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VIOLENZA DOMESTICA: UN MALE DAI TANTI VOLTI



               causa OSMAN/Regno Unito per valutare la mancata adozione di misure di
               protezione a tutela delle vittime di violenza .
                                                         (77)
                     Al di là della opinabilità della predetta pronuncia, trascurando la medesima
               di considerare che la denunciante aveva in parte ritrattato la denuncia e che il
               procedimento  penale  iscritto  nei  confronti  del  marito  risultava  parzialmente
               archiviato, giova evidenziare che i principi dalla medesima enucleabili, come
               tutte le sentenze della Corte di Strasburgo, non sono suscettibili di essere tra-
               sposti aliunde, sic et impliciter, sia perché subiecta materia sfugge a regole tassative,
               sia perché le decisioni della Corte devono essere necessariamente contestualiz-
               zate tenendo conto del fatto storico in relazione al quale il principio risulta
               enunciato .
                         (78)
                     Cionostante è importante tener conto della predetta pronuncia in quanto
               la medesima, sotto molti aspetti , rappresenta il punto di emersione delle dif-
                                              (79)
               ficoltà di dare attuazione alla Convenzione di Istanbul e di codificare regole
               puntuali  a  cui  far  riferimento  in  presenza  di  episodi  di  violenza  domestica.
               Tanto premesso deve essere valutata con estremo interesse la circostanza che il
               CSM, prendendo atto della delicatezza e della peculiarità della materia, e dei
               principi e delle criticità concernenti la trattazione dei procedimenti penali affe-
               renti alla subiecta materia emerse con evidenza anche attraverso la suindicata
               pronuncia, ha ritenuto necessario emanare, in data 9 maggio 2018, delle linee
               guida a cui gli uffici giudiziari sono tenuti a conformarsi.
                     In particolare il CSM ha evidenziato:
                     ➣ l’esigenza di rapidità della definizione dei procedimenti;
                     ➣ la priorità nella trattazione dei procedimenti e nell’adozione delle misure
               di protezione a tutela della violenza domestica;
                     ➣ una maggiore specializzazione dei giudici competenti alla trattazione dei
               procedimenti da perseguire, sia attraverso la creazione di gruppi specializzati,
               sia attraverso riunioni periodiche con operatori del settore e in particolare con
               le figure che svolgono il ruolo di ausiliari nella audizione delle vittime;
                     ➣ un maggiore coordinamento e una maggiore circolazione di informa-
               zioni della Magistratura Civile con quella penale e della Magistratura Ordinaria
               e Minorile;
                     ➣ la  necessità  di  un  maggior  coordinamento  tra  procedimenti,  spesso
               paralleli, relativi ad una stessa situazione di fatto.


               (77)  PAOLA DE FRANCESCHI, cit.
               (78)  Come ben evidenziato da PAOLA DE FRANCESCHI, cit.
               (79)  Indipendentemente dalla condivisibilità o meno, nel merito, della pronuncia.

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