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DOTTRINA
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SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. Matrimoni precoci e matrimoni forzati. - 3. Inquadramento
giuridico del fenomeno. - 4. La fattispecie di costrizione e induzione al
matrimonio. - 5. Considerazioni conclusive.
1. Introduzione
Lungi dall’essere sopito, il fenomeno dei matrimoni precoci delle “spose
bambine” è di drammatica attualità anche in Italia. Le cronache dei quotidiani
(1)
testimoniano molteplici episodi di persone assai giovani che, pur non avendo
ancora raggiunto l’età per esprimere un valido consenso matrimoniale, sono
coinvolte, per ragioni culturali dovute perlopiù all’appartenenza ad una certa
religione o etnia, o a causa della povertà in cui versano le famiglie di origine,
nella celebrazione di un matrimonio (a prescindere dal fatto che ne conseguano,
o meno, validi effetti civili).
Nel panorama internazionale, il matrimonio si considera precoce quando
almeno uno dei nubendi non ha compiuto i diciotto anni di età , momento in
(2)
cui, secondo la definizione di fanciullo offerta dall’art. 1 della Convenzione
delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, si ritiene raggiunta
la maturità .
(3)
(1) Si vedano, ad esempio, CALANDRA R., Spose bambine, www.24ilmagazine.ilsole24ore.com, del 24
maggio 2019, PEGGIO M., Rashida, la sposa bambina salvata dall’inferno, www.lastampa.it/torino/,
del 27 aprile 2014 e la storia di Nojoud Ali raccontata nel suo libro autobiografico, ALI N.,
La sposa bambina: io, Nojoud, dieci anni, divorziata, Piemme, 2016.
(2) Così, il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia, in www.unicef.org.
(3) È fatta salva dalla norma l’ipotesi in cui si ritenga raggiunta la maturità prima, in virtù della
legislazione applicabile. Nell’ordinamento italiano, ad esempio, il secondo comma dell’art. 84 c.c.,
in deroga alla disciplina generale secondo cui il minore di età non può contrarre matrimonio,
sancisce la possibilità di ammettere al matrimonio, per gravi motivi, chi abbia compiuto i
sedici anni, previo accertamento della maturità psico-fisica e della fondatezza delle ragioni
addotte. La capacità matrimoniale di persone con una nazionalità diversa da quella italiana,
invece, è regolamentata dalla legge nazionale di ciascun nubendo (art. 27 della legge 218/1995),
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