penale e, di conseguenza, dell’eventuale ado-
               zione di provvedimenti di protezione delle vittime. Il provvedimento, inoltre,
               incide sul codice penale per inasprire le pene per alcuni dei citati delitti, per
               rimodulare alcune aggravanti e per introdurre nuove fattispecie di reato:
                     ➣ violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e
               del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-
               bis, c.p., punito con la reclusione da sei mesi a tre anni);
                     ➣ costrizione o induzione al matrimonio (art. 558-bis, c.p., che punisce con
               la reclusione da uno a cinque anni chiunque, con violenza o minaccia, costringa
               una persona a contrarre matrimonio o un’unione civile, oppure abusando della
               propria particolare posizione);
                     ➣ deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al
               viso (art. 583-quinquies, punito con la pena da otto a quattordici anni);
                     ➣ diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.).
                     Altre innovazioni, come si accennava, interessano il codice di procedura
               penale, il sistema penitenziario e le misure di prevenzione. Il codice di rito viene
               modificato con la previsione di strumenti volti a velocizzare l’instaurazione del
               procedimento penale per i delitti di violenza domestica e di genere con l’even-
               tuale adozione di rimedi a protezione delle vittime. Sotto quest’ultimo profilo il
               provvedimento normativo si adegua alla Direttiva 2012/29/UE, e in particolare
               al Capo 4 (art. 18-24) dedicato alla salvaguardia delle vittime e al riconoscimento
               di specifiche esigenze di protezione delle stesse. A fronte di notizie di reato rela-
               tive a delitti di violenza domestica e di genere, è previsto che la polizia giudiziaria,
               acquisita la notizia, riferisca immediatamente al Pubblico Ministero, anche in
               forma  orale.  Alla  comunicazione  orale  seguirà  senza  ritardo  quella  scritta.  Il
               Pubblico Ministero, entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, assume-
               rà informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato. Tale
               termine potrà essere prorogato solo in presenza di imprescindibili esigenze di
               tutela di minori o della riservatezza delle indagini, anche nell’interesse della per-
               sona offesa. La polizia giudiziaria procederà senza ritardo al compimento degli
               atti di indagine delegati dal Pubblico Ministero e, sempre senza ritardo, metterà
               a disposizione del Pubblico Ministero la documentazione delle attività svolte.


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