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DOTTRINA



















                                             !


             SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. Matrimoni precoci e matrimoni forzati. - 3. Inquadramento
                       giuridico  del  fenomeno.  -  4.  La  fattispecie  di  costrizione  e  induzione  al
                       matrimonio. - 5. Considerazioni conclusive.


             1.  Introduzione
                  Lungi dall’essere sopito, il fenomeno dei matrimoni precoci delle “spose
             bambine” è di drammatica attualità anche in Italia. Le cronache dei quotidiani
                                                                                       (1)
             testimoniano molteplici episodi di persone assai giovani che, pur non avendo
             ancora raggiunto l’età per esprimere un valido consenso matrimoniale, sono
             coinvolte, per ragioni culturali dovute perlopiù all’appartenenza ad una certa
             religione o etnia, o a causa della povertà in cui versano le famiglie di origine,
             nella celebrazione di un matrimonio (a prescindere dal fatto che ne conseguano,
             o meno, validi effetti civili).
                  Nel panorama internazionale, il matrimonio si considera precoce quando
             almeno uno dei nubendi non ha compiuto i diciotto anni di età , momento in
                                                                          (2)
             cui,  secondo  la  definizione  di  fanciullo  offerta  dall’art.  1  della  Convenzione
             delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, si ritiene raggiunta
             la maturità .
                       (3)
             (1)  Si vedano, ad esempio, CALANDRA R., Spose bambine, www.24ilmagazine.ilsole24ore.com, del 24
                  maggio 2019, PEGGIO M., Rashida, la sposa bambina salvata dall’inferno, www.lastampa.it/torino/,
                  del 27 aprile 2014 e la storia di Nojoud Ali raccontata nel suo libro autobiografico, ALI N.,
                  La sposa bambina: io, Nojoud, dieci anni, divorziata, Piemme, 2016.
             (2)  Così, il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia, in www.unicef.org.
             (3)  È fatta salva dalla norma l’ipotesi in cui si ritenga raggiunta la maturità prima, in virtù della
                  legislazione applicabile. Nell’ordinamento italiano, ad esempio, il secondo comma dell’art. 84 c.c.,
                  in deroga alla disciplina generale secondo cui il minore di età non può contrarre matrimonio,
                  sancisce la possibilità di ammettere al matrimonio, per gravi motivi, chi abbia compiuto i
                  sedici anni, previo accertamento della maturità psico-fisica e della fondatezza delle ragioni
                  addotte. La capacità matrimoniale di persone con una nazionalità diversa da quella italiana,
                  invece, è regolamentata dalla legge nazionale di ciascun nubendo (art. 27 della legge 218/1995),

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