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VIOLENZA DOMESTICA: UN MALE DAI TANTI VOLTI
causa OSMAN/Regno Unito per valutare la mancata adozione di misure di
protezione a tutela delle vittime di violenza .
(77)
Al di là della opinabilità della predetta pronuncia, trascurando la medesima
di considerare che la denunciante aveva in parte ritrattato la denuncia e che il
procedimento penale iscritto nei confronti del marito risultava parzialmente
archiviato, giova evidenziare che i principi dalla medesima enucleabili, come
tutte le sentenze della Corte di Strasburgo, non sono suscettibili di essere tra-
sposti aliunde, sic et impliciter, sia perché subiecta materia sfugge a regole tassative,
sia perché le decisioni della Corte devono essere necessariamente contestualiz-
zate tenendo conto del fatto storico in relazione al quale il principio risulta
enunciato .
(78)
Cionostante è importante tener conto della predetta pronuncia in quanto
la medesima, sotto molti aspetti , rappresenta il punto di emersione delle dif-
(79)
ficoltà di dare attuazione alla Convenzione di Istanbul e di codificare regole
puntuali a cui far riferimento in presenza di episodi di violenza domestica.
Tanto premesso deve essere valutata con estremo interesse la circostanza che il
CSM, prendendo atto della delicatezza e della peculiarità della materia, e dei
principi e delle criticità concernenti la trattazione dei procedimenti penali affe-
renti alla subiecta materia emerse con evidenza anche attraverso la suindicata
pronuncia, ha ritenuto necessario emanare, in data 9 maggio 2018, delle linee
guida a cui gli uffici giudiziari sono tenuti a conformarsi.
In particolare il CSM ha evidenziato:
➣ l’esigenza di rapidità della definizione dei procedimenti;
➣ la priorità nella trattazione dei procedimenti e nell’adozione delle misure
di protezione a tutela della violenza domestica;
➣ una maggiore specializzazione dei giudici competenti alla trattazione dei
procedimenti da perseguire, sia attraverso la creazione di gruppi specializzati,
sia attraverso riunioni periodiche con operatori del settore e in particolare con
le figure che svolgono il ruolo di ausiliari nella audizione delle vittime;
➣ un maggiore coordinamento e una maggiore circolazione di informa-
zioni della Magistratura Civile con quella penale e della Magistratura Ordinaria
e Minorile;
➣ la necessità di un maggior coordinamento tra procedimenti, spesso
paralleli, relativi ad una stessa situazione di fatto.
(77) PAOLA DE FRANCESCHI, cit.
(78) Come ben evidenziato da PAOLA DE FRANCESCHI, cit.
(79) Indipendentemente dalla condivisibilità o meno, nel merito, della pronuncia.
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