Page 64 - Rassegna 2021-2
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DOTTRINA



                  Le predette direttive, pur non essendo self  executing, necessitando di una
             “concreta” attuazione da parte dei singoli uffici giudiziari, rappresentano, pur
             tuttavia, un significativo passo verso il raggiungimento di un effettivo sistema
             di tutela delle vittime di violenza, in particolare “domestica”, in totale armoniz-
             zazione con i principi dettati dalla suindicata Convenzione di Istanbul e dalla
             Convenzione dei diritti dell’Uomo. A ben vedere, infatti, il principio di effetti-
             vità della tutela giurisdizionale delle vittime di violenza può essere raggiunto
             soltanto attraverso una maggiore specializzazione e un maggior coordinamento
             degli organi di polizia, delle autorità amministrative e degli organi inquirenti e
             attraverso la creazione di un binario istruttorio “privilegiato” nella trattazione
             dei  procedimenti,  più  che  attraverso  “rigide”  prescrizioni  del  legislatore.
             Depongono a sostegno di tale assunto anche le motivazioni addotte dalla Corte
             di Giustizia a fondamento della predetta sentenza di condanna dell’Italia relati-
             va al caso Talpis; la Corte, infatti, in tale pronuncia fonda la condanna dell’Italia
             non tanto sulla mancanza adozione di una normativa adeguata quanto, sulla col-
             pevole mancata percezione, da parte degli organi dello Stato, a vario titolo coin-
             volti nella vicenda., del pericolo “reale” ed “immediato” che la vittima e i suoi
             familiari stavano correndo.
                  Proprio per tale ragione sarebbe auspicabile, nella particolare materia dei
             Domestic Crimes, derogare al diritto penale classico, inteso come legittimità del-
             l’azione punitiva dello Stato contro il reo, abbracciando una posizione “vittimo-
             logica” assicurando, almeno in via preventiva, una maggiore protezione dei beni
             giuridici individuali e segnatamente del diritto alla vita, a scapito di alcuni mec-
             canismi garantisti. Solo un’efficace azione preventiva potrebbe essere in grado,
             infatti, di assicurare una protezione “concreta” ed “effettiva” alle vittime di vio-
             lenza evitando il rischio che la violenza già “denunciata” venga ad essere reite-
             rata giungendo a tragici epiloghi.


















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