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DOTTRINA
16.Deepfake: un preoccupante vuoto normativo. Si può applicare il
revenge porn?
Il Deepfake è stato segnalato nel Rapporto Clusit 2020 come la minaccia
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attuale e futura più grave, per la sua capacità di riprodurre falsamente la realtà
in modo tale da renderla credibile. Una recente ricerca condotta dalla società di
cybersecurity “Sensity” (ex Deeptrace), che si occupa di monitorare la diffusione nel
mondo dei Deepfake, ha evidenziato dati allarmanti con la redazione di due
report. Da un primo report, pubblicato nel settembre 2019 , è emerso che i
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video Deepfake online erano in totale quasi quindicimila, di cui il novantasei per
cento era costituito da video porno, con visualizzazioni da record. In un secon-
do report, dell’ottobre 2020 , sono stati rilevati numeri ancora più preoccupan-
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ti: nel solo mese di luglio dello stesso anno, infatti, nelle chat private dell’app di
messaggistica Telegram, le immagini di 104.852 donne erano state virtualmente
“spogliate” con l’uso dell’intelligenza artificiale, e poi condivise pubblicamente.
Difendersi non è facile se solo si pensa che cancellare completamente le imma-
gini online è un’impresa ardua. La difesa potrà venire dall’applicazione di stru-
menti tecnologici pensati per individuare l’eventuale manipolazione di una
immagine reale, in grado di rilevarne le alterazioni. Tuttavia, nonostante i risul-
tati promettenti, rimangono le possibilità di errore, ovvero che la tecnologia
applicata classifichi erroneamente come reali dei video o delle foto contraffatte.
Siamo dunque di fronte ad un fenomeno in rapida evoluzione e dagli esiti incer-
ti, che necessita pertanto di attenzione e di interventi da parte del Legislatore.
A quest’ultimo va il compito di garantire l’applicazione efficace e tempestiva
delle leggi già esistenti a partire da quelle che garantiscono i diritti umani, tro-
vando inoltre nuovi strumenti di contrasto, tra cui una cooperazione interna-
zionale che possa monitorare e affrontare il problema su scala globale.
17.Gli strumenti giuridici attuali del nostro Ordinamento per il contrasto
al fenomeno del Deepfake
Dal punto di vista penale l’Italia non possiede una normativa specifica per
il Deepfake, oggi più che mai necessaria per l’adozione di misure di prevenzione
e di repressione rivolte a garantire la pienezza dei diritti fondamentali all’iden-
tità, alla riservatezza e all’immagine.
(69) Clusit, Associazione italiana per la sicurezza informatica, Rapporto Clusit 2020.
(70) HENRY AJDER, et al., The state of deepfakes: Landscape, threats, and impact. Amsterdam:
Deeptrace, 2019. Link: regmedia.co.uk/2019/10/08/deepfake_report.pdf.
(71) HENRY AJDER, et al., Automating Image Abuse: Deepfake bots on Telegram. Sensity, October 2020. Link:
https://www.medianama.com/wp-content/uploads/Sensity-AutomatingImageAbuse.pdf.
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