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DOTTRINA




             16.Deepfake:  un  preoccupante  vuoto  normativo.  Si  può  applicare  il
               revenge porn?
                  Il Deepfake è stato segnalato nel Rapporto Clusit 2020  come la minaccia
                                                                     (69)
             attuale e futura più grave, per la sua capacità di riprodurre falsamente la realtà
             in modo tale da renderla credibile. Una recente ricerca condotta dalla società di
             cybersecurity “Sensity” (ex Deeptrace), che si occupa di monitorare la diffusione nel
             mondo  dei  Deepfake,  ha  evidenziato  dati  allarmanti  con  la  redazione  di  due
             report. Da un primo report, pubblicato nel settembre 2019 , è emerso che i
                                                                      (70)
             video Deepfake online erano in totale quasi quindicimila, di cui il novantasei per
             cento era costituito da video porno, con visualizzazioni da record. In un secon-
             do report, dell’ottobre 2020 , sono stati rilevati numeri ancora più preoccupan-
                                      (71)
             ti: nel solo mese di luglio dello stesso anno, infatti, nelle chat private dell’app di
             messaggistica Telegram, le immagini di 104.852 donne erano state virtualmente
             “spogliate” con l’uso dell’intelligenza artificiale, e poi condivise pubblicamente.
             Difendersi non è facile se solo si pensa che cancellare completamente le imma-
             gini online è un’impresa ardua. La difesa potrà venire dall’applicazione di stru-
             menti  tecnologici  pensati  per  individuare  l’eventuale  manipolazione  di  una
             immagine reale, in grado di rilevarne le alterazioni. Tuttavia, nonostante i risul-
             tati promettenti, rimangono le possibilità di errore, ovvero che la tecnologia
             applicata classifichi erroneamente come reali dei video o delle foto contraffatte.
             Siamo dunque di fronte ad un fenomeno in rapida evoluzione e dagli esiti incer-
             ti, che necessita pertanto di attenzione e di interventi da parte del Legislatore.
             A quest’ultimo va il compito di garantire l’applicazione efficace e tempestiva
             delle leggi già esistenti a partire da quelle che garantiscono i diritti umani, tro-
             vando inoltre nuovi strumenti di contrasto, tra cui una cooperazione interna-
             zionale che possa monitorare e affrontare il problema su scala globale.


             17.Gli strumenti giuridici attuali del nostro Ordinamento per il contrasto
               al fenomeno del Deepfake
                  Dal punto di vista penale l’Italia non possiede una normativa specifica per
             il Deepfake, oggi più che mai necessaria per l’adozione di misure di prevenzione
             e di repressione rivolte a garantire la pienezza dei diritti fondamentali all’iden-
             tità, alla riservatezza e all’immagine.

             (69)  Clusit, Associazione italiana per la sicurezza informatica, Rapporto Clusit 2020.
             (70)  HENRY  AJDER,  et  al.,  The  state  of   deepfakes:  Landscape,  threats,  and  impact.  Amsterdam:
                  Deeptrace, 2019. Link: regmedia.co.uk/2019/10/08/deepfake_report.pdf.
             (71)  HENRY AJDER, et al., Automating Image Abuse: Deepfake bots on Telegram. Sensity, October 2020. Link:
                  https://www.medianama.com/wp-content/uploads/Sensity-AutomatingImageAbuse.pdf.

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