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DOTTRINA



             19. Considerazioni conclusive
                  Prima di chiudere il presente lavoro appare importante sottolineare che,
             pur rappresentando la sottoscrizione e la ratifica da parte dell’Italia del trattato
             di Istanbul un significativo passo verso la tutela delle vittime di violenza dome-
             stica, la piena attuazione dei principi statuiti dalla Convenzione suddetta è ben
             lungi dall’essere realizzata attesa l’impossibilità di codificare, in attuazione della
             medesima, regole precise attraverso cui far fronte alla situazione concreta.
                  Al riguardo significativa e ricca di implicazioni, sia sotto il profilo teorico
             sia pratico, appare la sentenza pronunciata da parte dell’EDU, in relazione al
             caso Talpis c. Italia del 2 marzo 2017, ric. 237714.
                  Il procedimento da cui era scaturita la controversia aveva ad oggetto il
             ricorso attraverso il quale una donna Moldava lamentava che, a seguito della sua
             denuncia di violenza domestica, non erano state adottate da parte dello Stato
             Italiano le misure necessarie a proteggere, lei e i suoi familiari, dai comporta-
             menti violenti del marito, successivamente sfociati nella sua tentata uccisione e
             nell’omicidio del figlio.
                  La Corte ha ritenuto pienamente accoglibile il ricorso condannando lo
             Stato Italiano per violazione degli art. 2, (diritto alla vita) 3 (relativo al divieto
             di trattamenti inumani e degradanti) e 14 (relativo al divieto di discriminazione);
             la Corte ha motivato l’assunto facendo leva sul fatto che la ricorrente era un
             soggetto “fragile” e che tuttavia, le autorità, a seguito della denuncia sporta dalla
             medesima, avevano omesso di adottare, nell’“immediatezza”, misure efficaci in
             grado di cambiare o almeno attenuare il corso degli eventi consentendo, in tal
             modo, la reiterazione delle condotte criminose da parte dell’indagato . Il giu-
                                                                               (75)
             dice Spanò, invece, pur avendo partecipato alla deliberazione della sentenza ha
             dissentito dalle conclusioni della medesima affermando di non ravvisare la vio-
             lazione degli artt. 2 e 14 in quanto la pronuncia imputava alle Forze di polizia
             una non adeguata valutazione dell’imminente pericolo corso dalla denunciante,
             senza tener conto delle evidenze del caso. In particolare il giudice Spanò addu-
             ceva a sostegno della predetta impostazione la circostanza che, nella fattispecie
             de qua, tra la presentazione della denuncia e l’omicidio fossero trascorsi ben
             quattordici mesi .
                            (76)
                  Pertanto, alla luce di tale premessa, affermava che, le autorità non sapeva-
             no, né avrebbero potuto rappresentarsi, “l’immediatezza” e la “realtà” del peri-
             colo corsi dalla vittima costituenti i parametri enucleati dalla Corte EDU nella

             (75)  PAOLA DE FRANCESCHI, Violenza domestica dal caso Rumor al caso Talpis cosa è cambiato nella giu-
                  risprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, in Giurisprudenza Penale.
             (76)  PAOLA DE FRANCESCHI, cit.

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